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keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 IT

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2022/0868 IT cercato: 'terzi' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 3

Categorie di dati

1.   Il presente capo si applica ai dati detenuti da enti pubblici, che sono protetti per motivi di:

a)

riservatezza commerciale, compresi i segreti commerciali, professionali o d'impresa;

b)

riservatezza statistica;

c)

protezione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi; o

d)

protezione dei dati personali, nella misura in cui tali dati non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/1024.

2.   Il presente capo non si applica:

a)

ai dati detenuti da imprese pubbliche;

b)

ai dati detenuti dalle emittenti di servizio pubblico e dalle società da esse controllate e da altri organismi o relative società controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico;

c)

ai dati detenuti da enti culturali e di istruzione;

d)

ai dati detenuti da enti pubblici e protetti per motivi di pubblica sicurezza, difesa o sicurezza nazionale; o

e)

ai dati la cui fornitura è un'attività che esula dall'ambito dei compiti di servizio pubblico degli enti pubblici in questione, quali definiti dal diritto o da altre norme vincolanti nello Stato membro interessato o, in mancanza di tali norme, quali definiti in conformità delle comuni prassi amministrative in tale Stato membro, a condizione che l'ambito di detti compiti sia trasparente e soggetto a revisione.

3.   Il presente capo lascia impregiudicati:

a)

il diritto dell'Unione e nazionale e gli accordi internazionali di cui l'Unione o gli Stati membri sono parte in relazione alla protezione delle categorie di dati di cui al paragrafo 1; e

b)

il diritto dell'Unione e nazionale in materia di accesso ai documenti.

Articolo 5

Condizioni per il riutilizzo

1.   Gli enti pubblici che, a norma del diritto nazionale, hanno facoltà di concedere o negare l' accesso per il riutilizzo di una o più delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, rendono pubbliche le condizioni per consentire tale riutilizzo nonché la procedura di richiesta del riutilizzo attraverso lo sportello unico di cui all'articolo 8. Qualora concedano o neghino l' accesso per il riutilizzo, possono essere assistiti dagli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Gli Stati membri garantiscono che gli enti pubblici siano dotati delle necessarie risorse per conformarsi al presente articolo.

2.   Le condizioni per il riutilizzo sono non discriminatorie, trasparenti, proporzionate e oggettivamente giustificate in relazione alle categorie di dati e alle finalità del riutilizzo e alla natura dei dati per i quali è consentito il riutilizzo. Tali condizioni non sono utilizzate per limitare la concorrenza.

3.   Gli enti pubblici garantiscono, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, la tutela della natura protetta dei dati. Essi garantiscono il rispetto dei requisiti seguenti:

a)

concedere l' accesso per il riutilizzo dei dati soltanto qualora l' ente_pubblico o l'organismo competente abbia garantito, in seguito alla richiesta di riutilizzo, che i dati sono stati:

i)

anonimizzati, nel caso di dati personali; e

ii)

modificati, aggregati o trattati mediante qualsiasi altro metodo di controllo della divulgazione, nel caso di informazioni commerciali riservate, compresi i segreti commerciali o i contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;

b)

accedere ai dati e riutilizzare gli stessi da remoto all'interno di un ambiente di trattamento sicuro, fornito o controllato dall' ente_pubblico;

c)

accedere ai dati e riutilizzare gli stessi all'interno dei locali fisici in cui si trova l'ambiente di trattamento sicuro, rispettando rigorose norme di sicurezza, a condizione che l' accesso remoto non possa essere consentito senza compromettere i diritti e gli interessi di terzi.

4.   In caso di riutilizzo consentito conformemente al paragrafo 3, lettere b) e c), gli enti pubblici impongono condizioni che preservino l'integrità del funzionamento dei sistemi tecnici dell'ambiente di trattamento sicuro utilizzato. L' ente_pubblico si riserva il diritto di verificare il processo, i mezzi e i risultati del trattamento dei dati effettuato dal riutilizzatore per tutelare l'integrità della protezione dei dati come anche il diritto di vietare l'uso dei risultati che contengono informazioni che compromettono i diritti e gli interessi di terzi. La decisione di vietare il riutilizzo dei risultati è comprensibile e trasparente per il riutilizzatore.

5.   A meno che il diritto nazionale preveda tutele specifiche sugli obblighi di riservatezza applicabili relativi al riutilizzo dei dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, l' ente_pubblico subordina il riutilizzo dei dati forniti a norma del paragrafo 3 del presente articolo al rispetto, da parte del riutilizzatore, di un obbligo di riservatezza che vieti la divulgazione di qualsiasi informazione che comprometta i diritti e gli interessi di terzi e che il riutilizzatore possa aver acquisito malgrado le misure di tutela adottate. I riutilizzatori hanno il divieto di reidentificare gli interessati cui si riferiscono i dati e adottano misure tecniche e operative per impedire la reidentificazione e notificare all' ente_pubblico qualsiasi violazione dei dati che comporti la reidentificazione degli interessati. In caso di riutilizzo non autorizzato di dati non personali il riutilizzatore informa senza ritardo, se opportuno con l'assistenza dell' ente_pubblico, le persone giuridiche i cui diritti e interessi possono essere.

6.   Qualora il riutilizzo dei dati non possa essere consentito in conformità degli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo e non vi sia alcuna base giuridica per la trasmissione dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679, l' ente_pubblico si adopera al meglio, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, per fornire assistenza ai potenziali riutilizzatori nel richiedere il consenso degli interessati o l' autorizzazione dei titolari dei dati i cui diritti e interessi possono essere interessati da tale riutilizzo, ove ciò sia fattibile senza un onere sproporzionato per l' ente_pubblico. Qualora fornisca tale assistenza, l' ente_pubblico può essere assistito dagli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

7.   Il riutilizzo dei dati è consentito solo nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Il diritto del costitutore di una banca di dati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE non è esercitato dagli enti pubblici al fine di impedire il riutilizzo dei dati o di limitarlo oltre i limiti stabiliti dal presente regolamento.

8.   Quando i dati richiesti sono considerati riservati, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale in materia di riservatezza commerciale o statistica, gli enti pubblici provvedono affinché i dati riservati non siano divulgati in conseguenza all' autorizzazione di tale riutilizzo, a meno che tale riutilizzo non sia consentito a norma del paragrafo 6.

9.   Qualora intenda trasferire a un paese terzo dati non personali protetti per i motivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il riutilizzatore informa l' ente_pubblico della sua intenzione a trasferire tali dati e della finalità di tale trasferimento al momento della richiesta di riutilizzo di tali dati. In caso di riutilizzo a norma del paragrafo 6 del presente articolo, il riutilizzatore informa, se opportuno con l'assistenza dell' ente_pubblico, la persona giuridica i cui diritti e interessi possono essere interessati da tale intenzione, tale finalità e tali tutele adeguate. L' ente_pubblico non consente il riutilizzo a meno che la persona giuridica non dia l' autorizzazione al trasferimento.

10.   Gli enti pubblici trasmettono dati riservati non personali o dati protetti da diritti di proprietà intellettuale a un riutilizzatore che intende trasferire tali dati a un paese terzo diverso da un paese designato in conformità del paragrafo 12 solo se il riutilizzatore si impegna contrattualmente:

a)

a rispettare gli obblighi imposti in conformità dei paragrafi 7 e 8 anche dopo il trasferimento dei dati al paese terzo; e

b)

ad accettare la competenza degli organi giurisdizionali dello Stato membro dell' ente_pubblico che trasmette i dati in merito a qualsiasi controversia relativa al rispetto dei paragrafi 7 e 8.

11.   Gli enti pubblici forniscono, se del caso e nei limiti delle loro capacità, orientamenti e assistenza ai riutilizzatori affinché rispettino gli obblighi di cui al paragrafo 10 del presente articolo.

Al fine di assistere gli enti pubblici e i riutilizzatori, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano clausole contrattuali tipo per il rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 10 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

12.   Se giustificato da un numero considerevole di richieste in tutta l'Unione riguardanti il riutilizzo di dati non personali in determinati paesi terzi, la Commissione può adottare atti di esecuzione in cui si dichiara che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di un paese terzo:

a)

garantiscono una protezione della proprietà intellettuale e dei segreti commerciali sostanzialmente equivalente a quella garantita dal diritto dell'Unione;

b)

sono applicate e fatte rispettare in modo efficace; e

c)

consentono un ricorso giurisdizionale effettivo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

13.   Specifici atti legislativi dell'Unione possono stabilire che determinate categorie di dati non personali detenuti da enti pubblici siano considerate altamente sensibili ai fini del presente articolo, laddove il loro trasferimento a paesi terzi possa mettere a rischio gli obiettivi di politica pubblica dell'Unione, quali la sicurezza e la salute pubblica, o possa comportare il rischio di una reidentificazione dei dati non personali anonimizzati. Qualora tale atto sia adottato, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo condizioni particolari applicabili ai trasferimenti di tali dati verso paesi terzi.

Tali condizioni particolari si basano sulla natura delle categorie di dati non personali individuate nello specifico atto legislativo dell'Unione e sui motivi per cui tali categorie sono considerate altamente sensibili, tenendo in considerazione il rischio di una reidentificazione dei dati non personali anonimizzati. Esse sono non discriminatorie e limitate a quanto necessario per conseguire gli obiettivi di politica pubblica dell'Unione individuati in tale atto, conformemente agli obblighi internazionali dell'Unione.

Qualora richiesto dagli atti legislativi specifici dell'Unione di cui al primo comma, tali condizioni particolari possono includere termini applicabili al trasferimento o alle modalità tecniche ad esso relative, limitazioni per quanto riguarda il riutilizzo di dati in paesi terzi o categorie di persone autorizzate a trasferire tali dati a paesi terzi o, in casi eccezionali, restrizioni per quanto riguarda i trasferimenti a paesi terzi.

14.   La persona fisica o giuridica cui è stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati non personali può trasferire i dati solo ai paesi terzi per i quali sono soddisfatti i requisiti di cui ai paragrafi 10, 12 e 13.

Articolo 6

Tariffe

1.   Gli enti pubblici che consentono il riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, possono imporre tariffe per consentire il riutilizzo di tali dati.

2.   Le tariffe imposte a norma del paragrafo 1 sono trasparenti, non discriminatorie, proporzionate e oggettivamente giustificate e non limitano la concorrenza.

3.   Gli enti pubblici provvedono affinché le tariffe possano anche essere pagate online mediante servizi di pagamento transfrontalieri ampiamente diffusi, senza discriminazioni basate sul luogo di stabilimento del fornitore del servizio di pagamento, sul luogo di emissione dello strumento di pagamento o sull'ubicazione del conto di pagamento all'interno dell'Unione.

4.   Qualora gli enti pubblici applichino tariffe, essi adottano misure per incentivare il riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, a fini non commerciali, quali la ricerca scientifica, e da parte delle PMI e delle start-up in conformità delle norme sugli aiuti di Stato. A tale riguardo, gli enti pubblici possono anche mettere a disposizione i dati a una tariffa ridotta o nulla, in particolare per le PMI e le start-up, la società civile e gli istituti di istruzione. A tal fine, gli enti pubblici possono stilare un elenco di categorie di riutilizzatori a cui i dati per il riutilizzo sono forniti a una tariffa ridotta o a titolo gratuito. Detto elenco è reso pubblico unitamente ai criteri adottati per la sua redazione.

5.   L'ammontare di eventuali tariffe deriva dai costi relativi allo svolgimento del procedimento delle richieste di riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e si limita ai costi necessari per:

a)

la riproduzione, la fornitura e la diffusione dei dati;

b)

l'acquisizione dei diritti;

c)

l'anonimizzazione o altre forme di preparazione dei dati personali e commerciali riservati di cui all'articolo 5, paragrafo 3;

d)

il mantenimento dell'ambiente di trattamento sicuro;

e)

l'acquisizione del diritto di consentire il riutilizzo a norma del presente capo da parte di terzi esterni al settore pubblico, nonché;

f)

l'assistenza ai riutilizzatori nel richiedere il consenso degli interessati e l' autorizzazione dei titolari dei dati i cui diritti e interessi possono essere interessati da tale riutilizzo.

6.   I criteri e la metodologia di calcolo delle tariffe sono stabiliti dagli Stati membri e pubblicati. L' ente_pubblico pubblica una descrizione delle principali categorie di costi e delle regole utilizzate per la ripartizione dei costi.

Articolo 12

Condizioni per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati

La fornitura di servizi di intermediazione dei dati di cui all'articolo 10 è soggetta alle condizioni seguenti:

a)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati non utilizza i dati per i quali fornisce servizi di intermediazione dei dati per scopi diversi dalla messa a disposizione di tali dati agli utenti dei dati e fornisce servizi di intermediazione dei dati attraverso una persona giuridica distinta;

b)

le condizioni commerciali, compresa la fissazione del prezzo, per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati a un titolare dei dati o a un utente dei dati non sono subordinate al fatto che il titolare dei dati o l'utente dei dati utilizzi altri servizi forniti dallo stesso fornitore di servizi di intermediazione dei dati o da un'entità collegata, e, in caso affermativo, in che misura il titolare dei dati o gli utenti dei dati utilizzano tali altri servizi;

c)

i dati raccolti su qualsiasi attività di una persona fisica o giuridica ai fini della fornitura del servizio di intermediazione dei dati, compresi la data, l'ora e i dati di geolocalizzazione, la durata dell'attività e i collegamenti con altre persone fisiche o giuridiche stabiliti dalla persona che utilizza il servizio di intermediazione dei dati, sono utilizzati solo per lo sviluppo di tale servizio di intermediazione dei dati, il che può comportare l'uso di dati per l'individuazione di frodi o a fini di cibersicurezza, e sono messi a disposizione dei titolari dei dati su richiesta;

d)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati agevola lo scambio dei dati nel formato in cui li riceve da un interessato o da un titolare dei dati, li converte in formati specifici solo allo scopo di migliorare l'interoperabilità a livello intrasettoriale e intersettoriale, se richiesto dall'utente dei dati, se prescritto dal diritto dell'Unione o per garantire l'armonizzazione con le norme internazionali o europee in materia di dati e offre agli interessati o ai titolari dei dati la possibilità di non partecipare a tali conversioni, a meno che la conversione non sia prescritta dal diritto dell'Unione;

e)

i servizi di intermediazione dei dati possono comprendere l'offerta di strumenti e servizi supplementari specifici ai titolari dei dati o agli interessati allo scopo specifico di facilitare lo scambio dei dati, come la conservazione temporanea, la cura, la conversione, l'anonimizzazione e la pseudonimizzazione, fermo restando che tali strumenti e servizi sono utilizzati solo su richiesta o approvazione esplicita del titolare dei dati o dell' interessato e gli strumenti di terzi offerti in tale contesto non utilizzano i dati per altri scopi;

f)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati provvede affinché la procedura di accesso al suo servizio sia equa, trasparente e non discriminatoria sia per gli interessati e i titolari dei dati sia per gli utenti dei dati, anche per quanto riguarda i prezzi e le condizioni di servizio;

g)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati dispone di procedure per prevenire pratiche fraudolente o abusive in relazione a soggetti che richiedono l' accesso tramite i suoi servizi di intermediazione dei dati;

h)

in caso di insolvenza, il fornitore di servizi di intermediazione dei dati garantisce una ragionevole continuità della fornitura dei suoi servizi di intermediazione dei dati e, nel caso tali servizi di intermediazione dei dati garantiscono la conservazione dei dati, dispone di meccanismi che consentano ai titolari dei dati e agli utenti dei dati di ottenere l' accesso ai loro dati o il trasferimento o il recupero degli stessi, e che consentano agli interessati, nel caso in cui tale fornitura di servizi di intermediazione dei dati sia fornita tra interessati e utenti dei dati, di esercitare i propri diritti;

i)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati adotta misure adeguate per garantire l'interoperabilità con altri servizi di intermediazione dei dati, tra l'altro mediante norme aperte di uso comune nel settore in cui opera il fornitore di servizi di intermediazione dei dati;

j)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati mette in atto adeguate misure tecniche, giuridiche e organizzative al fine di impedire il trasferimento di dati non personali o l' accesso a questi ultimi nel caso in cui ciò sia illegale a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale dello Stato membro interessato;

k)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati informa senza ritardo i titolari dei dati in caso di trasferimento, accesso o utilizzo non autorizzati dei dati non personali che ha condiviso;

l)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati adotta le misure necessarie per garantire un adeguato livello di sicurezza per la conservazione, il trattamento e la trasmissione di dati non personali, e il fornitore di servizi di intermediazione dei dati assicura inoltre il massimo livello di sicurezza per la conservazione e la trasmissione di informazioni sensibili sotto il profilo della concorrenza;

m)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati che offre servizi agli interessati agisce nell'interesse superiore di questi ultimi nel facilitare l'esercizio dei loro diritti, in particolare informandoli e, se opportuno, fornendo loro consulenza in maniera concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile sugli utilizzi previsti dei dati da parte degli utenti dei dati e sui termini e le condizioni standard cui sono subordinati tali utilizzi, prima che gli interessati diano il loro consenso;

n)

qualora un fornitore di servizi di intermediazione dei dati fornisca strumenti per ottenere il consenso degli interessati o le autorizzazioni a trattare i dati messi a disposizione dai titolari dei dati, esso specifica, se del caso, la giurisdizione del paese terzo in cui si intende effettuare l'utilizzo dei dati e fornisce agli interessati gli strumenti per dare e revocare il consenso e ai titolari dei dati gli strumenti per dare e revocare le autorizzazioni a trattare i dati;

o)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati tiene un registro dell'attività di intermediazione dei dati.

Articolo 21

Obblighi specifici di tutela dei diritti e degli interessi degli interessati e dei titolari dei dati per quanto riguarda i loro dati

1.   Un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta informa in maniera chiara e facilmente comprensibile gli interessati o i titolari dei dati, prima di qualsiasi trattamento dei loro dati, in merito:

a)

agli obiettivi di interesse generale e, se opportuno, alla finalità determinata, esplicita e legittima per cui i dati devono essere trattati, e per i quali acconsentono al trattamento dei loro dati da parte di un utente dei dati;

b)

all'ubicazione e agli obiettivi di interesse generale per cui acconsentono a eventuali trattamenti effettuati in un paese terzo, nel caso in cui il trattamento sia effettuato dall‘organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta.

2.   L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta non utilizza i dati per altri obiettivi diversi da quelli di interesse generale per i quali gli interessati o i titolari dei dati acconsentono al trattamento. L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta non ricorre a pratiche commerciali ingannevoli per sollecitare la fornitura di dati.

3.   L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta fornisce strumenti per ottenere il consenso degli interessati o le autorizzazioni al trattamento dei dati messi a disposizione dai titolari dei dati. L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta fornisce altresì strumenti per l'agevole revoca di tale consenso o autorizzazione.

4.   L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta adotta misure intese a garantire un livello adeguato di sicurezza per la conservazione e il trattamento di dati non personali che ha raccolto sulla base dell'altruismo dei dati.

5.   L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta informa senza ritardo i titolari dei dati in caso di trasferimento, accesso o utilizzo non autorizzati dei dati non personali che ha condiviso.

6.   Qualora l'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta agevoli il trattamento dei dati da parte di terzi, anche fornendo strumenti per ottenere il consenso degli interessati o le autorizzazioni a trattare i dati messi a disposizione dai titolari dei dati, essa specifica, se del caso, la giurisdizione del paese terzo in cui i dati sono destinati a essere utilizzati.

Articolo 29

Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati

1.   La Commissione istituisce un comitato europeo per l'innovazione in materia di dati sotto forma di un gruppo di esperti, costituito da rappresentanti delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e delle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati di tutti gli Stati membri, del comitato europeo per la protezione dei dati, del garante europeo della protezione dei dati, dell'ENISA, della Commissione, dal rappresentante dell'UE per le PMI o da un rappresentante nominato dalla rete dei rappresentanti per le PMI e da altri rappresentanti di organi pertinenti di settori specifici nonché di organi con competenze specifiche. Nel nominare i singoli esperti, la Commissione mira a conseguire un equilibrio geografico e di genere tra i membri del gruppo di esperti.

2.   Il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati è composto da almeno tre dei sottogruppi seguenti:

a)

un sottogruppo costituito dalle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e dalle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 30, lettere a), c), j) e k),

b)

un sottogruppo per le discussioni tecniche su normazione, portabilità e interoperabilità a norma dell'articolo 30, lettere f) e g);

c)

un sottogruppo per il coinvolgimento dei portatori di interessi composto da rappresentanti pertinenti delle imprese, delle organizzazioni di ricerca, universitarie, della società civile e di normazione, dei pertinenti spazi comuni europei di dati e altri portatori di interessi e terzi interessati che forniscono consulenza al comitato europeo per l'innovazione in materia di dati in merito ai compiti di cui all'articolo 30, lettere d), e), f), g) e h).

3.   La Commissione presiede le riunioni del comitato europeo per l'innovazione in materia di dati.

4.   Il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati è assistito da un segretariato fornito dalla Commissione.

Articolo 30

Compiti del comitato europeo per l'innovazione in materia di dati

Il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati svolge i compiti seguenti:

a)

consiglia e assiste la Commissione nello sviluppo di una prassi coerente degli enti pubblici e degli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, per il trattamento delle richieste di riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

b)

consiglia e assiste la Commissione nello sviluppo di una prassi coerente in materia di altruismo dei dati in tutta l'Unione;

c)

consiglia e assiste la Commissione nello sviluppo di una prassi coerente delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati per l'applicazione delle prescrizioni applicabili rispettivamente ai fornitori di servizi di intermediazione dei dati e alle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute;

d)

consiglia e assiste la Commissione nell'elaborazione di orientamenti coerenti sulle modalità per proteggere al meglio, nel contesto del presente regolamento, i dati commerciali sensibili non personali, in particolare i segreti commerciali, ma anche i dati non personali che costituiscono un contenuto protetto da diritti di proprietà intellettuale da un accesso illecito che comporti il rischio di furto della proprietà intellettuale o di spionaggio industriale;

e)

consiglia e assiste la Commissione nell'elaborazione di orientamenti coerenti sulle prescrizioni in materia di cibersicurezza per lo scambio e la conservazione dei dati;

f)

consiglia la Commissione, tenendo conto in particolare del contributo delle organizzazioni di normazione, in merito alla priorità da attribuire alle norme intersettoriali da utilizzare e sviluppare per l'utilizzo dei dati e la condivisione intersettoriale dei dati tra spazi di dati comuni europei emergenti, alla comparabilità e allo scambio intersettoriali di buone pratiche per quanto riguarda le prescrizioni settoriali in materia di sicurezza e alle procedure di accesso, tenendo conto delle attività di normazione specifiche per settore, in particolare al fine di chiarire e distinguere quali norme e prassi sono intersettoriali e quali sono settoriali;

g)

assiste la Commissione, tenendo conto in particolare del contributo delle organizzazioni di normazione, nel far fronte alla frammentazione del mercato interno e dell'economia dei dati nel mercato interno mediante il rafforzamento dell'interoperabilità transfrontaliera e intersettoriale dei dati e dei servizi di condivisione dei dati tra diversi settori e ambiti, integrando le norme europee, internazionali o nazionali esistenti, anche allo scopo di incoraggiare la creazione di spazi comuni europei di dati;

h)

propone orientamenti per gli spazi comuni europei di dati, ossia indica quadri interoperabili specifici settoriali o intersettoriali di norme e prassi comuni per condividere o trattare congiuntamente i dati, anche ai fini dello sviluppo di nuovi prodotti e servizi, della ricerca scientifica o di iniziative della società civile; tali norme e prassi comuni tengono conto delle norme esistenti, rispettano le regole di concorrenza e garantiscono un accesso non discriminatorio a tutti i partecipanti, onde agevolare la condivisione dei dati nell'Unione e sfruttare il potenziale degli spazi di dati esistenti e futuri, affrontando tra l'altro questioni quali:

i)

le norme intersettoriali da utilizzare e sviluppare per l'utilizzo dei dati e la condivisione intersettoriale dei dati, la comparabilità e lo scambio intersettoriali di buone pratiche per quanto riguarda le prescrizioni settoriali in materia di sicurezza e le procedure di accesso, tenendo conto delle attività di normazione specifiche per settore, in particolare al fine di chiarire e distinguere quali norme e prassi sono intersettoriali e quali sono settoriali;

ii)

i requisiti intesi a contrastare gli ostacoli all'ingresso nel mercato ed evitare effetti di lock-in, al fine di garantire concorrenza leale e interoperabilità;

iii)

un'adeguata tutela dei trasferimenti legali di dati a paesi terzi, tra cui le garanzie contro i trasferimenti vietati dal diritto dell'Unione;

iv)

una rappresentanza adeguata e non discriminatoria dei pertinenti portatori di interessi nella governance degli spazi comuni europei di dati;

v)

l'osservanza dei requisiti di cibersicurezza in conformità con il diritto dell'Unione;

i)

facilita la cooperazione tra gli Stati membri in merito alla definizione di condizioni armonizzate per il riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, detenuti da enti pubblici nell'intero mercato interno;

j)

facilita la cooperazione tra le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati attraverso lo sviluppo di capacità e lo scambio di informazioni, in particolare stabilendo metodi per lo scambio efficiente di informazioni relative alla procedura di notifica per i fornitori di servizi di intermediazione dei dati e alla registrazione e al monitoraggio delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute, compreso il coordinamento in merito alla fissazione di tariffe o sanzioni, e facilita altresì la cooperazione tra le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati in relazione all' accesso internazionale e al trasferimento dei dati;

k)

consiglia e assiste la Commissione nel valutare se debbano essere adottati atti di esecuzione di cui all'articolo 5, paragrafi 11 e 12;

l)

consiglia e assiste la Commissione nell'elaborazione del modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati in conformità dell'articolo 25, paragrafo 1;

m)

consiglia la Commissione in merito al miglioramento del contesto normativo internazionale relativo ai dati non personali, compresa la normazione.

CAPO VII

Accesso internazionale e trasferimento

Articolo 34

Sanzioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione degli obblighi in materia di trasferimento di dati non personali a paesi terzi a norma dell'articolo 5, paragrafo 14, e dell'articolo 31, dell'obbligo di notifica per i fornitori di servizi di intermediazione dei dati a norma dell'articolo 11, delle condizioni per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati a norma dell'articolo 12, e delle condizioni per la registrazione come organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta a norma degli articoli 18, 20, 21 e 22 e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Nelle loro norme in materia di sanzioni, gli Stati membri tengono conto delle raccomandazioni del comitato europeo per l'innovazione in materia di dati. Entro il 24 settembre 2023, gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione e notificano ad essa senza ritardo eventuali successive modifiche ad esse pertinenti.

2.   Gli Stati membri tengono conto dei seguenti criteri non esaustivi e indicativi per l'imposizione di sanzioni ai fornitori di servizi di intermediazione dei dati e alle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute in caso di violazione del presente regolamento, se opportuno:

a)

la natura, la gravità, l'entità e la durata della violazione;

b)

qualsiasi azione intrapresa dal fornitore di servizi di intermediazione dei dati o da un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta al fine di attenuare il danno derivante dalla violazione o porvi rimedio;

c)

qualsiasi precedente violazione da parte del fornitore di servizi di intermediazione dei dati o dell'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta;

d)

i vantaggi finanziari ottenuti o le perdite evitate dal fornitore di servizi di intermediazione dei dati o da un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta in ragione della violazione, nella misura in cui tali profitti o perdite possano essere determinati in modo attendibile;

e)

eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.


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