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keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 IT

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2023/2841 IT Art. 5 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 5

Attuazione delle misure

1.   Entro l'8 settembre 2024, il comitato interistituzionale per la cibersicurezza istituito a norma dell’articolo 10, previa consultazione dell’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) e dopo aver ricevuto orientamenti dal CERT-UE, emana indirizzi destinati ai soggetti dell’Unione per effettuare un riesame iniziale della cibersicurezza e istituire un quadro interno di gestione, di governance e di controllo dei rischi per la cibersicurezza a norma dell'articolo 6, svolgere valutazioni di maturità della cibersicurezza a norma dell'articolo 7, adottare misure di gestione dei rischi per la cibersicurezza a norma dell'articolo 8 e adottare il piano di cibersicurezza a norma dell'articolo 9.

2.   Nell'attuazione degli articoli da 6 a 9, i soggetti_dell'Unione tengono conto degli indirizzi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché degli indirizzi e delle raccomandazioni pertinenti adottati a norma degli articoli 11 e 14.


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