keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 IT
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- Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Categorie di dati
- Art. 4 Divieto di accordi di esclusiva
- Art. 5 Condizioni per il riutilizzo
- Art. 6 Tariffe
- Art. 7 Organismi competenti
- Art. 8 Sportelli unici
- Art. 9 Procedura per le richieste di riutilizzo
- Art. 10 Servizi di intermediazione dei dati
- Art. 11 Notifica da parte dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati
- Art. 12 Condizioni per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati
- Art. 13 Autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati
- Art. 14 Monitoraggio della conformità
- Art. 15 Deroghe
- Art. 16 Disposizioni nazionali per l'altruismo dei dati
- Art. 17 Registri pubblici delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute
- Art. 18 Requisiti generali per la registrazione
- Art. 19 Registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute
- Art. 20 Obblighi di trasparenza
- Art. 21 Obblighi specifici di tutela dei diritti e degli interessi degli interessati e dei titolari dei dati per quanto riguarda i loro dati
- Art. 22 Codice
- Art. 23 Autorità competenti per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati
- Art. 24 Monitoraggio della conformità
- Art. 25 Modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati
- Art. 26 Requisiti relativi alle autorità competenti
- Art. 27 Diritto di presentare un reclamo
- Art. 28 Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo
- Art. 29 Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati
- Art. 30 Compiti del comitato europeo per l'innovazione in materia di dati
- Art. 31 Accesso internazionale e trasferimento
- Art. 32 Esercizio della delega
- Art. 33 Procedura di comitato
- Art. 34 Sanzioni
- Art. 35 Valutazione e riesame
- Art. 36 Modifica del regolamento (UE) 2018/1724
- Art. 37 Disposizioni transitorie
- Articolo 38 Entrata in vigore e applicazione
CAPO I
Disposizioni generali
CAPo II
Riutilizzo di determinate categorie di dati protetti detenuti da enti pubblici
CAPO III
Requisiti applicabili ai servizi di intermediazione dei dati
CAPO IV
Altruismo dei dati
CAPO V
Autorità competenti e disposizioni procedurali
CAPO VI
Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati
CAPO VII
Accesso internazionale e trasferimento
CAPO VIII
Delega e procedura di comitato
CAPO ix
Disposizioni finali E TRANSITORIE
- dati
- riutilizzo
- dati personali
- dati non personali
- consenso
- autorizzazione
- interessato
- titolare dei dati
- utente dei dati
- condivisione dei dati
- servizio di intermediazione dei dati
- trattamento
- accesso
- stabilimento principale
- servizi di cooperative di dati
- altruismo dei dati
- ente pubblico
- organismi di diritto pubblico
- impresa pubblica
- ambiente di trattamento sicuro
- rappresentante legale
- dati 17
- altruismo 7
- organizzazione 6
- riconosciuta 6
- descrizione 4
- data 3
- trattamento 3
- persone 3
- fisiche 3
- giuridiche 3
- possibilità 2
- attività 2
- personali 2
- generale 2
- detenuti 2
- trattare 2
- stati 2
- interesse 2
- obiettivi 2
- entrate 2
- informazioni 2
- un 2
- stata 2
- tecnici 1
- entità 1
- perseguiti 1
- sintetica 1
- corredato 1
- promossi 1
- autorizzate 1
- state 1
- elenco 1
- raccolti 1
- mezzi 1
- articolo 1
- impiegati 1
- risultati 1
- accesso 1
- autorizzazione 1
- derivanti 1
- fonti 1
- opportuno 1
- autorizzati 1
- trattamenti 1
- sintesi 1
- fine 1
- questione 1
- privata 1
- vita 1
- tutelare 1
Articolo 20
Obblighi di trasparenza
1. Un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta tiene registri completi e accurati per quanto riguarda:
a) | tutte le persone fisiche o giuridiche cui è stata data la possibilità di trattare i dati detenuti da tale organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta, e i loro recapiti; |
b) | la data o la durata del trattamento dei dati personali o dell'utilizzo di dati non personali; |
c) | le finalità del trattamento, quali dichiarate dalla persona fisica o giuridica cui è stata data la possibilità di effettuarlo; |
d) | le eventuali tariffe pagate dalle persone fisiche o giuridiche che trattano i dati. |
2. Un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta elabora e trasmette alla pertinente autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati una relazione annuale di attività che contiene almeno gli elementi seguenti:
a) | informazioni sulle attività dell'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta; |
b) | una descrizione delle modalità con cui, nel corso dell'esercizio finanziario in questione, sono stati promossi gli obiettivi di interesse generale per le quali sono stati raccolti i dati; |
c) | un elenco di tutte le persone fisiche e giuridiche che sono state autorizzate a trattare i dati detenuti dall'entità, corredato di una descrizione sintetica degli obiettivi di interesse generale perseguiti da tale trattamento dei dati e di una descrizione dei mezzi tecnici impiegati a tal fine, compresa una descrizione delle tecniche utilizzate per tutelare la vita privata e la protezione dei dati; |
d) | una sintesi dei risultati dei trattamenti dei dati autorizzati dall'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta, se opportuno; |
e) | informazioni sulle fonti di entrate dell'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta, in particolare tutte le entrate derivanti dall' autorizzazione all' accesso ai dati, e sulle spese. |
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