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keyboard_tab Contratti di vendita di beni conformi 2019/0771 IT

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Articolo 1

Oggetto e finalità

Lo scopo della presente direttiva è quello di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, offrendo al contempo un livello elevato di protezione dei consumatori, stabilendo norme comuni su determinate prescrizioni concernenti i contratti di vendita conclusi tra venditori e consumatori, in particolare le norme sulla conformità dei beni al contratto, sui rimedi in caso di difetto di conformità, sulle modalità di esercizio di tali rimedi e sulle garanzie commerciali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

« contratto_di_vendita»: il contratto in base al quale il venditore trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore, e quest’ultimo ne paga o si impegna a pagarne il prezzo;

2)

« consumatore»: qualsiasi persona fisica che, in relazione ai contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro dell’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale di tale persona;

3)

« venditore»: qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che sia di proprietà pubblica o privata, che, in relazione ai contratti oggetto della presente direttiva, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in nome o per conto di tale persona fisica o giuridica;

4)

« produttore»: il fabbricante di un bene, l’importatore di un bene nel territorio dell’Unione o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo;

5)

« bene»:

a)

qualsiasi bene mobile materiale; l’acqua, il gas e l’elettricità sono considerati beni a norma della presente direttiva quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;

b)

qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto_digitale o un servizio_digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto_digitale o servizio_digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene («beni con elementi digitali»);

6)

« contenuto_digitale»: i dati prodotti e forniti in formato digitale;

7)

« servizio_digitale»:

a)

un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, memorizzare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure

b)

un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore o da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati;

8)

« compatibilità»: la capacità del bene di funzionare con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati i beni del medesimo tipo, senza che sia necessario convertire i beni, l’hardware o il software;

9)

« funzionalità»: la capacità del bene di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo;

10)

« interoperabilità»: la capacità del bene di funzionare con hardware o software diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i beni dello stesso tipo;

11)

« supporto_durevole»: ogni strumento che permetta al consumatore o al venditore di conservare le informazioni che sono personalmente indirizzate a tale persona in modo da potervi accedere in futuro, per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate, e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

12)

« garanzia»: qualsiasi impegno del venditore o del produttore («garante»), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge del venditore in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;

13)

« durabilità»: la capacità dei beni di mantenere le loro funzioni e prestazioni richieste attraverso un uso normale;

14)

« senza_spese»: senza i costi necessari per rendere conformi i beni, in particolar modo con riferimento alle spese di spedizione, al trasporto, per la mano d’opera o i materiali;

15)

« asta_pubblica»: metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal venditore ai consumatori che partecipano o cui è data la possibilità di partecipare all’asta di persona, mediante una trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa d’aste e in cui l’aggiudicatario è tenuto all’acquisto dei beni o servizi.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica ai contratti di vendita tra un consumatore e un venditore.

2.   Anche i contratti fra un consumatore ed un venditore per la fornitura di beni da fabbricare o produrre sono considerati contratti di vendita ai fini della presente direttiva.

3.   La presente direttiva non si applica ai contratti di fornitura di un contenuto_digitale o di un servizio_digitale. Si applica tuttavia ai contenuti digitali o ai servizi digitali incorporati o interconnessi con beni, ai sensi dell’articolo 2, punto 5), lettera b), e che sono forniti con il bene ai sensi del contratto_di_vendita, indipendentemente dal fatto che detti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal venditore o da terzi. Si presume che il contenuto_digitale o il servizio_digitale rientri nel contratto_di_vendita in caso di dubbio che la fornitura di un contenuto_digitale incorporato o interconnesso o di un servizio_digitale incorporato o interconnesso faccia parte del contratto_di_vendita o meno.

4.   La presente direttiva non si applica:

a)

al supporto materiale che funge esclusivamente da vettore del contenuto_digitale; o

b)

ai beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità previste dalla legge.

5.   Gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva i contratti di vendita di:

a)

beni di seconda mano venduti in aste pubbliche; e

b)

animali vivi.

Nel caso di cui alla lettera a), devono essere facilmente messe a disposizione dei consumatori informazioni chiare e complete circa la non applicabilità dei diritti derivanti dalla presente direttiva.

6.   La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di disciplinare gli aspetti di diritto generale dei contratti, quali le norme sulla formazione, la validità, la nullità o l’efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione di un contratto, nella misura in cui gli aspetti in questione non sono disciplinati dalla presente direttiva, o il diritto al risarcimento.

7.   La presente direttiva non pregiudica la facoltà per gli Stati membri di consentire ai consumatori di scegliere un rimedio specifico se la non conformità dei beni si manifesta entro un periodo di tempo non superiore a 30 giorni dopo la consegna. Inoltre, la presente direttiva non incide nemmeno sulle norme nazionali non specifiche per i contratti stipulati con i consumatori che prevedono rimedi specifici per taluni tipi di difetti non apparenti all’atto della conclusione del contratto_di_vendita.

Articolo 4

Livello di armonizzazione

Salvo altrimenti disposto dalla presente direttiva, gli Stati membri non mantengono o adottano nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso.

Articolo 10

Responsabilità del venditore

1.   Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità sussistente al momento della consegna del bene e che si manifesta entro 2 anni da tale momento. Fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 3, il presente paragrafo si applica anche ai beni con elementi digitali.

2.   Nel caso di beni con elementi digitali, quando il contratto_di_vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto_digitale o del servizio_digitale per un periodo di tempo, il venditore è responsabile anche per qualsiasi difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale che si verifica o si manifesta entro due anni dal momento della consegna dei beni con elementi digitali. Se il contratto prevede una fornitura continuativa per più di due anni, il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale che si verifica o si manifesta nel periodo di tempo durante il quale il contenuto_digitale o il servizio_digitale deve essere fornito a norma del contratto_di_vendita.

3.   Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre termini più lunghi rispetto a quelli previsti ai paragrafi 1 e 2.

4.   Se, a norma del diritto nazionale, i rimedi previsti all’articolo 13 sono ugualmente soggetti a prescrizione, gli Stati membri provvedono affinché il relativo periodo di prescrizione consenta al consumatore di avvalersi dei rimedi di cui all’articolo 13 per qualsiasi difetto di conformità di cui è responsabile il venditore a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e che si manifesta entro il periodo di tempo indicato in tali paragrafi.

5.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri possono solo mantenere in vigore o introdurre una prescrizione per i rimedi previsti all’articolo 13. Gli Stati membri provvedono affinché tale periodo di prescrizione consenta al consumatore di avvalersi dei rimedi di cui all’articolo 13 per qualsiasi difetto di conformità di cui è responsabile il venditore a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e che si manifesta entro il periodo di tempo indicato in tali paragrafi.

6.   Per quanto riguarda i beni di seconda mano, gli Stati membri possono prevedere che il venditore e il consumatore possano accordarsi su termini contrattuali o accordi con durata del periodo di responsabilità o del termine di prescrizione più breve rispetto a quanto previsto ai paragrafi 1, 2 e 5, a condizione che tali periodi più brevi non siano inferiori a un anno.

Articolo 11

Onere della prova

1.   Qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato, si presume che fosse sussistente al momento della consegna del bene, salvo prova contraria o che la presunzione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Il presente paragrafo si applica anche ai beni con elementi digitali.

2.   Invece del periodo di un anno di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre un periodo di due anni dal momento in cui il bene è stato consegnato.

3.   Per i beni con elementi digitali per i quali il contratto_di_vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto_digitale o del servizio_digitale per un periodo di tempo, l’onere della prova riguardo al fatto che il contenuto_digitale o il servizio_digitale fosse conforme entro il periodo di tempo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, spetta al venditore per qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro il termine indicato in tale articolo.

Articolo 13

Rimedi per difetto di conformità

1.   In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del bene, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Ai fini del ripristino della conformità del bene, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze, in particolare:

a)

il valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformità;

b)

l’entità del difetto di conformità; e

c)

la possibilità di esperire il rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

3.   Il venditore può rifiutarsi di rendere conformi i beni se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o se i costi che il venditore dovrebbe sostenere sono sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze comprese quelle di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

4.   Il consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo in conformità dell’articolo 15 o alla risoluzione del contratto_di_vendita ai sensi dell’articolo 16 in uno dei casi seguenti:

a)

il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione oppure, se del caso, non ha effettuato la riparazione o la sostituzione ai sensi dell’articolo 14, paragrafi 2 e 3, oppure il venditore ha rifiutato di rendere conformi i beni conformemente al paragrafo 3 del presente articolo;

b)

si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene;

c)

il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l’immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto_di_vendita; oppure

d)

il venditore ha dichiarato, o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole, o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

5.   Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è solo di lieve entità. L’onere della prova con riguardo al fatto se il difetto di conformità sia di lieve entità è a carico del venditore.

6.   Il consumatore ha diritto di rifiutare pagamento di qualsiasi parte di prezzo non ancora versata o di parte di esso fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi che gli incombono in virtù della presente direttiva. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni e le modalità che consentono al consumatore di esercitare il diritto di rifiutare il pagamento.

7.   Gli Stati membri possono stabilire se e in che misura un concorso del consumatore al verificarsi del difetto di conformità incida sul diritto del consumatore di avvalersi dei rimedi.

Articolo 16

Risoluzione del contratto_di_vendita

1.   Il consumatore esercita il diritto alla risoluzione del contratto_di_vendita mediante una dichiarazione al venditore in cui esprime la sua decisione di risolvere il contratto_di_vendita.

2.   Se il difetto di conformità riguarda solo alcuni dei beni consegnati a norma del contratto_di_vendita e sussiste una causa di risoluzione del contratto_di_vendita ai sensi dell’articolo 13, il consumatore può risolvere il contratto_di_vendita solo in relazione ai beni non conformi, e in relazione a quelli acquistati insieme ai beni non conformi, qualora non si possa ragionevolmente presumere che il consumatore accetti di tenere solo i beni conformi.

3.   Se il consumatore risolve il contratto_di_vendita nel suo insieme o, conformemente al paragrafo 2, in relazione ad alcuni dei beni consegnati a norma del contratto_di_vendita:

a)

il consumatore restituisce il bene al venditore, a spese di quest’ultimo, e

b)

il venditore rimborsa al consumatore il prezzo pagato per il bene al ricevimento del bene o delle prove fornite dal consumatore in ordine al fatto di aver restituito il bene.

Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri possono stabilire le modalità di restituzione e di rimborso.

Articolo 17

Garanzie commerciali

1.   Qualsiasi garanzia commerciale vincola giuridicamente il garante secondo le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia commerciale e nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto. Secondo le condizioni stabilite nel presente articolo e fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili del diritto dell’Unione o nazionale, quando un produttore offre al consumatore una garanzia commerciale concernente la durabilità di determinati beni nell’arco di un certo periodo di tempo, il produttore è direttamente responsabile nei confronti del consumatore, durante l’intero periodo della garanzia commerciale relativa alla durabilità, per la riparazione o la sostituzione dei beni in conformità dell’articolo 14. Il produttore può offrire al consumatore condizioni più favorevoli nella dichiarazione di garanzia commerciale di durabilità.

Se le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia commerciale sono meno vantaggiose per il consumatore rispetto alle condizioni stabilite nella relativa pubblicità, la garanzia commerciale vincola secondo le condizioni stabilite nella pubblicità relativa alla garanzia commerciale, a meno che la pubblicità associata sia stata corretta secondo le stesse modalità o con modalità simili a quelle in cui è stata resa, prima della conclusione del contratto.

2.   La dichiarazione di garanzia commerciale è fornita al consumatore su supporto_durevole al più tardi al momento della consegna dei beni. La dichiarazione di garanzia commerciale è redatta in un linguaggio semplice e comprensibile. Essa comprende gli elementi seguenti:

a)

una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge di rimedi da parte del venditore, a titolo gratuito, in caso di difetto di conformità dei beni, e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia commerciale;

b)

nome e indirizzo del garante;

c)

la procedura che il consumatore deve seguire per ottenere l’applicazione della garanzia commerciale;

d)

la designazione dei beni cui si applica la garanzia commerciale; e

e)

le condizioni della garanzia commerciale.

3.   Il mancato rispetto del paragrafo 2 non si ripercuote sulla natura vincolante della garanzia commerciale per il garante.

4.   Gli Stati membri possono stabilire norme relative ad altri aspetti delle garanzie commerciali non disciplinati dal presente articolo, comprese norme sulla lingua o sulle lingue nelle quali la dichiarazione di garanzia commerciale è messa a disposizione del consumatore.

Articolo 19

Controllo dell’osservanza

1.   Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva.

2.   I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che, secondo il diritto nazionale, permettano a uno o più dei seguenti organismi di adire gli organi giurisdizionali o amministrativi competenti per assicurare che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva siano applicate:

a)

enti pubblici o loro rappresentanti;

b)

organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori;

c)

associazioni di categoria aventi un legittimo interesse.

Articolo 20

Informazioni al consumatore

Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che le informazioni sui diritti dei consumatori a norma della presente direttiva e sui mezzi per far rispettare tali diritti siano a disposizione dei consumatori.

Articolo 21

Imperatività delle norme

1.   Salvo altrimenti disposto dalla presente direttiva, qualsiasi accordo contrattuale che, a danno del consumatore, escluda l’applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva, oppure vi deroghi, o ne modifichi gli effetti prima che il difetto di conformità del bene sia portato all’attenzione del venditore da parte del consumatore, non vincola il consumatore.

2.   La presente direttiva non impedisce ai venditori di offrire ai consumatori condizioni contrattuali che vanno oltre la tutela prevista dalla presente direttiva.

Articolo 23

Abrogazione della direttiva 1999/44/CE

La direttiva 1999/44/CE è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2022.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato.

Articolo 24

Recepimento

1.   Entro il 1o luglio 2021, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

2.   Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai contratti conclusi prima del 1o gennaio 2022.

Articolo 25

Riesame

La Commissione riesamina l’applicazione della presente direttiva entro il 12 giugno 2024, comprese le disposizioni in materia di rimedi e onere della prova, anche per quanto riguarda i beni di seconda mano e i beni venduti nelle aste pubbliche, nonché la garanzia commerciale di durabilità del produttore, e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione valuta in particolare se l’applicazione della presente direttiva e della direttiva (UE) 2019/770 garantisce un quadro coerente e uniforme per il corretto funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la fornitura di contenuto_digitale, di servizi digitali e beni con elementi digitali in linea con i principi che disciplinano le politiche dell’Unione. La relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative.

Articolo 26

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia l’articolo 22 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Articolo 27

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 264 del 20.7.2016, pag. 57.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 aprile 2019.

(3)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

(4)  Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).

(5)  Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

(6)  Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto_digitale e di servizi digitali (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(7)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

(9)  Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 110 dell’1.5.2009, pag. 30).

(10)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 1999/44/CE

La presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 2, punto 2)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), primo trattino

Articolo 3, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), secondo e terzo trattino

Articolo 2, punto 5), lettera a)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 2, punto 3)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 2, punto 4)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 2, punto 12)

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2, punto 15) e Articolo 3, paragrafo 5, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 5

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 6, lettera a), e Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 6, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 8

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 3, primo comma

Articolo 13, paragrafo 2, e Articolo 14, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e c)

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 2, punto 14)

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 4

Articolo 18

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 12

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 11

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 10, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafi 6 e 7

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 4

Articolo 9

Articoli 19 e 20

Articolo 10

Articolo 22

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma

Articolo 24, paragrafo 1, primo comma

Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 24, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 24, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 12

Articolo 25

Articolo 13

Articolo 26

Articolo 14

Articolo 27


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