keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 IT
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CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
MISURE PER UN LIVELLO COMUNE ELEVATO DI CIBERSICUREZZA
CAPO III
COMITATO INTERISTITUZIONALE PER LA CIBERSICUREZZA
CAPO IV
CERT-UE
CAPO V
COOPERAZIONE E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- soggetti dell'Unione
- sistema informativo e di rete
- sicurezza dei sistemi informativi e di rete
- cibersicurezza
- livello di dirigenza più elevato
- quasi incidente
- incidente
- incidente grave
- incidente di cibersicurezza su vasta scala
- gestione degli incidenti
- minaccia informatica
- minaccia informatica significativa
- vulnerabilità
- rischio per la cibersicurezza
- servizio di cloud computing
- cibersicurezza 7
- norma 6
- articolo 5
- indirizzi 3
- gestione 2
- attuazione 2
- rischi 2
- adottare 2
- articoli 2
- dell’unione 2
- misure 2
- tengono 1
- svolgere 1
- pertinenti 1
- governance 1
- controllo 1
- raccomandazioni 1
- nonché 1
- valutazioni 1
- unione 1
- maturità 1
- presente 1
- piano 1
- nell 1
- quadro 1
- conto 1
- soggetti_dell 1
- interno 1
- effettuare 1
- istituire 1
- dell’agenzia 1
- entro 1
- settembre 1
- comitato 1
- interistituzionale 1
- istituito 1
- dell’articolo 1
- previa 1
- consultazione 1
- europea 1
- iniziale 1
- enisa 1
- aver 1
- ricevuto 1
- orientamenti 1
- cert-ue 1
- emana 1
- destinati 1
- soggetti 1
- riesame 1
Articolo 5
Attuazione delle misure
1. Entro l'8 settembre 2024, il comitato interistituzionale per la cibersicurezza istituito a norma dell’articolo 10, previa consultazione dell’agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) e dopo aver ricevuto orientamenti dal CERT-UE, emana indirizzi destinati ai soggetti dell’Unione per effettuare un riesame iniziale della cibersicurezza e istituire un quadro interno di gestione, di governance e di controllo dei rischi per la cibersicurezza a norma dell'articolo 6, svolgere valutazioni di maturità della cibersicurezza a norma dell'articolo 7, adottare misure di gestione dei rischi per la cibersicurezza a norma dell'articolo 8 e adottare il piano di cibersicurezza a norma dell'articolo 9.
2. Nell'attuazione degli articoli da 6 a 9, i soggetti_dell'Unione tengono conto degli indirizzi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché degli indirizzi e delle raccomandazioni pertinenti adottati a norma degli articoli 11 e 14.
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