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keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 IT

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2022/0868 IT Art. 27 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 27

Diritto di presentare un reclamo

1.   In relazione a qualunque aspetto che rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento le persone fisiche e giuridiche hanno il diritto di presentare un reclamo individuale o, se del caso, collettivo alla pertinente autorità nazionale per i servizi di intermediazione dei dati competente nei confronti di un fornitore di servizi di intermediazione dei dati o all'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati nei confronti di un'organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciuta.

2.   L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati o l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati a cui à stato presentato il reclamo informa il reclamante:

a)

dello stato del procedimento e della decisione adottata; nonché

b)

dei ricorsi giurisdizionali di cui all'articolo 28.


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