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keyboard_tab Clausole e vendite online Direttiva EU 2011/0083 IT

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2011/0083 IT Art. 29 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 29

Obblighi di informare

1.   Quando uno Stato membro si avvale di una delle scelte normative di cui all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 6, paragrafi 7 e 8, all’articolo 7, paragrafo 4, all’articolo 8, paragrafo 6, e all’articolo 9, paragrafo 3, ne informa la Commissione entro il 13 dicembre 2013, così come di qualsiasi successiva modifica.

2.   La Commissione garantisce che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano facilmente accessibili ai consumatori e ai professionisti, tra l’altro su un apposito sito web.

3.   La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 agli altri Stati membri e al Parlamento europeo. La Commissione consulta le parti interessate in merito a dette informazioni.


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