(5) Il progresso tecnologico ha contribuito all’espansione del mercato dei beni che incorporano contenuti digitali o servizi digitali o sono interconnessi ad essi.
Alla luce del numero crescente di tali dispositivi e della loro diffusione in rapido aumento tra i consumatori, occorre un’azione a livello dell’Unione per garantire che sussista un livello elevato di protezione dei consumatori e per aumentare la certezza giuridica per quanto riguarda le norme applicabili ai contratti di vendita di tali prodotti.
Una maggiore certezza del diritto contribuirebbe a rafforzare la fiducia dei consumatori e dei venditori.
- = -
(6) Le norme dell’Unione applicabili alla vendita di beni sono ancora frammentate, benché le norme riguardanti le condizioni di consegna, relativamente ai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, gli obblighi di informativa precontrattuale e il diritto di recesso siano già state pienamente armonizzate dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
Altri elementi contrattuali essenziali, quali i criteri di conformità, i rimedi a difetti di conformità al contratto e le principali modalità per il loro esercizio, sono attualmente oggetto dell’armonizzazione minima prevista dalla direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
Gli Stati membri hanno avuto facoltà di andare oltre le norme dell’Unione e introdurre o mantenere norme che garantiscano un livello ancora più elevato di protezione dei consumatori.
Procedendo in tal senso sono intervenuti, in misura diversa, su vari elementi.
Di conseguenza, oggi esistono divergenze significative tra le disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva 1999/44/CE riguardo agli elementi essenziali, quali l’assenza o l’esistenza di una gerarchia di rimedi.
- = -
(9) Seb bene le vendite online di beni costituiscano la grande maggioranza delle vendite transfrontaliere nell’Unione, le differenze tra le normative nazionali in materia contrattuale si ripercuotono sia sui dettaglianti che usano canali di vendita a distanza sia su quelli che vendono «faccia a faccia», e ne ostacolano l’espansione oltre frontiera. È opportuno che la presente direttiva copra tutti i canali di vendita, al fine di creare condizioni di parità per tutte le imprese che vendono beni ai consumatori.
Fissando norme uniformi per i vari canali di vendita, la presente direttiva dovrebbe impedire qualsiasi divergenza che possa creare oneri sproporzionati per il crescente numero di dettaglianti «omnichannel» nell’Unione.
L’esigenza di mantenere norme coerenti sulla vendita e sulle garanzie per tutti i canali di vendita è stata confermata nell’ambito del controllo dell’adeguatezza del diritto dei consumatori e del marketing della Commissione pubblicato il 29 maggio 2017, che ha riguardato anche la direttiva 1999/44/CE.
- = -
(10) La presente direttiva dovrebbe riguardare le norme applicabili alla vendita di beni, compresi i beni con elementi digitali, soltanto in relazione a quegli elementi contrattuali essenziali necessari per superare le barriere legate al diritto contrattuale nel mercato interno.
A tal fine, è opportuno armonizzare pienamente le norme concernenti i requisiti di conformità, i rimedi a disposizione del consumatore per non conformità del bene al contratto e le principali modalità per il loro esercizio, e aumentare il livello di protezione dei consumatori rispetto alla direttiva 1999/44/CE.
Norme pienamente armonizzate su taluni aspetti essenziali del diritto contrattuale dei consumatori dovrebbero rendere più facile per le imprese, soprattutto le PMI, offrire i loro prodotti in altri Stati membri.
I consumatori beneficerebbero di un livello elevato di protezione e di miglioramenti in termini di benessere grazie alla piena armonizzazione delle norme essenziali.
- = -
(11) La presente direttiva integra la direttiva 2011/83/UE.
Mentre la direttiva 2011/83/UE fissa principalmente disposizioni riguardanti gli obblighi di informativa precontrattuale, il diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali e norme in materia di consegna dei beni e passaggio del rischio, la presente direttiva introduce norme riguardanti la conformità dei beni, i rimedi in caso di non conformità e le modalità del loro esercizio.
- = -
(16) Al contrario, se la mancanza del contenuto_digitale o del servizio_digitale incorporato o interconnesso non impedisce lo svolgimento delle funzioni dei beni, o se il consumatore conclude un contratto di fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali che non è parte di un contratto_di_vendita concernente beni con elementi digitali, tale contratto dovrebbe essere distinto dal contratto per la vendita di beni, anche qualora il venditore agisca da intermediario in relazione a tale secondo contratto con l’operatore economico terzo, e potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/770, qualora siano soddisfatte le condizioni previste da tale direttiva.
Se, per esempio, il consumatore scarica un’applicazione di giochi da un app store su uno smartphone, il contratto di fornitura dell’applicazione di giochi è distinto dal contratto_di_vendita dello smartphone stesso.
La presente direttiva dovrebbe pertanto applicarsi solo ai contratti di vendita riguardanti lo smartphone, mentre la fornitura dell’applicazione di giochi dovrebbe rientrare nella direttiva (UE) 2019/770 se le condizioni di tale direttiva sono soddisfatte.
Un altro esempio può essere quello in cui sia espressamente convenuto che il consumatore acquisti uno smartphone senza uno specifico sistema operativo e il consumatore concluda successivamente un contratto di fornitura di un sistema operativo da parte di un terzo.
In tal caso, la fornitura di un sistema operativo acquistato separatamente non dovrebbe far parte del contratto_di_vendita e quindi non rientrerebbe nell’ambito di applicazione della presente direttiva ma potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/770, se le condizioni di tale direttiva sono soddisfatte.
- = -
(18) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto nazionale nella misura in cui le materie interessate non sono da essa disciplinate, in particolare con riferimento alla legalità dei beni, il risarcimento dei danni e aspetti relativi al diritto contrattuale generale quali la formazione, la validità, la nullità o gli effetti dei contratti.
Altrettanto dovrebbe valere con riferimento alle conseguenze della risoluzione del contratto e per taluni aspetti riguardanti la riparazione e la sostituzione che non sono disciplinati dalla presente direttiva.
Nel disciplinare il diritto delle parti di astenersi dall’adempiere gli obblighi o parte di essi finché l’altra parte non abbia adempiuto i propri obblighi, gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di regolamentare le condizioni e le modalità in cui il consumatore può astenersi dal pagamento del prezzo.
Gli Stati membri dovrebbero altresì mantenere la facoltà di disciplinare il diritto del consumatore al risarcimento dei danni ad esso cagionati in conseguenza di una violazione della presente direttiva da parte di un venditore.
La presente direttiva dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate le norme nazionali non specificamente riferite ai contratti dei consumatori e prevedere rimedi specifici per determinati tipi di difetti non manifestatisi al momento della conclusione del contratto_di_vendita, segnatamente le disposizioni nazionali che possono stabilire norme specifiche relative alla responsabilità del venditore per i vizi occulti.
La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate anche le norme nazionali che prevedono rimedi extracontrattuali per il consumatore, in caso di difetto di conformità dei beni, nei confronti di persone nell’ambito dei passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, quali per esempio i fabbricanti, o di altre persone che adempiono i loro obblighi.
- = -
(38) La presente direttiva non dovrebbe disciplinare il significato di «consegna», che dovrebbe essere definito dal diritto nazionale, in particolare, per quanto riguarda la questione delle azioni che il venditore deve compiere per adempiere l’obbligo del venditore di consegnare i beni.
Inoltre, i riferimenti al momento della consegna nella presente direttiva dovrebbero fare salve le norme relative al passaggio del rischio previste dalla direttiva 2011/83/UE e recepite di conseguenza nel diritto degli Stati membri.
- = -
(43) Per quanto riguarda determinati aspetti potrebbe essere giustificabile un trattamento differente dei beni di seconda mano.
Seb bene un periodo di responsabilità o un termine di prescrizione di due anni o superiore solitamente riconcilia gli interessi sia del venditore che del consumatore, questo potrebbe non essere il caso per quanto riguarda i beni di seconda mano.
Gli Stati membri dovrebbero, pertanto, poter consentire alle parti di accordarsi su un periodo di responsabilità o un termine di prescrizione più breve per tali beni.
Lasciare tale questione ad un accordo contrattuale tra le parti aumenta la libertà contrattuale e assicura che il consumatore debba essere informato sia della natura del bene in quanto di seconda mano, sia del periodo di responsabilità o del termine di prescrizione abbreviato.
Tale periodo o termine convenuto contrattualmente non dovrebbe tuttavia essere inferiore a un anno.
- = -
(45) Per un periodo di un anno, o per un periodo di due anni se gli Stati membri scelgono di applicare un periodo biennale, il consumatore dovrebbe soltanto provare che il bene non è in conformità, senza dover provare che il difetto di conformità sussisteva effettivamente al momento rilevante per la determinazione della conformità.
Per confutare il reclamo del consumatore, il venditore dovrebbe provare che il difetto di conformità non sussisteva in quel momento.
Inoltre, in taluni casi, la presunzione che il difetto di conformità sussisteva al momento rilevante per la determinazione della conformità può essere incompatibile con la natura dei beni o la natura del difetto di conformità.
Il primo caso potrebbe essere quello dei beni che si deteriorano in ragione della loro stessa natura, come i prodotti deperibili, ad esempio i fiori, o i beni che sono soltanto monouso.
Il secondo caso potrebbe ad esempio riguardare un difetto di conformità che può risultare soltanto da un’azione da parte del consumatore o da una causa esterna evidente sopravvenuta in seguito alla consegna dei beni al consumatore.
Nel caso di beni con elementi digitali, laddove il contratto preveda la fornitura continuativa del contenuto_digitale o del servizio_digitale, il consumatore non dovrebbe essere tenuto a provare che il contenuto_digitale o il servizio_digitale non era conforme durante il rispettivo periodo di tempo per la determinazione della conformità.
Per confutare il reclamo del consumatore, il venditore dovrebbe provare che il contenuto_digitale o il servizio_digitale era conforme durante tale periodo.
- = -
(69) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (10), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- = -
(71) È opportuno che la Commissione riesamini l’applicazione della presente direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore, comprese le disposizioni in materia di rimedi, onere della prova, anche per quanto concerne i beni di seconda mano e i beni venduti nelle aste pubbliche, nonché la garanzia commerciale di durabilità del produttore.
La Commissione dovrebbe inoltre valutare se l’applicazione della presente direttiva e della direttiva (UE) 2019/770 garantisce un quadro giuridico coerente e uniforme per quanto riguarda la fornitura di contenuto_digitale, di servizi digitali e di beni con elementi digitali.
- = -