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keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 IT

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Articolo 12

Condizioni per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati

La fornitura di servizi di intermediazione dei dati di cui all'articolo 10 è soggetta alle condizioni seguenti:

a)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati non utilizza i dati per i quali fornisce servizi di intermediazione dei dati per scopi diversi dalla messa a disposizione di tali dati agli utenti dei dati e fornisce servizi di intermediazione dei dati attraverso una persona giuridica distinta;

b)

le condizioni commerciali, compresa la fissazione del prezzo, per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati a un titolare dei dati o a un utente dei dati non sono subordinate al fatto che il titolare dei dati o l'utente dei dati utilizzi altri servizi forniti dallo stesso fornitore di servizi di intermediazione dei dati o da un'entità collegata, e, in caso affermativo, in che misura il titolare dei dati o gli utenti dei dati utilizzano tali altri servizi;

c)

i dati raccolti su qualsiasi attività di una persona fisica o giuridica ai fini della fornitura del servizio di intermediazione dei dati, compresi la data, l'ora e i dati di geolocalizzazione, la durata dell'attività e i collegamenti con altre persone fisiche o giuridiche stabiliti dalla persona che utilizza il servizio di intermediazione dei dati, sono utilizzati solo per lo sviluppo di tale servizio di intermediazione dei dati, il che può comportare l'uso di dati per l'individuazione di frodi o a fini di cibersicurezza, e sono messi a disposizione dei titolari dei dati su richiesta;

d)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati agevola lo scambio dei dati nel formato in cui li riceve da un interessato o da un titolare dei dati, li converte in formati specifici solo allo scopo di migliorare l'interoperabilità a livello intrasettoriale e intersettoriale, se richiesto dall'utente dei dati, se prescritto dal diritto dell'Unione o per garantire l'armonizzazione con le norme internazionali o europee in materia di dati e offre agli interessati o ai titolari dei dati la possibilità di non partecipare a tali conversioni, a meno che la conversione non sia prescritta dal diritto dell'Unione;

e)

i servizi di intermediazione dei dati possono comprendere l'offerta di strumenti e servizi supplementari specifici ai titolari dei dati o agli interessati allo scopo specifico di facilitare lo scambio dei dati, come la conservazione temporanea, la cura, la conversione, l'anonimizzazione e la pseudonimizzazione, fermo restando che tali strumenti e servizi sono utilizzati solo su richiesta o approvazione esplicita del titolare dei dati o dell' interessato e gli strumenti di terzi offerti in tale contesto non utilizzano i dati per altri scopi;

f)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati provvede affinché la procedura di accesso al suo servizio sia equa, trasparente e non discriminatoria sia per gli interessati e i titolari dei dati sia per gli utenti dei dati, anche per quanto riguarda i prezzi e le condizioni di servizio;

g)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati dispone di procedure per prevenire pratiche fraudolente o abusive in relazione a soggetti che richiedono l' accesso tramite i suoi servizi di intermediazione dei dati;

h)

in caso di insolvenza, il fornitore di servizi di intermediazione dei dati garantisce una ragionevole continuità della fornitura dei suoi servizi di intermediazione dei dati e, nel caso tali servizi di intermediazione dei dati garantiscono la conservazione dei dati, dispone di meccanismi che consentano ai titolari dei dati e agli utenti dei dati di ottenere l' accesso ai loro dati o il trasferimento o il recupero degli stessi, e che consentano agli interessati, nel caso in cui tale fornitura di servizi di intermediazione dei dati sia fornita tra interessati e utenti dei dati, di esercitare i propri diritti;

i)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati adotta misure adeguate per garantire l'interoperabilità con altri servizi di intermediazione dei dati, tra l'altro mediante norme aperte di uso comune nel settore in cui opera il fornitore di servizi di intermediazione dei dati;

j)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati mette in atto adeguate misure tecniche, giuridiche e organizzative al fine di impedire il trasferimento di dati non personali o l' accesso a questi ultimi nel caso in cui ciò sia illegale a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale dello Stato membro interessato;

k)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati informa senza ritardo i titolari dei dati in caso di trasferimento, accesso o utilizzo non autorizzati dei dati non personali che ha condiviso;

l)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati adotta le misure necessarie per garantire un adeguato livello di sicurezza per la conservazione, il trattamento e la trasmissione di dati non personali, e il fornitore di servizi di intermediazione dei dati assicura inoltre il massimo livello di sicurezza per la conservazione e la trasmissione di informazioni sensibili sotto il profilo della concorrenza;

m)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati che offre servizi agli interessati agisce nell'interesse superiore di questi ultimi nel facilitare l'esercizio dei loro diritti, in particolare informandoli e, se opportuno, fornendo loro consulenza in maniera concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile sugli utilizzi previsti dei dati da parte degli utenti dei dati e sui termini e le condizioni standard cui sono subordinati tali utilizzi, prima che gli interessati diano il loro consenso;

n)

qualora un fornitore di servizi di intermediazione dei dati fornisca strumenti per ottenere il consenso degli interessati o le autorizzazioni a trattare i dati messi a disposizione dai titolari dei dati, esso specifica, se del caso, la giurisdizione del paese terzo in cui si intende effettuare l'utilizzo dei dati e fornisce agli interessati gli strumenti per dare e revocare il consenso e ai titolari dei dati gli strumenti per dare e revocare le autorizzazioni a trattare i dati;

o)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati tiene un registro dell'attività di intermediazione dei dati.

Articolo 19

Registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute

1.   Un'entità che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 18 può presentare una domanda di registrazione nel registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute nello Stato membro in cui è stabilita.

2.   Un'entità che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 18 e ha stabilimenti in più di uno Stato membro può presentare una domanda di registrazione nel registro pubblico nazionale delle organizzazioni di altruismo dei dati riconosciute nello Stato membro in cui ha lo stabilimento_principale.

3.   Un'entità che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 18 ma che non è stabilita nell'Unione designa un rappresentante_legale in uno degli Stati membri in cui offre i servizi di intermediazione dei dati.

Al fine di garantire la conformità al presente regolamento, il rappresentante_legale riceve dall'entità il mandato di essere interpellato oltre all'entità stessa o al suo posto dalle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati o dagli interessati o dai titolari dei dati per quanto riguarda tutte le questioni relative a tale entità. Il rappresentante_legale collabora con le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati e, su richiesta, dimostra loro in modo esauriente le misure adottate e le disposizioni messe in atto dall'entità per garantire la conformità al presente regolamento.

L'entità è considerata soggetta alla giurisdizione dello Stato membro in cui è situato il rappresentante_legale. Tale entità può presentare una domanda di registrazione nel registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute in tale Stato membro. La designazione di un rappresentante_legale a cura dell'entità fa salve eventuali azioni legali che potrebbero essere promosse contro l'entità.

4.   La domanda di registrazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 contiene le informazioni seguenti:

a)

il nome dell'entità;

b)

lo status giuridico, la forma giuridica e, qualora essa sia registrata in un registro pubblico nazionale, il numero di registrazione dell'entità;

c)

lo statuto dell'entità, se opportuno;

d)

le fonti di reddito dell'entità;

e)

l'indirizzo dell'eventuale stabilimento_principale dell'entità nell'Unione e, se opportuno, di eventuali sedi secondarie in un altro Stato membro o quello del rappresentante_legale;

f)

un sito web pubblico in cui sono reperibili informazioni complete e aggiornate sull'entità e sulle sue attività, comprese almeno le informazioni di cui alle lettere a), b), d), e) e h);

g)

le persone di contatto dell'entità e i relativi recapiti;

h)

gli obiettivi di interesse generale che l'entità intende promuovere raccogliendo i dati;

i)

la natura dei dati che l'entità intende controllare o trattare e, nel caso di dati personali, l'indicazione delle categorie di dati personali;

j)

qualsiasi altro documento che dimostri il soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 18.

5.   Qualora l'entità abbia presentato tutte le informazioni necessarie a norma del paragrafo 4 e una volta che l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati abbia valutato la domanda di registrazione e concluso che l'entità soddisfa i requisiti di cui all'articolo 18, l'autorità competente registra l'entità nel registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute entro 12 settimane dalla data di ricevimento della domanda di registrazione. La registrazione è valida in tutti gli Stati membri.

L'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati notifica ogni registrazione alla Commissione. La Commissione inserisce tale registrazione nel registro pubblico dell'Unione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

6.   Le informazioni di cui al paragrafo 4, lettere a), b), f), g) e h), sono pubblicate nel registro pubblico nazionale pertinente delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

7.   Un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta notifica alla pertinente autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati le eventuali modifiche delle informazioni fornite a norma del paragrafo 4 entro 14 giorni dalla data della modifica.

L'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati notifica senza ritardo alla Commissione, per via elettronica, ciascuna di tali notifiche. Sulla base di tale notifica la Commissione aggiorna senza ritardo il registro pubblico dell'Unione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

Articolo 20

Obblighi di trasparenza

1.   Un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta tiene registri completi e accurati per quanto riguarda:

a)

tutte le persone fisiche o giuridiche cui è stata data la possibilità di trattare i dati detenuti da tale organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta, e i loro recapiti;

b)

la data o la durata del trattamento dei dati personali o dell'utilizzo di dati non personali;

c)

le finalità del trattamento, quali dichiarate dalla persona fisica o giuridica cui è stata data la possibilità di effettuarlo;

d)

le eventuali tariffe pagate dalle persone fisiche o giuridiche che trattano i dati.

2.   Un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta elabora e trasmette alla pertinente autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati una relazione annuale di attività che contiene almeno gli elementi seguenti:

a)

informazioni sulle attività dell'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta;

b)

una descrizione delle modalità con cui, nel corso dell'esercizio finanziario in questione, sono stati promossi gli obiettivi di interesse generale per le quali sono stati raccolti i dati;

c)

un elenco di tutte le persone fisiche e giuridiche che sono state autorizzate a trattare i dati detenuti dall'entità, corredato di una descrizione sintetica degli obiettivi di interesse generale perseguiti da tale trattamento dei dati e di una descrizione dei mezzi tecnici impiegati a tal fine, compresa una descrizione delle tecniche utilizzate per tutelare la vita privata e la protezione dei dati;

d)

una sintesi dei risultati dei trattamenti dei dati autorizzati dall'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta, se opportuno;

e)

informazioni sulle fonti di entrate dell'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta, in particolare tutte le entrate derivanti dall' autorizzazione all' accesso ai dati, e sulle spese.

Articolo 21

Obblighi specifici di tutela dei diritti e degli interessi degli interessati e dei titolari dei dati per quanto riguarda i loro dati

1.   Un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta informa in maniera chiara e facilmente comprensibile gli interessati o i titolari dei dati, prima di qualsiasi trattamento dei loro dati, in merito:

a)

agli obiettivi di interesse generale e, se opportuno, alla finalità determinata, esplicita e legittima per cui i dati devono essere trattati, e per i quali acconsentono al trattamento dei loro dati da parte di un utente dei dati;

b)

all'ubicazione e agli obiettivi di interesse generale per cui acconsentono a eventuali trattamenti effettuati in un paese terzo, nel caso in cui il trattamento sia effettuato dall‘organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta.

2.   L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta non utilizza i dati per altri obiettivi diversi da quelli di interesse generale per i quali gli interessati o i titolari dei dati acconsentono al trattamento. L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta non ricorre a pratiche commerciali ingannevoli per sollecitare la fornitura di dati.

3.   L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta fornisce strumenti per ottenere il consenso degli interessati o le autorizzazioni al trattamento dei dati messi a disposizione dai titolari dei dati. L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta fornisce altresì strumenti per l'agevole revoca di tale consenso o autorizzazione.

4.   L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta adotta misure intese a garantire un livello adeguato di sicurezza per la conservazione e il trattamento di dati non personali che ha raccolto sulla base dell'altruismo dei dati.

5.   L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta informa senza ritardo i titolari dei dati in caso di trasferimento, accesso o utilizzo non autorizzati dei dati non personali che ha condiviso.

6.   Qualora l'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta agevoli il trattamento dei dati da parte di terzi, anche fornendo strumenti per ottenere il consenso degli interessati o le autorizzazioni a trattare i dati messi a disposizione dai titolari dei dati, essa specifica, se del caso, la giurisdizione del paese terzo in cui i dati sono destinati a essere utilizzati.

Articolo 30

Compiti del comitato europeo per l'innovazione in materia di dati

Il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati svolge i compiti seguenti:

a)

consiglia e assiste la Commissione nello sviluppo di una prassi coerente degli enti pubblici e degli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, per il trattamento delle richieste di riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

b)

consiglia e assiste la Commissione nello sviluppo di una prassi coerente in materia di altruismo dei dati in tutta l'Unione;

c)

consiglia e assiste la Commissione nello sviluppo di una prassi coerente delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati per l'applicazione delle prescrizioni applicabili rispettivamente ai fornitori di servizi di intermediazione dei dati e alle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute;

d)

consiglia e assiste la Commissione nell'elaborazione di orientamenti coerenti sulle modalità per proteggere al meglio, nel contesto del presente regolamento, i dati commerciali sensibili non personali, in particolare i segreti commerciali, ma anche i dati non personali che costituiscono un contenuto protetto da diritti di proprietà intellettuale da un accesso illecito che comporti il rischio di furto della proprietà intellettuale o di spionaggio industriale;

e)

consiglia e assiste la Commissione nell'elaborazione di orientamenti coerenti sulle prescrizioni in materia di cibersicurezza per lo scambio e la conservazione dei dati;

f)

consiglia la Commissione, tenendo conto in particolare del contributo delle organizzazioni di normazione, in merito alla priorità da attribuire alle norme intersettoriali da utilizzare e sviluppare per l'utilizzo dei dati e la condivisione intersettoriale dei dati tra spazi di dati comuni europei emergenti, alla comparabilità e allo scambio intersettoriali di buone pratiche per quanto riguarda le prescrizioni settoriali in materia di sicurezza e alle procedure di accesso, tenendo conto delle attività di normazione specifiche per settore, in particolare al fine di chiarire e distinguere quali norme e prassi sono intersettoriali e quali sono settoriali;

g)

assiste la Commissione, tenendo conto in particolare del contributo delle organizzazioni di normazione, nel far fronte alla frammentazione del mercato interno e dell'economia dei dati nel mercato interno mediante il rafforzamento dell'interoperabilità transfrontaliera e intersettoriale dei dati e dei servizi di condivisione dei dati tra diversi settori e ambiti, integrando le norme europee, internazionali o nazionali esistenti, anche allo scopo di incoraggiare la creazione di spazi comuni europei di dati;

h)

propone orientamenti per gli spazi comuni europei di dati, ossia indica quadri interoperabili specifici settoriali o intersettoriali di norme e prassi comuni per condividere o trattare congiuntamente i dati, anche ai fini dello sviluppo di nuovi prodotti e servizi, della ricerca scientifica o di iniziative della società civile; tali norme e prassi comuni tengono conto delle norme esistenti, rispettano le regole di concorrenza e garantiscono un accesso non discriminatorio a tutti i partecipanti, onde agevolare la condivisione dei dati nell'Unione e sfruttare il potenziale degli spazi di dati esistenti e futuri, affrontando tra l'altro questioni quali:

i)

le norme intersettoriali da utilizzare e sviluppare per l'utilizzo dei dati e la condivisione intersettoriale dei dati, la comparabilità e lo scambio intersettoriali di buone pratiche per quanto riguarda le prescrizioni settoriali in materia di sicurezza e le procedure di accesso, tenendo conto delle attività di normazione specifiche per settore, in particolare al fine di chiarire e distinguere quali norme e prassi sono intersettoriali e quali sono settoriali;

ii)

i requisiti intesi a contrastare gli ostacoli all'ingresso nel mercato ed evitare effetti di lock-in, al fine di garantire concorrenza leale e interoperabilità;

iii)

un'adeguata tutela dei trasferimenti legali di dati a paesi terzi, tra cui le garanzie contro i trasferimenti vietati dal diritto dell'Unione;

iv)

una rappresentanza adeguata e non discriminatoria dei pertinenti portatori di interessi nella governance degli spazi comuni europei di dati;

v)

l'osservanza dei requisiti di cibersicurezza in conformità con il diritto dell'Unione;

i)

facilita la cooperazione tra gli Stati membri in merito alla definizione di condizioni armonizzate per il riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, detenuti da enti pubblici nell'intero mercato interno;

j)

facilita la cooperazione tra le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati attraverso lo sviluppo di capacità e lo scambio di informazioni, in particolare stabilendo metodi per lo scambio efficiente di informazioni relative alla procedura di notifica per i fornitori di servizi di intermediazione dei dati e alla registrazione e al monitoraggio delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute, compreso il coordinamento in merito alla fissazione di tariffe o sanzioni, e facilita altresì la cooperazione tra le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati in relazione all' accesso internazionale e al trasferimento dei dati;

k)

consiglia e assiste la Commissione nel valutare se debbano essere adottati atti di esecuzione di cui all'articolo 5, paragrafi 11 e 12;

l)

consiglia e assiste la Commissione nell'elaborazione del modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati in conformità dell'articolo 25, paragrafo 1;

m)

consiglia la Commissione in merito al miglioramento del contesto normativo internazionale relativo ai dati non personali, compresa la normazione.

CAPO VII

Accesso internazionale e trasferimento


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