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keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 IT

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2023/2841 IT Art. 4 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 4

Trattamento dei dati personali

1.   Il trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento da parte del CERT-UE, del comitato interistituzionale per la cibersicurezza istituito a norma dell'articolo 10 e dei soggetti_dell'Unione è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

2.   Nello svolgimento dei compiti o nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento, il CERT-UE, il comitato interistituzionale per la cibersicurezza istituito a norma dell'articolo 10 e i soggetti_dell'Unione trattano e scambiano i dati personali solo nella misura necessaria e al solo scopo di svolgere tali compiti o adempiere a tali obblighi.

3.   Il trattamento di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 è considerato necessario per motivi di interesse pubblico rilevante a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), di tale regolamento. Tali dati possono essere trattati solo nella misura necessaria per l'attuazione delle misure di gestione dei rischi per la cibersicurezza di cui agli articoli 6 e 8, per la fornitura di servizi da parte del CERT-UE a norma dell'articolo 13, per la condivisione di informazioni specifiche su un incidente a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 18, paragrafo 3, per la condivisione di informazioni a norma dell'articolo 20, per gli obblighi di segnalazione a norma dell'articolo 21, per il coordinamento della risposta e la cooperazione in caso di incidenti a norma dell'articolo 22 e per la gestione_degli_incidenti gravi a norma dell'articolo 23 del presente regolamento. I soggetti_dell'Unione e il CERT-UE, quando agiscono in qualità di titolari del trattamento, applicano misure tecniche per prevenire il trattamento di categorie particolari di dati personali per scopi diversi e prevedono misure adeguate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati.

CAPO II

MISURE PER UN LIVELLO COMUNE ELEVATO DI CIBERSICUREZZA


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