keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 IT
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- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Trattamento dei dati personali
- Art. 5 Attuazione delle misure
- Art. 6 Quadro di gestione, di governance e di controllo dei rischi
- Art. 7 Valutazioni di maturità della cibersicurezza
- Art. 8 Misure di gestione dei rischi per la cibersicurezza
- Art. 9 Piani di cibersicurezza
- Art. 10 Comitato interistituzionale per la cibersicurezza
- Art. 11 Compiti dell'IICB
- Art. 12 Osservanza delle disposizioni
- Art. 13 Missione e compiti del CERT-UE
- Art. 14 Indirizzi, raccomandazioni e inviti a intervenire
- Art. 15 Direttore del CERT-UE
- Art. 16 Questioni finanziarie e relative al personale
- Art. 17 Cooperazione tra il CERT-UE e gli omologhi degli Stati membri
- Art. 18 Cooperazione tra il CERT-UE ed altri omologhi
- Art. 19 Trattamento delle informazioni
- Art. 20 Accordi di condivisione delle informazioni sulla cibersicurezza
- Art. 21 Obblighi di segnalazione
- Art. 22 Coordinamento della risposta in caso di incidenti e cooperazione
- Art. 23 Gestione degli incidenti gravi
- Art. 24 Riassegnazione di bilancio iniziale
- Art. 25 Riesame
- Articolo 26 Entrata in vigore
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
MISURE PER UN LIVELLO COMUNE ELEVATO DI CIBERSICUREZZA
CAPO III
COMITATO INTERISTITUZIONALE PER LA CIBERSICUREZZA
CAPO IV
CERT-UE
CAPO V
COOPERAZIONE E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- soggetti dell'Unione
- sistema informativo e di rete
- sicurezza dei sistemi informativi e di rete
- cibersicurezza
- livello di dirigenza più elevato
- quasi incidente
- incidente
- incidente grave
- incidente di cibersicurezza su vasta scala
- gestione degli incidenti
- minaccia informatica
- minaccia informatica significativa
- vulnerabilità
- rischio per la cibersicurezza
- servizio di cloud computing
- gravi 8
- incidenti 7
- gestione 6
- soggetti_dell 6
- unione 6
- articolo 5
- crisi 5
- informatiche 4
- piano 3
- informazioni 3
- tecniche 3
- iicb 3
- paragrafo 2
- disponibili 2
- cert-ue 2
- competenze 2
- inventario 2
- disposizioni 2
- gestione_degli_incidenti 2
- norma 2
- salvo 2
- livello 2
- operativo 2
- pertinenti 2
- i 1
- punto 1
- eu-cyclone 1
- relazione 1
- condivisione 1
- contatto 1
- rappresentante 1
- capo 1
- il 1
- ue / 1
- direttiva 1
- primo 1
- fatto 1
- presente 1
- istituito 1
- capacità 1
- specifichi 1
- coordina 1
- annualmente 1
- contribuiscono 1
- coordinare 1
- fornendo 1
- elenco 1
- assiste 1
- fatto 1
- risposta 1
Articolo 23
Gestione degli incidenti gravi
1. Al fine di sostenere a livello operativo la gestione coordinata degli incidenti gravi che interessano i soggetti_dell'Unione e per contribuire allo scambio periodico di informazioni pertinenti tra i soggetti_dell'Unione e con gli Stati membri, l'IICB istituisce, a norma dell'articolo 11, lettera q), un piano di gestione delle crisi informatiche basato sulle attività di cui all'articolo 22, paragrafo 2, in stretta cooperazione con il CERT-UE e l'ENISA. Il piano di gestione delle crisi informatiche comprende almeno gli elementi seguenti:
a) | disposizioni relative al coordinamento e al flusso di informazioni tra i soggetti_dell'Unione per la gestione_degli_incidenti gravi a livello operativo; |
b) | procedure operative standard comuni; |
c) | una tassonomia comune della gravità degli incidenti gravi e dei punti di innesco delle crisi; |
d) | esercitazioni periodiche; |
e) | canali di comunicazione sicuri da utilizzare. |
2. Fatto salvo il piano di gestione delle crisi informatiche istituito a norma del paragrafo 1 del presente articolo e fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2022/2555, il rappresentante della Commissione nell'IICB è il punto di contatto per la condivisione delle informazioni pertinenti in relazione agli incidenti gravi con EU-CyCLONe.
3. Il CERT-UE coordina, fra i soggetti_dell'Unione, la gestione_degli_incidenti gravi. Tiene un inventario delle competenze tecniche disponibili che risulterebbero necessarie per la risposta agli incidenti in caso di incidenti gravi e assiste l'IICB nel coordinare i piani di gestione delle crisi informatiche dei soggetti_dell'Unione per gli incidenti gravi di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
4. I soggetti_dell'Unione contribuiscono all'inventario delle competenze tecniche fornendo un elenco annualmente aggiornato di esperti disponibili al loro interno, che specifichi le loro capacità tecniche.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
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