keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 IT
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- 1 Art. 20 Obblighi di trasparenza
CAPO I
Disposizioni generali
CAPo II
Riutilizzo di determinate categorie di dati protetti detenuti da enti pubblici
CAPO III
Requisiti applicabili ai servizi di intermediazione dei dati
CAPO IV
Altruismo dei dati
CAPO V
Autorità competenti e disposizioni procedurali
CAPO VI
Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati
CAPO VII
Accesso internazionale e trasferimento
CAPO VIII
Delega e procedura di comitato
CAPO ix
Disposizioni finali E TRANSITORIE
- dati
- riutilizzo
- dati personali
- dati non personali
- consenso
- autorizzazione
- interessato
- titolare dei dati
- utente dei dati
- condivisione dei dati
- servizio di intermediazione dei dati
- trattamento
- accesso
- stabilimento principale
- servizi di cooperative di dati
- altruismo dei dati
- ente pubblico
- organismi di diritto pubblico
- impresa pubblica
- ambiente di trattamento sicuro
- rappresentante legale
- dati 17
- altruismo 7
- organizzazione 6
- riconosciuta 6
- descrizione 4
- data 3
- trattamento 3
- persone 3
- fisiche 3
- giuridiche 3
- possibilità 2
- attività 2
- personali 2
- generale 2
- detenuti 2
- trattare 2
- stati 2
- interesse 2
- obiettivi 2
- entrate 2
- informazioni 2
- un 2
- stata 2
- tecnici 1
- entità 1
- perseguiti 1
- sintetica 1
- corredato 1
- promossi 1
- autorizzate 1
- state 1
- elenco 1
- raccolti 1
- mezzi 1
- articolo 1
- impiegati 1
- risultati 1
- accesso 1
- autorizzazione 1
- derivanti 1
- fonti 1
- opportuno 1
- autorizzati 1
- trattamenti 1
- sintesi 1
- fine 1
- questione 1
- privata 1
- vita 1
- tutelare 1
Articolo 20
Obblighi di trasparenza
1. Un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta tiene registri completi e accurati per quanto riguarda:
a) | tutte le persone fisiche o giuridiche cui è stata data la possibilità di trattare i dati detenuti da tale organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta, e i loro recapiti; |
b) | la data o la durata del trattamento dei dati personali o dell'utilizzo di dati non personali; |
c) | le finalità del trattamento, quali dichiarate dalla persona fisica o giuridica cui è stata data la possibilità di effettuarlo; |
d) | le eventuali tariffe pagate dalle persone fisiche o giuridiche che trattano i dati. |
2. Un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta elabora e trasmette alla pertinente autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati una relazione annuale di attività che contiene almeno gli elementi seguenti:
a) | informazioni sulle attività dell'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta; |
b) | una descrizione delle modalità con cui, nel corso dell'esercizio finanziario in questione, sono stati promossi gli obiettivi di interesse generale per le quali sono stati raccolti i dati; |
c) | un elenco di tutte le persone fisiche e giuridiche che sono state autorizzate a trattare i dati detenuti dall'entità, corredato di una descrizione sintetica degli obiettivi di interesse generale perseguiti da tale trattamento dei dati e di una descrizione dei mezzi tecnici impiegati a tal fine, compresa una descrizione delle tecniche utilizzate per tutelare la vita privata e la protezione dei dati; |
d) | una sintesi dei risultati dei trattamenti dei dati autorizzati dall'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta, se opportuno; |
e) | informazioni sulle fonti di entrate dell'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta, in particolare tutte le entrate derivanti dall' autorizzazione all' accesso ai dati, e sulle spese. |
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