(15) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai contratti di vendita di beni, compresi i beni con elementi digitali nei quali l’assenza di un contenuto_digitale o di un servizio_digitale incorporato o interconnesso impedirebbe lo svolgimento delle funzioni dei beni stessi e qualora tale contenuto o servizio_digitale sia fornito con i beni secondo le condizioni del contratto_di_vendita relativo a tali beni.
L’inserimento, nel contratto_di_vendita stipulato con il venditore, della fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale incorporato o interconnesso dovrebbe dipendere dal contenuto di tale contratto.
Dovrebbero essere inclusi i contenuti digitali o i servizi digitali incorporati o interconnessi la cui fornitura è esplicitamente prevista dal contratto.
Essa dovrebbe inoltre includere i contratti di vendita per i quali si può presumere che sia compresa la fornitura di uno specifico contenuto_digitale o di uno specifico servizio_digitale in ragione del fatto che sono abituali di un bene dello stesso tipo e che rientrano tra le ragionevoli aspettative che il consumatore potrebbe avere, tenuto conto della natura dei beni e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore o altre persone nell’ambito dei passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore.
Se, ad esempio, nella pubblicità di una smart TV si è fatto riferimento alla presenza di una particolare applicazione video, tale applicazione video dovrebbe essere considerata quale facente parte del contratto_di_vendita.
Ciò si dovrebbe applicare indipendentemente dal fatto che il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia preinstallato nel bene stesso o debba essere successivamente scaricato su un altro dispositivo e sia soltanto interconnesso con il bene in questione.
Ad esempio, uno smartphone potrebbe essere dotato di applicazioni standard preinstallate fornite secondo il contratto_di_vendita, quali l’applicazione della sveglia o della fotocamera.
Un altro possibile esempio è dato dallo smartwatch.
In tal caso, l’orologio stesso sarebbe considerato il bene con elementi digitali in grado di svolgere le rispettive funzioni solo in combinazione con un’applicazione prevista dal contratto_di_vendita ma che deve essere scaricata dal consumatore su uno smartphone; l’elemento digitale interconnesso sarebbe l’applicazione.
Ciò dovrebbe applicarsi anche se il contenuto_digitale o il servizio_digitale incorporato o interconnesso non è fornito direttamente dal venditore ma, conformemente al contratto_di_vendita, è fornito da un terzo.
Al fine di evitare incertezze sia per i venditori che per i consumatori, qualora sussistano dubbi circa il fatto che la fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali faccia parte del contratto_di_vendita, dovrebbero applicarsi le norme della presente direttiva.
Inoltre, l’accertamento della relazione contrattuale bilaterale tra il venditore e il consumatore nella quale si inserisce la fornitura di contenuti digitali o di servizi digitali incorporati o interconnessi non dovrebbe essere pregiudicato dal semplice fatto che il consumatore è tenuto ad accettare un accordo di licenza con un terzo per potere beneficiare del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
- = -
(30) Oltre agli aggiornamenti convenuti contrattualmente, il venditore dovrebbe altresì fornire aggiornamenti, compresi aggiornamenti di sicurezza, per garantire che beni con elementi digitali restino conformi.
L’obbligo del venditore dovrebbe essere limitato agli aggiornamenti necessari a mantenere la conformità dei beni con i requisiti di conformità oggettivi e soggettivi definiti nella presente direttiva.
Salvo diversa disposizione contrattuale, il venditore non dovrebbe avere l’obbligo di fornire versioni aggiornate dei contenuti o servizi digitali dei beni, né di migliorare o ampliare le funzionalità dei beni andando oltre i requisiti di conformità.
Se un aggiornamento fornito dal venditore o da una terza parte che fornisce il contenuto o il servizio_digitale in base al contratto_di_vendita causa un difetto di conformità del bene con elementi digitali, il venditore dovrebbe essere tenuto a rendere nuovamente conforme il bene.
Il consumatore dovrebbe mantenere la facoltà di scegliere se installare gli aggiornamenti forniti.
Qualora il consumatore decida di non installare gli aggiornamenti necessari affinché i beni con elementi digitali mantengano la loro conformità, esso non dovrebbe aspettarsi che detti beni mantengano la conformità.
Il venditore dovrebbe informare il consumatore del fatto che la decisione di quest’ultimo di non installare gli aggiornamenti necessari per far sì che i beni con elementi digitali continuino a essere conformi, inclusi gli aggiornamenti di sicurezza, inciderà sulla responsabilità del venditore in relazione al difetto di conformità delle caratteristiche del bene con elementi digitali di cui i pertinenti aggiornamenti intendono garantire la conformità.
La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi relativi alla fornitura di aggiornamenti di sicurezza previsti da altri atti del diritto dell’Unione o nazionale.
- = -
(33) In virtù della presente direttiva, il venditore dovrebbe avere l’obbligo di consegnare al consumatore beni che siano conformi al momento della consegna. È possibile che i venditori spesso utilizzino pezzi di ricambio per adempiere il loro obbligo di riparare i beni in caso di difetto di conformità esistente al momento della consegna.
La presente direttiva non dovrebbe imporre l’obbligo per i venditori di garantire la disponibilità di pezzi di ricambio per un certo periodo di tempo come requisito oggettivo di conformità, ma dovrebbe lasciare impregiudicate altre disposizioni di diritto interno che fanno obbligo al venditore, al produttore o ad altre persone che costituiscono un passaggio nella catena di transazioni commerciali di garantire che i pezzi di ricambio siano disponibili o di informare i consumatori in merito a tale disponibilità.
- = -
(41) Al fine di garantire la certezza giuridica per i venditori e, in generale, la fiducia dei consumatori negli acquisti transfrontalieri, è necessario prevedere un periodo durante il quale il consumatore ha diritto ai rimedi per qualsiasi difetto di conformità sussistente al momento rilevante per la determinazione della conformità.
Visto che nell’attuare la direttiva 1999/44/CE la grande maggioranza degli Stati membri ha previsto un periodo di due anni, e che nella pratica tale periodo è considerato dagli operatori di mercato un lasso di tempo ragionevole, tale periodo dovrebbe essere mantenuto.
Lo stesso periodo dovrebbe applicarsi nel caso di beni con elementi digitali.
Tuttavia, se il contratto prevede la fornitura continuativa per più di due anni, il consumatore dovrebbe avere diritto ai rimedi per qualsiasi difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale che si verifica o si manifesta durante il periodo durante il quale il contenuto_digitale o il servizio_digitale deve essere fornito a norma del contratto.
Al fine di garantire agli Stati membri la flessibilità per aumentare il livello di protezione dei consumatori nella rispettiva legislazione nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di prevedere termini più lunghi per la responsabilità del venditore rispetto a quelli stabiliti nella presente direttiva.
- = -
(47) Al fine di rafforzare la certezza giuridica ed eliminare uno dei principali ostacoli che inibiscono il mercato interno, la presente direttiva dovrebbe armonizzare pienamente i rimedi a disposizione del consumatore per difetto di conformità dei beni e le condizioni a norma delle quali tali rimedi possono essere esercitati.
In particolare, in caso di difetto di conformità i consumatori dovrebbero avere diritto al ripristino della conformità dei beni, a una riduzione adeguata del prezzo, o alla risoluzione del contratto.
- = -
(50) Quando si manifesta un difetto di conformità, il consumatore dovrebbe informarne il venditore al fine di dare a quest’ultimo l’opportunità di rendere conforme il bene.
Il venditore dovrebbe fare ciò entro un periodo di tempo ragionevole.
Allo stesso modo, in linea di principio, il consumatore non dovrebbe avere immediatamente diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, ma dovrebbe dare al venditore un tempo ragionevole per riparare o sostituire il bene non conforme.
Qualora il venditore non abbia riparato o sostituito il bene entro tale tempo, il consumatore dovrebbe avere diritto a reclamare e ottenere una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto senza aspettare oltre.
- = -
(51) Qualora la riparazione o la sostituzione non abbiano fornito al consumatore un rimedio adeguato al difetto di conformità, il consumatore dovrebbe avere diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.
Questo dovrebbe essere il caso, in particolare, quando il venditore non ha completato la riparazione o la sostituzione, o quando risulta chiaramente dalle circostanze che il venditore non completerà la riparazione o la sostituzione, o se il venditore ha rifiutato di rendere conformi i beni perché la riparazione e la sostituzione sono impossibili o imporrebbero costi sproporzionati al venditore.
- = -
(52) In talune situazioni può essere giustificato che il consumatore abbia immediatamente diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.
Se il venditore ha adottato misure per rendere conformi i beni ma successivamente si manifesta un difetto di conformità, dovrebbe essere oggettivamente determinato se il consumatore debba accettare ulteriori tentativi da parte del venditore per rendere conformi i beni, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, come il tipo e il valore dei beni e la natura e l’entità del difetto di conformità.
In particolare, per beni costosi o complessi potrebbe essere giustificato consentire al venditore un altro tentativo di correggere il difetto di conformità.
Dovrebbe altresì essere considerato se ci si possa aspettare che il consumatore continui ad avere fiducia nella capacità del venditore di rendere conformi i beni o meno, ad esempio poiché lo stesso problema si verifichi due volte.
Analogamente, in talune situazioni il difetto di conformità potrebbe essere di una gravità tale che il consumatore non può continuare ad avere fiducia nella capacità del venditore di rendere conformi i beni, come quando il difetto di conformità condiziona seriamente la capacità del consumatore di utilizzare normalmente i beni e non ci si può aspettare che il consumatore continui a sperare che la riparazione o la sostituzione effettuata dal venditore risolva il problema.
- = -
(58) Al fine di rendere effettivo il diritto del consumatore di risolvere il contratto, qualora il consumatore acquisti beni multipli e il difetto di conformità riguardi soltanto alcuni dei beni consegnati a norma del contratto, il consumatore dovrebbe avere il diritto di risolvere il contratto anche in relazione agli altri beni acquistati insieme ai beni non conformi, anche se tali altri beni siano conformi, qualora non si possa ragionevolmente presumere che il consumatore accetti di tenere solo i beni conformi.
- = -
(60) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la facoltà degli Stati membri di disciplinare le conseguenze della risoluzione diverse da quelle previste nella presente direttiva, come le conseguenze della diminuzione del valore dei beni o della loro distruzione o perdita.
Agli Stati membri dovrebbe altresì essere consentito disciplinare le modalità di rimborso del prezzo al consumatore, ad esempio quelle relative ai mezzi utilizzati per tale rimborso o ai possibili costi e oneri occasionati dal rimborso.
Gli Stati membri dovrebbero, ad esempio, avere la facoltà di prevedere termini specifici per il rimborso del prezzo o per la restituzione dei beni.
- = -
(61) Il principio della responsabilità del venditore per il risarcimento del danno è un elemento essenziale dei contratti di vendita.
Il consumatore dovrebbe pertanto avere diritto a chiedere un risarcimento per qualsiasi danno causato da una violazione della presente direttiva da parte del venditore, anche in relazione ai danni subiti in ragione di un difetto di conformità.
Nella massima misura possibile, tale risarcimento dovrebbe ripristinare la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato se i beni fossero stati conformi.
Poiché l’esistenza di tale diritto al risarcimento è già garantita in tutti gli Stati membri, la presente direttiva dovrebbe fare salve le norme nazionali in materia di risarcimento dei consumatori per i danni derivanti dalla violazione di tali norme.
Gli Stati membri dovrebbero altresì mantenere la facoltà di disciplinare il diritto del consumatore al risarcimento per le situazioni in cui la riparazione o la sostituzione abbiano causato notevoli inconvenienti o siano intervenute tardivamente.
- = -
(62) Onde assicurare la trasparenza, dovrebbero essere introdotti determinati obblighi per le garanzie commerciali, unitamente agli obblighi di informativa precontrattuale sull’esistenza e le condizioni delle garanzie commerciali di cui alla direttiva 2011/83/UE.
Inoltre, al fine di rafforzare la certezza giuridica ed evitare che i consumatori siano indotti in errore, la presente direttiva dovrebbe prevedere che, qualora le condizioni di garanzia commerciale figuranti nei messaggi pubblicitari associati siano più favorevoli al consumatore di quelle della dichiarazione di garanzia, prevalgano le condizioni più vantaggiose.
Da ultimo, la presente direttiva dovrebbe prevedere norme sul contenuto della dichiarazione di garanzia e sul modo in cui questa dovrebbe essere messa a disposizione dei consumatori.
Ad esempio, la dichiarazione di garanzia dovrebbe includere le condizioni della garanzia commerciale e indicare che la garanzia legale di conformità non è pregiudicata dalla garanzia commerciale, chiarendo che le condizioni della garanzia commerciale costituiscono un impegno che viene ad aggiungersi alla garanzia legale di conformità.
Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere norme sugli aspetti delle garanzie commerciali non disciplinati dalla presente direttiva, ad esempio sull’associazione di debitori diversi dal garante alla garanzia commerciale, purché tali norme non privino il consumatore della protezione riconosciuta dalle disposizioni pienamente armonizzate della presente direttiva relative alle garanzie commerciali.
Mentre gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di imporre che le garanzie commerciali siano fornite gratuitamente, essi dovrebbero assicurare che qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore rientrante nella definizione di garanzie commerciali di cui alla presente direttiva sia conforme alle norme armonizzate della presente direttiva.
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(70) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire contribuire al funzionamento del mercato interno affrontando in modo coerente gli ostacoli di diritto contrattuale alla vendita transfrontaliera di beni nell’Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del fatto che questi non sono in grado singolarmente di far fronte alla frammentazione giuridica garantendo la coerenza del proprio diritto con quelli degli altri Stati membri, può essere conseguito meglio a livello di Unione rimuovendo i principali ostacoli di diritto contrattuale attraverso la piena armonizzazione, l’Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea.
La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- = -