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keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 IT

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2023/2841 IT Art. 7 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 7

Valutazioni di maturità della cibersicurezza

1.   Entro l'8 luglio 2025 e successivamente almeno ogni due anni, ciascun soggetto dell'Unione svolge una valutazione di maturità della cibersicurezza che comprende tutti gli elementi del proprio ambiente TIC.

2.   Le valutazioni di maturità della cibersicurezza sono svolte, se del caso, con l'assistenza di terzi specializzati.

3.   I soggetti_dell'Unione con strutture simili possono cooperare nello svolgimento delle valutazioni di maturità della cibersicurezza per i rispettivi soggetti.

4.   Sulla base di una richiesta del comitato interistituzionale per la cibersicurezza istituito a norma dell'articolo 10 e con il consenso esplicito del soggetto dell'Unione interessato, i risultati di una valutazione di maturità della cibersicurezza possono essere discussi in seno a tale comitato o all'interno del gruppo informale di responsabili locali per la cibersicurezza al fine di trarre insegnamenti dalle esperienze e condividere le migliori pratiche.


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