keyboard_tab Contratti di vendita di beni conformi 2019/0771 IT
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- consumatore 20
- consiglio 13
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- europeo 11
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Articolo 7
Requisiti oggettivi di conformità
1. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, il bene:
a) | è idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto dell’eventuale diritto dell’Unione e nazionale, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell’industria applicabili allo specifico settore; |
b) | ove applicabile, possiede la qualità e corrisponde alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto; |
c) | ove applicabile, è consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l’installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e |
d) | è della quantità e possiede le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, normali in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell’ambito dei passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell’etichetta. |
2. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al paragrafo 1, lettera d), se egli dimostra che:
a) | non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della dichiarazione pubblica in questione; |
b) | la dichiarazione pubblica è stata corretta entro il momento della conclusione del contratto secondo le stesse modalità, o con modalità simili a quelle in cui è stata resa; oppure |
c) | la decisione di acquistare il bene non avrebbe potuto essere influenzata dalla dichiarazione pubblica. |
3. Nel caso di beni con elementi digitali, il venditore assicura che al consumatore siano notificati e forniti gli aggiornamenti, compresi gli aggiornamenti della sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità di tali beni nel periodo di tempo:
a) | che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalità dei beni e degli elementi digitali, e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, se il contratto_di_vendita prevede un unico atto di fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale; oppure |
b) | indicato all’articolo 10, paragrafi 2 o 5, a seconda dei casi, se il contratto_di_vendita prevede una fornitura continua del contenuto_digitale o del servizio_digitale nell’arco di un periodo di tempo. |
4. Se il consumatore non installa entro un termine ragionevole gli aggiornamenti forniti a norma del paragrafo 3, il venditore non è responsabile per qualsiasi difetto di conformità derivante unicamente dalla mancanza dell’aggiornamento pertinente, a condizione che:
a) | il venditore abbia informato il consumatore circa la disponibilità dell’aggiornamento e le conseguenze della mancata installazione dello stesso da parte del consumatore; e |
b) | la mancata installazione da parte del consumatore o l’installazione errata dell’aggiornamento da parte del consumatore non sia dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite al consumatore. |
5. Non vi è difetto di conformità ai sensi del paragrafo 1 o 3 se, al momento della conclusione del contratto_di_vendita, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti al paragrafo 1 o 3 e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto_di_vendita.
Articolo 16
Risoluzione del contratto_di_vendita
1. Il consumatore esercita il diritto alla risoluzione del contratto_di_vendita mediante una dichiarazione al venditore in cui esprime la sua decisione di risolvere il contratto_di_vendita.
2. Se il difetto di conformità riguarda solo alcuni dei beni consegnati a norma del contratto_di_vendita e sussiste una causa di risoluzione del contratto_di_vendita ai sensi dell’articolo 13, il consumatore può risolvere il contratto_di_vendita solo in relazione ai beni non conformi, e in relazione a quelli acquistati insieme ai beni non conformi, qualora non si possa ragionevolmente presumere che il consumatore accetti di tenere solo i beni conformi.
3. Se il consumatore risolve il contratto_di_vendita nel suo insieme o, conformemente al paragrafo 2, in relazione ad alcuni dei beni consegnati a norma del contratto_di_vendita:
a) | il consumatore restituisce il bene al venditore, a spese di quest’ultimo, e |
b) | il venditore rimborsa al consumatore il prezzo pagato per il bene al ricevimento del bene o delle prove fornite dal consumatore in ordine al fatto di aver restituito il bene. |
Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri possono stabilire le modalità di restituzione e di rimborso.
Articolo 27
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2019
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
G. CIAMBA
(1) GU C 264 del 20.7.2016, pag. 57.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 aprile 2019.
(3) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(4) Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).
(5) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
(6) Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto_digitale e di servizi digitali (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
(7) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).
(9) Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 110 dell’1.5.2009, pag. 30).
ALLEGATO
TAVOLA DI CONCORDANZA
Direttiva 1999/44/CE | La presente direttiva |
Articolo 1, paragrafo 1 | Articolo 1 |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) | Articolo 2, punto 2) |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), primo trattino | Articolo 3, paragrafo 4, lettera b) |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), secondo e terzo trattino | Articolo 2, punto 5), lettera a) |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera c) | Articolo 2, punto 3) |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera d) | Articolo 2, punto 4) |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera e) | Articolo 2, punto 12) |
Articolo 1, paragrafo 3 | Articolo 2, punto 15) e Articolo 3, paragrafo 5, lettera a) |
Articolo 1, paragrafo 4 | Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 1 | Articolo 5 |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) | Articolo 6, lettera a), e Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) | Articolo 6, lettera b) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c) | Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera d) | Articolo 7, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 2, paragrafo 3 | Articolo 7, paragrafo 5 |
Articolo 2, paragrafo 4 | Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 5 | Articolo 8 |
Articolo 3, paragrafo 1 | Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 2 | Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 3, primo comma | Articolo 13, paragrafo 2, e Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma | Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 3, terzo comma | Articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e c) |
Articolo 3, paragrafo 4 | Articolo 2, punto 14) |
Articolo 3, paragrafo 5 | Articolo 13, paragrafo 4 |
Articolo 3, paragrafo 6 | Articolo 13, paragrafo 5 |
Articolo 4 | Articolo 18 |
Articolo 5, paragrafo 1 | Articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 |
Articolo 5, paragrafo 2 | Articolo 12 |
Articolo 5, paragrafo 3 | Articolo 11 |
Articolo 6, paragrafo 1 | Articolo 17, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 2 | Articolo 17, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 3 | Articolo 17, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 4 | Articolo 17, paragrafo 4 |
Articolo 6, paragrafo 5 | Articolo 17, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 1, primo comma | Articolo 21, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 10, paragrafo 6 |
Articolo 7, paragrafo 2 | — |
Articolo 8, paragrafo 1 | Articolo 3, paragrafi 6 e 7 |
Articolo 8, paragrafo 2 | Articolo 4 |
Articolo 9 | Articoli 19 e 20 |
Articolo 10 | Articolo 22 |
Articolo 11, paragrafo 1, primo comma | Articolo 24, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 24, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 11, paragrafo 2 | Articolo 24, paragrafo 1, quarto comma |
Articolo 12 | Articolo 25 |
Articolo 13 | Articolo 26 |
Articolo 14 | Articolo 27 |
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