keyboard_tab Clausole e vendite online Direttiva EU 2011/0083 IT
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2019/2161 2011/83 2005/29 1998/6 1993/13
2011/0083 IT Art. 2 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Ambito di applicazione
- Articolo 4 Livello di armonizzazione
- Articolo 5 Obblighi d’informazione per contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali
- Articolo 6 Obblighi di informazione per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali
- Articolo 7 Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali
- Articolo 8 Requisiti formali per i contratti a distanza
- Articolo 9 Diritto di recesso
- Articolo 10 Non adempimento dell’obbligo d’informazione sul diritto di recesso
- Articolo 11 Esercizio del diritto di recesso
- Articolo 12 Effetti del recesso
- Articolo 13 Obblighi del professionista nel caso di recesso
- Articolo 14 Obblighi del consumatore nel caso di recesso
- Articolo 15 Effetti dell’esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori
- Articolo 16 Eccezioni al diritto di recesso
- Articolo 17 Ambito di applicazione
- Articolo 18 Consegna
- Articolo 19 Tariffe per l’utilizzo di mezzi di pagamento
- Articolo 20 Il passaggio del rischio
- Articolo 21 Comunicazione telefonica
- Articolo 22 Pagamenti supplementari
- Articolo 23 Applicazione
- Articolo 24 Sanzioni
- Articolo 25 Carattere imperativo della direttiva
- Articolo 26 Informazione
- Articolo 27 Fornitura non richiesta
- Articolo 28 Recepimento
- Articolo 29 Obblighi di informare
- Articolo 30 Presentazione di relazioni da parte della Commissione e riesame
- Articolo 31 Abrogazioni
- Articolo 32 Modifica della direttiva 93/13/CEE
- «Articolo 8 bis
- Articolo 33 Modifica della direttiva 1999/44/CE
- «Articolo 8 bis Obblighi di informazione
- Articolo 34 Entrata in vigore
- Articolo 35 Destinatari
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- professionale 2
- esercita 2
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Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
2) «professionista»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti oggetto della presente direttiva, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto;
3) «bene»: qualsiasi bene mobile materiale ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie; rientrano fra i beni oggetto della presente direttiva l’acqua, il gas e l’elettricità, quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
4) «beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore»: qualsiasi bene non prefabbricato prodotto in base a una scelta o decisione individuale del consumatore;
5) «contratto di vendita»: qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagarne il prezzo, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi;
6) «contratto di servizi»: qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio al consumatore e il consumatore paga o si impegna a pagarne il prezzo;
7) «contratto a distanza»: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
8) «contratto negoziato fuori dei locali commerciali»: qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore:
9) «locali commerciali»:
a) | qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attività su base permanente; oppure |
b) | qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la propria attività a carattere abituale; |
10) «supporto durevole»: ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
11) «contenuto digitale»: i dati prodotti e forniti in formato digitale;
12) «servizio finanziario»: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento;
13) «asta pubblica»: metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal professionista ai consumatori che partecipano o cui è data la possibilità di partecipare all’asta di persona, mediante una trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa d’aste e in cui l’aggiudicatario è vincolato all’acquisto dei beni o servizi;
14) «garanzia»: qualsiasi impegno di un professionista o di un produttore (il «garante»), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;
15) «contratto accessorio»: un contratto mediante il quale il consumatore acquista beni o servizi connessi a un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali e in cui tali beni o servizi sono forniti dal professionista o da un terzo in base ad un accordo tra il terzo e il professionista.
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