(30) Oltre agli aggiornamenti convenuti contrattualmente, il venditore dovrebbe altresì fornire aggiornamenti, compresi aggiornamenti di sicurezza, per garantire che beni con elementi digitali restino conformi.
L’obbligo del venditore dovrebbe essere limitato agli aggiornamenti necessari a mantenere la conformità dei beni con i requisiti di conformità oggettivi e soggettivi definiti nella presente direttiva.
Salvo diversa disposizione contrattuale, il venditore non dovrebbe avere l’obbligo di fornire versioni aggiornate dei contenuti o servizi digitali dei beni, né di migliorare o ampliare le funzionalità dei beni andando oltre i requisiti di conformità.
Se un aggiornamento fornito dal venditore o da una terza parte che fornisce il contenuto o il servizio_digitale in base al contratto_di_vendita causa un difetto di conformità del bene con elementi digitali, il venditore dovrebbe essere tenuto a rendere nuovamente conforme il bene.
Il consumatore dovrebbe mantenere la facoltà di scegliere se installare gli aggiornamenti forniti.
Qualora il consumatore decida di non installare gli aggiornamenti necessari affinché i beni con elementi digitali mantengano la loro conformità, esso non dovrebbe aspettarsi che detti beni mantengano la conformità.
Il venditore dovrebbe informare il consumatore del fatto che la decisione di quest’ultimo di non installare gli aggiornamenti necessari per far sì che i beni con elementi digitali continuino a essere conformi, inclusi gli aggiornamenti di sicurezza, inciderà sulla responsabilità del venditore in relazione al difetto di conformità delle caratteristiche del bene con elementi digitali di cui i pertinenti aggiornamenti intendono garantire la conformità.
La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi relativi alla fornitura di aggiornamenti di sicurezza previsti da altri atti del diritto dell’Unione o nazionale.
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(45) Per un periodo di un anno, o per un periodo di due anni se gli Stati membri scelgono di applicare un periodo biennale, il consumatore dovrebbe soltanto provare che il bene non è in conformità, senza dover provare che il difetto di conformità sussisteva effettivamente al momento rilevante per la determinazione della conformità.
Per confutare il reclamo del consumatore, il venditore dovrebbe provare che il difetto di conformità non sussisteva in quel momento.
Inoltre, in taluni casi, la presunzione che il difetto di conformità sussisteva al momento rilevante per la determinazione della conformità può essere incompatibile con la natura dei beni o la natura del difetto di conformità.
Il primo caso potrebbe essere quello dei beni che si deteriorano in ragione della loro stessa natura, come i prodotti deperibili, ad esempio i fiori, o i beni che sono soltanto monouso.
Il secondo caso potrebbe ad esempio riguardare un difetto di conformità che può risultare soltanto da un’azione da parte del consumatore o da una causa esterna evidente sopravvenuta in seguito alla consegna dei beni al consumatore.
Nel caso di beni con elementi digitali, laddove il contratto preveda la fornitura continuativa del contenuto_digitale o del servizio_digitale, il consumatore non dovrebbe essere tenuto a provare che il contenuto_digitale o il servizio_digitale non era conforme durante il rispettivo periodo di tempo per la determinazione della conformità.
Per confutare il reclamo del consumatore, il venditore dovrebbe provare che il contenuto_digitale o il servizio_digitale era conforme durante tale periodo.
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(61) Il principio della responsabilità del venditore per il risarcimento del danno è un elemento essenziale dei contratti di vendita.
Il consumatore dovrebbe pertanto avere diritto a chiedere un risarcimento per qualsiasi danno causato da una violazione della presente direttiva da parte del venditore, anche in relazione ai danni subiti in ragione di un difetto di conformità.
Nella massima misura possibile, tale risarcimento dovrebbe ripristinare la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato se i beni fossero stati conformi.
Poiché l’esistenza di tale diritto al risarcimento è già garantita in tutti gli Stati membri, la presente direttiva dovrebbe fare salve le norme nazionali in materia di risarcimento dei consumatori per i danni derivanti dalla violazione di tali norme.
Gli Stati membri dovrebbero altresì mantenere la facoltà di disciplinare il diritto del consumatore al risarcimento per le situazioni in cui la riparazione o la sostituzione abbiano causato notevoli inconvenienti o siano intervenute tardivamente.
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