keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 IT
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- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Trattamento dei dati personali
- Art. 5 Attuazione delle misure
- Art. 6 Quadro di gestione, di governance e di controllo dei rischi
- Art. 7 Valutazioni di maturità della cibersicurezza
- Art. 8 Misure di gestione dei rischi per la cibersicurezza
- Art. 9 Piani di cibersicurezza
- Art. 10 Comitato interistituzionale per la cibersicurezza
- Art. 11 Compiti dell'IICB
- Art. 12 Osservanza delle disposizioni
- Art. 13 Missione e compiti del CERT-UE
- Art. 14 Indirizzi, raccomandazioni e inviti a intervenire
- Art. 15 Direttore del CERT-UE
- Art. 16 Questioni finanziarie e relative al personale
- Art. 17 Cooperazione tra il CERT-UE e gli omologhi degli Stati membri
- Art. 18 Cooperazione tra il CERT-UE ed altri omologhi
- Art. 19 Trattamento delle informazioni
- Art. 20 Accordi di condivisione delle informazioni sulla cibersicurezza
- Art. 21 Obblighi di segnalazione
- Art. 22 Coordinamento della risposta in caso di incidenti e cooperazione
- Art. 23 Gestione degli incidenti gravi
- Art. 24 Riassegnazione di bilancio iniziale
- Art. 25 Riesame
- Articolo 26 Entrata in vigore
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
MISURE PER UN LIVELLO COMUNE ELEVATO DI CIBERSICUREZZA
CAPO III
COMITATO INTERISTITUZIONALE PER LA CIBERSICUREZZA
CAPO IV
CERT-UE
CAPO V
COOPERAZIONE E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- soggetti dell'Unione
- sistema informativo e di rete
- sicurezza dei sistemi informativi e di rete
- cibersicurezza
- livello di dirigenza più elevato
- quasi incidente
- incidente
- incidente grave
- incidente di cibersicurezza su vasta scala
- gestione degli incidenti
- minaccia informatica
- minaccia informatica significativa
- vulnerabilità
- rischio per la cibersicurezza
- servizio di cloud computing
- cibersicurezza 16
- piano 7
- articolo 6
- unione 5
- soggetto 4
- norma 4
- rischi 3
- gestione 3
- comprende 2
- il 2
- misure 2
- quadro 2
- adottate 2
- seguito 2
- maturità 2
- comitato 2
- interistituzionale 2
- incidenti 1
- istituito 1
- minimo 1
- conformità 1
- rivisto 1
- anni 1
- spesso 1
- necessario 1
- riesame 1
- valutazioni 1
- svolte 1
- informatiche 1
- sostanziale 1
- crisi 1
- interno 1
- completo 1
- trasmette 1
- gravi 1
- soggetti_dell 1
- complessiva 1
- elevato 1
- approva 1
- a 1
- conclusione 1
- valutazione 1
- svolta 1
- considerando 1
- risorse 1
- individuati 1
- ambito 1
- livello_di_dirigenza_più_elevato 1
- indebito 1
- comune 1
Articolo 9
Piani di cibersicurezza
1. A seguito della conclusione della valutazione di maturità della cibersicurezza svolta a norma dell'articolo 7 e considerando le risorse e i rischi per la cibersicurezza individuati nell'ambito del quadro e le misure di gestione dei rischi per la cibersicurezza adottate a norma dell'articolo 8, il livello_di_dirigenza_più_elevato di ogni soggetto dell'Unione approva, senza indebito ritardo e comunque entro l'8 gennaio 2026, un piano di cibersicurezza. Il piano di cibersicurezza è volto ad aumentare la cibersicurezza complessiva del soggetto dell'Unione e contribuisce così al rafforzamento di un livello comune elevato di cibersicurezza all'interno dei soggetti_dell'Unione. Il piano di cibersicurezza comprende come minimo le misure di gestione dei rischi per la cibersicurezza adottate in conformità dell'articolo 8. Il piano di cibersicurezza è rivisto ogni due anni o più spesso, se necessario, a seguito delle valutazioni di maturità della cibersicurezza svolte a norma dell'articolo 7 o di un riesame sostanziale del quadro.
2. Il piano di cibersicurezza comprende il piano di gestione delle crisi informatiche del soggetto dell'Unione per gli incidenti gravi.
3. Il soggetto dell'Unione trasmette il piano di cibersicurezza completo al comitato interistituzionale per la cibersicurezza istituito a norma dell'articolo 10.
CAPO III
COMITATO INTERISTITUZIONALE PER LA CIBERSICUREZZA
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