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keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 IT

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2022/0868 IT Art. 21 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 21

Obblighi specifici di tutela dei diritti e degli interessi degli interessati e dei titolari dei dati per quanto riguarda i loro dati

1.   Un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta informa in maniera chiara e facilmente comprensibile gli interessati o i titolari dei dati, prima di qualsiasi trattamento dei loro dati, in merito:

a)

agli obiettivi di interesse generale e, se opportuno, alla finalità determinata, esplicita e legittima per cui i dati devono essere trattati, e per i quali acconsentono al trattamento dei loro dati da parte di un utente dei dati;

b)

all'ubicazione e agli obiettivi di interesse generale per cui acconsentono a eventuali trattamenti effettuati in un paese terzo, nel caso in cui il trattamento sia effettuato dall‘organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta.

2.   L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta non utilizza i dati per altri obiettivi diversi da quelli di interesse generale per i quali gli interessati o i titolari dei dati acconsentono al trattamento. L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta non ricorre a pratiche commerciali ingannevoli per sollecitare la fornitura di dati.

3.   L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta fornisce strumenti per ottenere il consenso degli interessati o le autorizzazioni al trattamento dei dati messi a disposizione dai titolari dei dati. L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta fornisce altresì strumenti per l'agevole revoca di tale consenso o autorizzazione.

4.   L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta adotta misure intese a garantire un livello adeguato di sicurezza per la conservazione e il trattamento di dati non personali che ha raccolto sulla base dell'altruismo dei dati.

5.   L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta informa senza ritardo i titolari dei dati in caso di trasferimento, accesso o utilizzo non autorizzati dei dati non personali che ha condiviso.

6.   Qualora l'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta agevoli il trattamento dei dati da parte di terzi, anche fornendo strumenti per ottenere il consenso degli interessati o le autorizzazioni a trattare i dati messi a disposizione dai titolari dei dati, essa specifica, se del caso, la giurisdizione del paese terzo in cui i dati sono destinati a essere utilizzati.


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