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keyboard_tab Clausole e vendite online Direttiva EU 2011/0083 IT

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2011/0083 IT Art. 21 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 21

Comunicazione telefonica

Gli Stati membri garantiscono che, qualora il professionista utilizzi una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore per telefono in merito al contratto concluso, il consumatore non sia tenuto a pagare più della tariffa di base quando contatta il professionista.

Il primo comma lascia impregiudicato il diritto degli operatori di servizi di telecomunicazione di applicare una tariffa per dette telefonate.


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