keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 IT
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- Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Categorie di dati
- Art. 4 Divieto di accordi di esclusiva
- Art. 5 Condizioni per il riutilizzo
- Art. 6 Tariffe
- Art. 7 Organismi competenti
- Art. 8 Sportelli unici
- Art. 9 Procedura per le richieste di riutilizzo
- Art. 10 Servizi di intermediazione dei dati
- Art. 11 Notifica da parte dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati
- Art. 12 Condizioni per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati
- Art. 13 Autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati
- Art. 14 Monitoraggio della conformità
- Art. 15 Deroghe
- Art. 16 Disposizioni nazionali per l'altruismo dei dati
- Art. 17 Registri pubblici delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute
- Art. 18 Requisiti generali per la registrazione
- Art. 19 Registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute
- Art. 20 Obblighi di trasparenza
- Art. 21 Obblighi specifici di tutela dei diritti e degli interessi degli interessati e dei titolari dei dati per quanto riguarda i loro dati
- Art. 22 Codice
- Art. 23 Autorità competenti per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati
- Art. 24 Monitoraggio della conformità
- Art. 25 Modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati
- Art. 26 Requisiti relativi alle autorità competenti
- Art. 27 Diritto di presentare un reclamo
- Art. 28 Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo
- Art. 29 Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati
- Art. 30 Compiti del comitato europeo per l'innovazione in materia di dati
- Art. 31 Accesso internazionale e trasferimento
- Art. 32 Esercizio della delega
- Art. 33 Procedura di comitato
- Art. 34 Sanzioni
- Art. 35 Valutazione e riesame
- Art. 36 Modifica del regolamento (UE) 2018/1724
- Art. 37 Disposizioni transitorie
- Articolo 38 Entrata in vigore e applicazione
CAPO I
Disposizioni generali
CAPo II
Riutilizzo di determinate categorie di dati protetti detenuti da enti pubblici
CAPO III
Requisiti applicabili ai servizi di intermediazione dei dati
CAPO IV
Altruismo dei dati
CAPO V
Autorità competenti e disposizioni procedurali
CAPO VI
Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati
CAPO VII
Accesso internazionale e trasferimento
CAPO VIII
Delega e procedura di comitato
CAPO ix
Disposizioni finali E TRANSITORIE
- dati
- riutilizzo
- dati personali
- dati non personali
- consenso
- autorizzazione
- interessato
- titolare dei dati
- utente dei dati
- condivisione dei dati
- servizio di intermediazione dei dati
- trattamento
- accesso
- stabilimento principale
- servizi di cooperative di dati
- altruismo dei dati
- ente pubblico
- organismi di diritto pubblico
- impresa pubblica
- ambiente di trattamento sicuro
- rappresentante legale
- dati 29
- altruismo 10
- riconosciuta 9
- organizzazione 8
- trattamento 7
- titolari 6
- interessati 5
- l 4
- strumenti 3
- caso 3
- generale 3
- interesse 3
- obiettivi 3
- acconsentono 3
- consenso 3
- informa 2
- personali 2
- paese 2
- ottenere 2
- terzo 2
- fornisce 2
- autorizzazioni 2
- messi 2
- disposizione 2
- agevole 1
- misure 1
- adotta 1
- altresì 1
- autorizzazione 1
- intese 1
- livello 1
- garantire 1
- revoca 1
- articolo 1
- adeguato 1
- agevoli 1
- destinati 1
- giurisdizione 1
- specifica 1
- essa 1
- trattare 1
- fornendo 1
- terzi 1
- qualora 1
- sicurezza 1
- condiviso 1
- autorizzati 1
- utilizzo 1
- accesso 1
- trasferimento 1
Articolo 21
Obblighi specifici di tutela dei diritti e degli interessi degli interessati e dei titolari dei dati per quanto riguarda i loro dati
1. Un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta informa in maniera chiara e facilmente comprensibile gli interessati o i titolari dei dati, prima di qualsiasi trattamento dei loro dati, in merito:
a) | agli obiettivi di interesse generale e, se opportuno, alla finalità determinata, esplicita e legittima per cui i dati devono essere trattati, e per i quali acconsentono al trattamento dei loro dati da parte di un utente dei dati; |
b) | all'ubicazione e agli obiettivi di interesse generale per cui acconsentono a eventuali trattamenti effettuati in un paese terzo, nel caso in cui il trattamento sia effettuato dall‘organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta. |
2. L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta non utilizza i dati per altri obiettivi diversi da quelli di interesse generale per i quali gli interessati o i titolari dei dati acconsentono al trattamento. L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta non ricorre a pratiche commerciali ingannevoli per sollecitare la fornitura di dati.
3. L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta fornisce strumenti per ottenere il consenso degli interessati o le autorizzazioni al trattamento dei dati messi a disposizione dai titolari dei dati. L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta fornisce altresì strumenti per l'agevole revoca di tale consenso o autorizzazione.
4. L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta adotta misure intese a garantire un livello adeguato di sicurezza per la conservazione e il trattamento di dati non personali che ha raccolto sulla base dell'altruismo dei dati.
5. L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta informa senza ritardo i titolari dei dati in caso di trasferimento, accesso o utilizzo non autorizzati dei dati non personali che ha condiviso.
6. Qualora l'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta agevoli il trattamento dei dati da parte di terzi, anche fornendo strumenti per ottenere il consenso degli interessati o le autorizzazioni a trattare i dati messi a disposizione dai titolari dei dati, essa specifica, se del caso, la giurisdizione del paese terzo in cui i dati sono destinati a essere utilizzati.
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