keyboard_tab Clausole e vendite online Direttiva EU 2011/0083 IT
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2019/2161 2011/83 2005/29 1998/6 1993/13
2011/0083 IT Art. 8 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Ambito di applicazione
- Articolo 4 Livello di armonizzazione
- Articolo 5 Obblighi d’informazione per contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali
- Articolo 6 Obblighi di informazione per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali
- Articolo 7 Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali
- Articolo 8 Requisiti formali per i contratti a distanza
- Articolo 9 Diritto di recesso
- Articolo 10 Non adempimento dell’obbligo d’informazione sul diritto di recesso
- Articolo 11 Esercizio del diritto di recesso
- Articolo 12 Effetti del recesso
- Articolo 13 Obblighi del professionista nel caso di recesso
- Articolo 14 Obblighi del consumatore nel caso di recesso
- Articolo 15 Effetti dell’esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori
- Articolo 16 Eccezioni al diritto di recesso
- Articolo 17 Ambito di applicazione
- Articolo 18 Consegna
- Articolo 19 Tariffe per l’utilizzo di mezzi di pagamento
- Articolo 20 Il passaggio del rischio
- Articolo 21 Comunicazione telefonica
- Articolo 22 Pagamenti supplementari
- Articolo 23 Applicazione
- Articolo 24 Sanzioni
- Articolo 25 Carattere imperativo della direttiva
- Articolo 26 Informazione
- Articolo 27 Fornitura non richiesta
- Articolo 28 Recepimento
- Articolo 29 Obblighi di informare
- Articolo 30 Presentazione di relazioni da parte della Commissione e riesame
- Articolo 31 Abrogazioni
- Articolo 32 Modifica della direttiva 93/13/CEE
- «Articolo 8 bis
- Articolo 33 Modifica della direttiva 1999/44/CE
- «Articolo 8 bis Obblighi di informazione
- Articolo 34 Entrata in vigore
- Articolo 35 Destinatari
- whereas (1)
- whereas (2)
- whereas (3)
- whereas (4)
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- whereas (65)
- whereas (66)
- whereas (67)
- consumatore 13
- professionista 13
- contratto 11
- informazioni 11
- all’articolo 11
- distanza 9
- conformemente 6
- mezzo 6
- membri 5
- modo 5
- stati 5
- la 4
- conclusione 4
- concluso 4
- durevole 4
- dette 4
- presente 4
- contratti 4
- consumatori 3
- se 3
- informazione 3
- quando 3
- pagare 3
- l’obbligo 3
- conferma 3
- implica 3
- garantisce 3
- l’ordine 3
- disposizioni 3
- fornisce 3
- facilmente 3
- oppure 2
- informa 2
- così 2
- all’inizio 2
- membro 2
- qualsiasi 2
- successiva 2
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- obblighi 2
- modifica 2
- relative 2
- vincolato 2
- tardi 2
- possono 2
- consegna 2
- tempo 2
- limitato 2
- direttiva 2
- beni 2
Articolo 8
Requisiti formali per i contratti a distanza
1. Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili.
2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l’obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), e), o) e p), direttamente prima che il consumatore inoltri l’ordine.
Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l’ordine, il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica l’obbligo di pagare. Se l’inoltro dell’ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole «ordine con obbligo di pagare» o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l’inoltro dell’ordine implica l’obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall’ordine.
3. I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile, al più tardi all’inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.
4. Se il contratto è concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il professionista fornisce, su quel mezzo in particolare e prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, l’identità del professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), e), h) e o). Le altre informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, sono fornite dal professionista in un modo appropriato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
5. Fatto salvo il paragrafo 4, se il professionista telefona al consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, all’inizio della conversazione con il consumatore egli deve rivelare la sua identità e, ove applicabile, l’identità della persona per conto della quale effettua la telefonata, nonché lo scopo commerciale della chiamata.
6. Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, gli Stati membri possono prevedere che il professionista debba confermare l’offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto. Gli Stati membri possono anche prevedere che dette conferme debbano essere effettuate su un mezzo durevole.
7. Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l’esecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma comprende:
a) | tutte le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, a meno che il professionista non abbia già fornito l’informazione al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza; e |
b) | se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell’accettazione del consumatore conformemente all’articolo 16, lettera m). |
8. Se un consumatore vuole che la prestazione di servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all’articolo 9, paragrafo 2, il professionista esige che il consumatore ne faccia richiesta esplicita.
9. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni relative alla conclusione di contratti elettronici e all’inoltro di ordini per via elettronica conformemente agli articoli 9 e 11 della direttiva 2000/31/CE.
10. Gli Stati membri non impongono ulteriori requisiti formali di informazione precontrattuale per l’adempimento degli obblighi di informazione sanciti nella presente direttiva.
«Articolo 8 bis
1. Quando uno Stato membro adotta disposizioni conformemente all’articolo 8, ne informa la Commissione, così come di qualsiasi successiva modifica, in particolare qualora tali disposizioni:
— | estendano la valutazione di abusività a clausole contrattuali negoziate individualmente o all’adeguatezza del prezzo o della remunerazione, oppure |
— | contengano liste di clausole contrattuali che devono essere considerate abusive. |
2. La Commissione garantisce che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano facilmente accessibili ai consumatori e ai professionisti, tra l’altro su un apposito sito web.
3. La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 agli altri Stati membri e al Parlamento europeo. La Commissione consulta le parti interessate in merito a dette informazioni.»
«Articolo 8 bis
Obblighi di informazione
1. Quando uno Stato membro, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, adotta le disposizioni di protezione dei consumatori più rigorose di quelle di cui all’articolo 5, paragrafi da 1 a 3, e all’articolo 7, paragrafo 1, ne informa la Commissione, così come di qualsiasi successiva modifica.
2. La Commissione garantisce che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano facilmente accessibili ai consumatori e ai venditori, tra l’altro su un apposito sito web.
3. La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 agli altri Stati membri e al Parlamento europeo. La Commissione consulta le parti interessate in merito a dette informazioni.»
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