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keyboard_tab Clausole e vendite online Direttiva EU 2011/0083 IT

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Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)   «consumatore»: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

2)   «professionista»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti oggetto della presente direttiva, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto;

3)   «bene»: qualsiasi bene mobile materiale ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie; rientrano fra i beni oggetto della presente direttiva l’acqua, il gas e l’elettricità, quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;

4)   «beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore»: qualsiasi bene non prefabbricato prodotto in base a una scelta o decisione individuale del consumatore;

5)   «contratto di vendita»: qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagarne il prezzo, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi;

6)   «contratto di servizi»: qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio al consumatore e il consumatore paga o si impegna a pagarne il prezzo;

7)   «contratto a distanza»: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

8)   «contratto negoziato fuori dei locali commerciali»: qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore:

9)   «locali commerciali»:

a)

qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attività su base permanente; oppure

b)

qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la propria attività a carattere abituale;

10)   «supporto durevole»: ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

11)   «contenuto digitale»: i dati prodotti e forniti in formato digitale;

12)   «servizio finanziario»: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento;

13)   «asta pubblica»: metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal professionista ai consumatori che partecipano o cui è data la possibilità di partecipare all’asta di persona, mediante una trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa d’aste e in cui l’aggiudicatario è vincolato all’acquisto dei beni o servizi;

14)   «garanzia»: qualsiasi impegno di un professionista o di un produttore (il «garante»), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;

15)   «contratto accessorio»: un contratto mediante il quale il consumatore acquista beni o servizi connessi a un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali e in cui tali beni o servizi sono forniti dal professionista o da un terzo in base ad un accordo tra il terzo e il professionista.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica, alle condizioni e nella misura stabilita nelle sue disposizioni, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore. Si applica altresì ai contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su base contrattuale.

2.   In caso di conflitto tra le disposizioni della presente direttiva e una disposizione di un altro atto dell’Unione che disciplini settori specifici, la disposizione di tale altro atto dell’Unione prevale e si applica a tali settori specifici.

3.   La presente direttiva non si applica ai contratti:

a)

per i servizi sociali, compresi gli alloggi popolari, l’assistenza all’infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, ivi compresa l’assistenza a lungo termine;

b)

di assistenza sanitaria come definita all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2011/24/UE, sia essa fornita o meno attraverso le strutture di assistenza sanitaria;

c)

di attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d’azzardo nei casinò e le scommesse;

d)

di servizi finanziari;

e)

per la creazione, l’acquisizione o il trasferimento di beni immobili o di diritti su beni immobili;

f)

per la costruzione di nuovi edifici, la trasformazione sostanziale di edifici esistenti e per la locazione di alloggi a scopo residenziale;

g)

che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (18);

h)

che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio (19);

i)

che, secondo i diritti degli Stati membri, sono istituiti con l’intervento di un pubblico ufficiale, tenuto per legge all’indipendenza e all’imparzialità, il quale deve garantire, fornendo un’informazione giuridica completa, che il consumatore conclude il contratto soltanto sulla base di una decisione giuridica ponderata e con conoscenza della sua rilevanza giuridica;

j)

di fornitura di alimenti, bevande o altri beni destinati al consumo corrente nella famiglia e fisicamente forniti da un professionista in giri frequenti e regolari al domicilio, alla residenza o al posto di lavoro del consumatore;

k)

di servizi di trasporto passeggeri, fatti salvi l’articolo 8, paragrafo 2, e gli articoli 19 e 22;

l)

conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;

m)

conclusi con operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici a pagamento per il loro utilizzo o conclusi per l’utilizzo di un solo collegamento tramite telefono, Internet o fax, stabilito dal consumatore.

4.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva o di non mantenere né introdurre disposizioni nazionali corrispondenti ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali in base ai quali il corrispettivo che il consumatore deve pagare non è superiore a 50 EUR. Gli Stati membri possono stabilire un valore inferiore nella rispettiva legislazione nazionale.

5.   La presente direttiva non pregiudica il diritto contrattuale nazionale generale, quali le norme sulla validità, formazione o efficacia di un contratto, nella misura in cui gli aspetti relativi al diritto contrattuale generale non sono disciplinati dalla presente direttiva.

6.   La presente direttiva non impedisce ai professionisti di offrire ai consumatori condizioni contrattuali che vanno oltre la tutela prevista dalla presente direttiva.

Articolo 5

Obblighi d’informazione per contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali

1.   Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto diverso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile, qualora esse non siano già apparenti dal contesto:

a)

le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;

b)

l’identità del professionista, ad esempio la sua denominazione sociale, l’indirizzo geografico in cui è stabilito e il numero di telefono;

c)

il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o dei servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se applicabili, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;

d)

se applicabili, le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare il servizio e il trattamento dei reclami da parte del professionista;

e)

oltre a un richiamo dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni, l’esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie commerciali, se applicabili;

f)

la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni di risoluzione del contratto;

g)

se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;

h)

qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l’hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabili.

2.   Il paragrafo 1 si applica anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.

3.   Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti ad applicare il paragrafo 1 ai contratti che implicano transazioni quotidiane e che sono eseguiti immediatamente al momento della loro conclusione.

4.   Gli Stati membri possono emanare o mantenere obblighi aggiuntivi di informazione precontrattuale per i contratti ai quali si applica il presente articolo.

CAPO III

INFORMAZIONI PER IL CONSUMATORE E DIRITTO DI RECESSO PER I CONTRATTI A DISTANZA E PER I CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI

Articolo 6

Obblighi di informazione per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali

1.   Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:

a)

le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;

b)

l’identità del professionista, ad esempio la sua denominazione sociale;

c)

l’indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l’indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale agisce;

d)

se diverso dall’indirizzo fornito in conformità della lettera c), l’indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del quale agisce;

e)

il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore. Nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione. Quando tali contratti prevedono l’addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali. Se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalità di calcolo del prezzo;

f)

il costo dell’utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;

g)

le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;

h)

in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B;

i)

se applicabile, l’informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta;

j)

che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, o dell’articolo 8, paragrafo 8, egli è responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3;

k)

se non è previsto un diritto di recesso ai sensi dell’articolo 16, l’informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso;

l)

un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni;

m)

se applicabili, l’esistenza e le condizioni dell’assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;

n)

l’esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all’articolo 2, lettera f), della direttiva 2005/29/CE e come possa esserne ottenuta copia, se del caso;

o)

la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto;

p)

se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto;

q)

se applicabili, l’esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore è tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista;

r)

se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;

s)

qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l’hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile;

t)

se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista è soggetto e le condizioni per avervi accesso.

2.   Il paragrafo 1 si applica anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.

3.   Nel caso di un’asta pubblica, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), possono essere sostituite dai corrispondenti dati della casa d’aste.

4.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere h), i) e j), possono essere fornite mediante le istruzioni tipo sul recesso di cui all’allegato I, parte A. Il professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1, lettere h), i) e j) se ha presentato dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate.

5.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate se non con l’accordo espresso delle parti.

6.   Se il professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese aggiuntive o gli altri costi di cui al paragrafo 1, lettera e), o sui costi della restituzione dei beni di cui al paragrafo 1, lettera i), il consumatore non deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi.

7.   Gli Stati membri possono mantenere o introdurre nel diritto nazionale requisiti linguistici relativi all’informazione contrattuale onde garantire che tali informazioni siano facilmente comprese dal consumatore.

8.   Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente direttiva si aggiungono agli obblighi di informazione contenuti nella direttiva 2006/123/CE e nella direttiva 2000/31/CE, e non ostano a che gli Stati membri impongano obblighi di informazione aggiuntivi conformemente a tali direttive.

Fatto salvo il primo comma, in caso di conflitto tra una disposizione della direttiva 2006/123/CE o della direttiva 2000/31/CE sul contenuto e le modalità di fornitura delle informazioni e una disposizione della presente direttiva, prevale la disposizione della presente direttiva.

9.   L’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi di informazione di cui al presente capo incombe sul professionista.

Articolo 11

Esercizio del diritto di recesso

1.   Prima della scadenza del periodo di recesso, il consumatore informa il professionista della sua decisione di esercitare il diritto di recesso dal contratto. A tal fine il consumatore può:

a)

utilizzare il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B; oppure

b)

presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto.

Gli Stati membri non prevedono requisiti formali applicabili al modulo tipo di recesso diversi da quelli indicati all’allegato I, parte B.

2.   Il consumatore ha esercitato il proprio diritto di recesso entro il periodo di recesso di cui all’articolo 9, paragrafo 2, e all’articolo 10, se la comunicazione relativa all’esercizio del diritto di recesso è inviata dal consumatore prima della scadenza del periodo di recesso.

3.   Il professionista, oltre alle possibilità di cui al paragrafo 1, può offrire al consumatore l’opzione di compilare e inviare elettronicamente il modulo di recesso tipo riportato all’allegato I, parte B, o una qualsiasi altra dichiarazione esplicita sul sito web del professionista. In tali casi il professionista comunica senza indugio al consumatore una conferma di ricevimento del recesso su un supporto durevole.

4.   L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di recesso conformemente al presente articolo incombe sul consumatore.

Articolo 22

Pagamenti supplementari

Prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall’offerta, il professionista chiede il consenso espresso del consumatore per qualsiasi pagamento supplementare oltre alla remunerazione concordata per l’obbligo contrattuale principale del professionista. Se il professionista non ottiene il consenso espresso del consumatore ma l’ha dedotto utilizzando opzioni prestabilite che il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare, il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 27

Fornitura non richiesta

Il consumatore è esonerato dall’obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, vietate dall’articolo 5, paragrafo 5, e al punto 29 dell’allegato I della direttiva 2005/29/CE. In tali casi, l’assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso.

Articolo 29

Obblighi di informare

1.   Quando uno Stato membro si avvale di una delle scelte normative di cui all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 6, paragrafi 7 e 8, all’articolo 7, paragrafo 4, all’articolo 8, paragrafo 6, e all’articolo 9, paragrafo 3, ne informa la Commissione entro il 13 dicembre 2013, così come di qualsiasi successiva modifica.

2.   La Commissione garantisce che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano facilmente accessibili ai consumatori e ai professionisti, tra l’altro su un apposito sito web.

3.   La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 agli altri Stati membri e al Parlamento europeo. La Commissione consulta le parti interessate in merito a dette informazioni.

«Articolo 8 bis

1.   Quando uno Stato membro adotta disposizioni conformemente all’articolo 8, ne informa la Commissione, così come di qualsiasi successiva modifica, in particolare qualora tali disposizioni:

estendano la valutazione di abusività a clausole contrattuali negoziate individualmente o all’adeguatezza del prezzo o della remunerazione, oppure

contengano liste di clausole contrattuali che devono essere considerate abusive.

2.   La Commissione garantisce che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano facilmente accessibili ai consumatori e ai professionisti, tra l’altro su un apposito sito web.

3.   La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 agli altri Stati membri e al Parlamento europeo. La Commissione consulta le parti interessate in merito a dette informazioni.»

«Articolo 8 bis

Obblighi di informazione

1.   Quando uno Stato membro, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, adotta le disposizioni di protezione dei consumatori più rigorose di quelle di cui all’articolo 5, paragrafi da 1 a 3, e all’articolo 7, paragrafo 1, ne informa la Commissione, così come di qualsiasi successiva modifica.

2.   La Commissione garantisce che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano facilmente accessibili ai consumatori e ai venditori, tra l’altro su un apposito sito web.

3.   La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 agli altri Stati membri e al Parlamento europeo. La Commissione consulta le parti interessate in merito a dette informazioni.»

Articolo 35

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  GU C 317 del 23.12.2009, pag. 54.

(2)  GU C 200 del 25.8.2009, pag. 76.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 ottobre 2011.

(4)  GU L 372 del 31.12.1985, pag. 31.

(5)  GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

(6)  GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.

(7)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

(8)  GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

(9)  GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.

(10)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

(11)  GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1.

(12)  GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

(13)  GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22.

(14)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(15)  GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.

(16)  GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12.

(17)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(18)  GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

(19)  GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10.

(20)  GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.

(21)  GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.


ALLEGATO I

Informazioni relative all’esercizio del diritto di recesso

A.   Istruzioni tipo sul recesso

Diritto di recesso

Lei ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni.

Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno .

Per esercitare il diritto di recesso, Lei è tenuto a informarci () della sua decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica). A tal fine può utilizzare il modulo tipo di recesso allegato, ma non è obbligatorio.

Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che Lei invii la comunicazione relativa all’esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.

Effetti del recesso

Se Lei recede dal presente contratto, Le saranno rimborsati tutti i pagamenti che ha effettuato a nostro favore, compresi i costi di consegna (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dalla Sua eventuale scelta di un tipo di consegna diverso dal tipo meno costoso di consegna standard da noi offerto), senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui siamo informati della Sua decisione di recedere dal presente contratto. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da Lei usato per la transazione iniziale, salvo che Lei non abbia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso.

Istruzioni per la compilazione:

Inserire uno dei seguenti testi tra virgolette:

a)

in caso di un contratto di servizi o di un contratto per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale che non è fornito su un supporto materiale: «della conclusione del contratto.»;

b)

nel caso di un contratto di vendita: «in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico dei beni.»;

c)

nel caso di un contratto relativo a beni multipli ordinati dal consumatore in un solo ordine e consegnati separatamente: «in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico dell’ultimo bene.»;

d)

nel caso di un contratto relativo alla consegna di un bene consistente di lotti o pezzi multipli: «in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico dell’ultimo lotto o pezzo.»;

e)

nel caso di un contratto per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo: «in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico del primo bene.»

Inserire il nome, l’indirizzo geografico e, qualora disponibili, il numero di telefono e di fax e l’indirizzo di posta elettronica.

Se Lei dà al consumatore la possibilità di compilare e inviare elettronicamente le informazioni relative al recesso dal contratto sul Suo sito web, inserire quanto segue: «Può anche compilare e inviare elettronicamente il modulo tipo di recesso o qualsiasi altra esplicita dichiarazione sul nostro sito web [inserire l’indirizzo]. Nel caso scegliesse detta opzione, Le trasmetteremo senza indugio una conferma di ricevimento del recesso su un supporto durevole (ad esempio per posta elettronica).»

Per i contratti di vendita nei quali Lei non ha offerto di ritirare i beni in caso di recesso, inserire quanto segue: «Il rimborso può essere sospeso fino al ricevimento dei beni oppure fino all’avvenuta dimostrazione da parte del consumatore di aver rispedito i beni, se precedente.»

Se il consumatore ha ricevuto i beni oggetto del contratto:

a)

Inserire:

«Ritireremo i beni.»; oppure

«È pregato di rispedire i beni o di consegnarli a noi o a … [inserire il nome e l’indirizzo geografico, se del caso, della persona da Lei autorizzata a ricevere i beni], senza indebiti ritardi e in ogni caso entro 14 giorni dal giorno in cui ci ha comunicato il suo recesso dal presente contratto. Il termine è rispettato se Lei rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di 14 giorni.»

b)

Inserire:

«I costi della restituzione dei beni saranno a nostro carico.»,

«I costi diretti della restituzione dei beni saranno a Suo carico.»,

Se, in un contratto a distanza, Lei non offre di sostenere il costo della restituzione dei beni e questi ultimi, per loro natura, non possono essere normalmente restituiti a mezzo posta: «Il costo diretto di … EUR [inserire l’importo] per la restituzione dei beni sarà a Suo carico.»; oppure se il costo della restituzione dei beni non può essere ragionevolmente calcolato in anticipo: «Il costo diretto della restituzione dei beni sarà a Suo carico. Il costo è stimato essere pari a un massimo di circa … EUR [inserire l’importo].», oppure

Se, in caso di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, i beni, per loro natura, non possono essere normalmente restituiti a mezzo posta e sono stati consegnati al domicilio del consumatore alla data di conclusione del contratto: «Ritireremo i beni a nostre spese.»

c)

inserire: «Lei è responsabile solo della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione del bene diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni.»

In caso di un contratto per la fornitura di acqua, gas ed elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento, inserire quanto segue: «Se Lei ha chiesto di iniziare la prestazione di servizi o la fornitura di acqua/gas elettricità/teleriscaldamento [cancellare la dicitura inutile] durante il periodo di recesso, è tenuto a pagarci un importo proporzionale a quanto fornito fino al momento in cui Lei ha ci comunicato il Suo recesso dal presente contratto, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto.»

B.   Modulo di recesso tipo

Destinatario [il nome, l’indirizzo geografico e, qualora disponibili, il numero di telefono, di fax e gli indirizzi di posta elettronica devono essere inseriti dal professionista]:

Con la presente io/noi (1) notifichiamo il recesso dal mio/nostro (1) contratto di vendita dei seguenti beni/servizi (1)

Ordinato il (1)/ricevuto il (1)

Nome del/dei consumatore(i)

Indirizzo del/dei consumatore(i)

Firma del/dei consumatore(i) (solo se il presente modulo è notificato in versione cartacea)

Data


(1)  Cancellare la dicitura inutile.


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 85/577/CEE

Direttiva 97/7/CE

Presente direttiva

Articolo 1

 

Articolo 3, in combinato disposto con l’articolo 2, punti 8 e 9, e l’articolo 16, lettera h)

 

Articolo 1

Articolo 1, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 7

Articolo 2

 

Articolo 2, punti 1 e 2

 

Articolo 2, punto 1

Articolo 2, punto 7

 

Articolo 2, punto 2

Articolo 2, paragrafo 1

 

Articolo 2, punto 3

Articolo 2, paragrafo 2

 

Articolo 2, punto 4, prima frase

Articolo 2, paragrafo 7

 

Articolo 2, punto 4, seconda frase

 

 

Articolo 2, punto 5

 

Articolo 3, paragrafo 1

 

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

 

Articolo 3, paragrafo 3, lettere e) e f)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

 

Articolo 3, paragrafo 3, lettera j)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera c)

 

 

Articolo 3, paragrafo 2, lettera d)

 

Articolo 3, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera e)

 

Articolo 3, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 3

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 3, paragrafo 3, lettera d)

 

Articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 1, paragrafo 3, lettera l)

 

Articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino

Articolo 3, paragrafo 3, lettera m)

 

Articolo 3, paragrafo 1, quarto trattino

Articolo 3, paragrafo 3, lettere e) e f)

 

Articolo 3, paragrafo 1, quinto trattino

Articolo 6, paragrafo 3 e articolo 16, lettera k), letto in combinato disposto con l’articolo 2, punto 13

 

Articolo 3, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 3, paragrafo 3, lettera j)

 

Articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 3, lettera f) (per la locazione di alloggi a scopo residenziale), lettera g) (per i circuiti «tutto compreso»), lettera h) (per la multiproprietà), lettera k) (per il trasporto passeggeri con alcune eccezioni) e articolo 16, lettera l) (esenzione dal diritto di recesso)

Articolo 4, prima frase

 

Articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c) e h), articolo 7, paragrafi 1 e 2

Articolo 4, seconda frase

 

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) e articolo 7, paragrafo 1

Articolo 4, terza frase

 

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 4, quarta frase

 

Articolo 10

 

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c)

 

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

 

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera e)

 

Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera e)

 

Articolo 4, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera g)

 

Articolo 4, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera h)

 

Articolo 4, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera f)

 

Articolo 4, paragrafo 1, lettera h)

 

Articolo 4, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 6, paragrafo 1, lettere o) e p)

 

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 1, combinato disposto con l’articolo 8, paragrafi 1, 2 e 4

 

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 5

 

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 7

 

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3, lettera m)

 

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafi 1 e 2, articolo 10, articolo 13, paragrafo 2, articolo 14

 

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 13 e articolo 14, paragrafo 1, secondo e terzo comma

 

Articolo 6, paragrafo 3, primo trattino

Articolo 16, lettera a)

 

Articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino

Articolo 16, lettera b)

 

Articolo 6, paragrafo 3, terzo trattino

Articolo 16, lettere c) e d)

 

Articolo 6, paragrafo 3, quarto trattino

Articolo 16, lettera i)

 

Articolo 6, paragrafo 3, quinto trattino

Articolo 16, lettera j)

 

Articolo 6, paragrafo 3, sesto trattino

Articolo 3, paragrafo 3, lettera c)

 

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 15

 

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 1 (relativo ai contratti di vendita)

 

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafi 2, 3 e 4

 

Articolo 7, paragrafo 3

 

Articolo 8

 

Articolo 9

Articolo 27

 

Articolo 10

(cfr. anche l’articolo 13 della direttiva 2002/58/CE)

 

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 1

 

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 2

 

Articolo 11, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 9, per l’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi di informazione pre-contrattuale; per il resto: —

 

Articolo 11, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 24, paragrafo 1

 

Articolo 11, paragrafo 4

 

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 25

 

Articolo 12, paragrafo 2

 

Articolo 13

Articolo 3, paragrafo 2

 

Articolo 14

Articolo 4

 

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 28, paragrafo 1

 

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 28, paragrafo 1

 

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 28, paragrafo 1

 

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 30

 

Articolo 16

Articolo 26

 

Articolo 17

 

Articolo 18

Articolo 34

 

Articolo 19

Articolo 35

Articolo 5, paragrafo 1

 

Articoli 9 e 11

Articolo 5, paragrafo 2

 

Articolo 12

Articolo 6

 

Articolo 25

Articolo 7

 

Articoli 13, 14 e 15

Articolo 8

 

Articolo 4


Allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (1)

Inteso come riferimento a

Paragrafi 2, e 11

Presente direttiva


(1)  GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.


whereas









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