keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 IT
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- 1 Art. 27 Diritto di presentare un reclamo
CAPO I
Disposizioni generali
CAPo II
Riutilizzo di determinate categorie di dati protetti detenuti da enti pubblici
CAPO III
Requisiti applicabili ai servizi di intermediazione dei dati
CAPO IV
Altruismo dei dati
CAPO V
Autorità competenti e disposizioni procedurali
CAPO VI
Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati
CAPO VII
Accesso internazionale e trasferimento
CAPO VIII
Delega e procedura di comitato
CAPO ix
Disposizioni finali E TRANSITORIE
- dati
- riutilizzo
- dati personali
- dati non personali
- consenso
- autorizzazione
- interessato
- titolare dei dati
- utente dei dati
- condivisione dei dati
- servizio di intermediazione dei dati
- trattamento
- accesso
- stabilimento principale
- servizi di cooperative di dati
- altruismo dei dati
- ente pubblico
- organismi di diritto pubblico
- impresa pubblica
- ambiente di trattamento sicuro
- rappresentante legale
- dati 6
- autorità 4
- competente 4
- intermediazione 3
- servizi 3
- reclamo 3
- organizzazioni 3
- altruismo 3
- diritto 2
- confronti 2
- registrazione 2
- articolo 2
- presentare 2
- presentato 1
- riconosciuta 1
- informa 1
- reclamante: 1
- procedimento 1
- fornitore 1
- decisione 1
- adottata 1
- nonché 1
- ricorsi 1
- l 1
- nazionale 1
- pertinente 1
- applicazione 1
- in 1
- relazione 1
- qualunque 1
- aspetto 1
- rientri 1
- ambito 1
- presente 1
- collettivo 1
- regolamento 1
- persone 1
- fisiche 1
- giuridiche 1
- individuale 1
- caso 1
- giurisdizionali 1
Articolo 27
Diritto di presentare un reclamo
1. In relazione a qualunque aspetto che rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento le persone fisiche e giuridiche hanno il diritto di presentare un reclamo individuale o, se del caso, collettivo alla pertinente autorità nazionale per i servizi di intermediazione dei dati competente nei confronti di un fornitore di servizi di intermediazione dei dati o all'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati nei confronti di un'organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciuta.
2. L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati o l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati a cui à stato presentato il reclamo informa il reclamante:
a) | dello stato del procedimento e della decisione adottata; nonché |
b) | dei ricorsi giurisdizionali di cui all'articolo 28. |
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