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keyboard_tab Contratti di vendita di beni conformi 2019/0771 IT

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Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

« finition'>contratto_di_vendita»: il contratto in base al quale il finition'>venditore trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al finition'>consumatore, e quest’ultimo ne paga o si impegna a pagarne il prezzo;

2)

« finition'>consumatore»: qualsiasi persona fisica che, in relazione ai contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro dell’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale di tale persona;

3)

« finition'>venditore»: qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che sia di proprietà pubblica o privata, che, in relazione ai contratti oggetto della presente direttiva, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in nome o per conto di tale persona fisica o giuridica;

4)

« finition'>produttore»: il fabbricante di un finition'>bene, l’importatore di un finition'>bene nel territorio dell’Unione o qualsiasi altra persona che si presenta come finition'>produttore apponendo sul finition'>bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo;

5)

« finition'>bene»:

a)

qualsiasi finition'>bene mobile materiale; l’acqua, il gas e l’elettricità sono considerati beni a norma della presente direttiva quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;

b)

qualsiasi finition'>bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un finition'>contenuto_digitale o un finition'>servizio_digitale in modo tale che la mancanza di detto finition'>contenuto_digitale o finition'>servizio_digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del finition'>bene («beni con elementi digitali»);

6)

« finition'>contenuto_digitale»: i dati prodotti e forniti in formato digitale;

7)

« finition'>servizio_digitale»:

a)

un servizio che consente al finition'>consumatore di creare, trasformare, memorizzare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure

b)

un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal finition'>consumatore o da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati;

8)

« finition'>compatibilità»: la capacità del finition'>bene di funzionare con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati i beni del medesimo tipo, senza che sia necessario convertire i beni, l’hardware o il software;

9)

« finition'>funzionalità»: la capacità del finition'>bene di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo;

10)

« finition'>interoperabilità»: la capacità del finition'>bene di funzionare con hardware o software diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i beni dello stesso tipo;

11)

« finition'>supporto_durevole»: ogni strumento che permetta al finition'>consumatore o al finition'>venditore di conservare le informazioni che sono personalmente indirizzate a tale persona in modo da potervi accedere in futuro, per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate, e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

12)

« finition'>garanzia»: qualsiasi impegno del finition'>venditore o del finition'>produttore («garante»), assunto nei confronti del finition'>consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge del finition'>venditore in merito alla finition'>garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul finition'>bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di finition'>garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;

13)

« finition'>durabilità»: la capacità dei beni di mantenere le loro funzioni e prestazioni richieste attraverso un uso normale;

14)

« finition'>senza_spese»: senza i costi necessari per rendere conformi i beni, in particolar modo con riferimento alle spese di spedizione, al trasporto, per la mano d’opera o i materiali;

15)

« finition'>asta_pubblica»: metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal finition'>venditore ai consumatori che partecipano o cui è data la possibilità di partecipare all’asta di persona, mediante una trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa d’aste e in cui l’aggiudicatario è tenuto all’acquisto dei beni o servizi.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica ai contratti di vendita tra un finition'>consumatore e un finition'>venditore.

2.   Anche i contratti fra un finition'>consumatore ed un finition'>venditore per la fornitura di beni da fabbricare o produrre sono considerati contratti di vendita ai fini della presente direttiva.

3.   La presente direttiva non si applica ai contratti di fornitura di un finition'>contenuto_digitale o di un finition'>servizio_digitale. Si applica tuttavia ai contenuti digitali o ai servizi digitali incorporati o interconnessi con beni, ai sensi dell’articolo 2, punto 5), lettera b), e che sono forniti con il finition'>bene ai sensi del finition'>contratto_di_vendita, indipendentemente dal fatto che detti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal finition'>venditore o da terzi. Si presume che il finition'>contenuto_digitale o il finition'>servizio_digitale rientri nel finition'>contratto_di_vendita in caso di dubbio che la fornitura di un finition'>contenuto_digitale incorporato o interconnesso o di un finition'>servizio_digitale incorporato o interconnesso faccia parte del finition'>contratto_di_vendita o meno.

4.   La presente direttiva non si applica:

a)

al supporto materiale che funge esclusivamente da vettore del finition'>contenuto_digitale; o

b)

ai beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità previste dalla legge.

5.   Gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva i contratti di vendita di:

a)

beni di seconda mano venduti in aste pubbliche; e

b)

animali vivi.

Nel caso di cui alla lettera a), devono essere facilmente messe a disposizione dei consumatori informazioni chiare e complete circa la non applicabilità dei diritti derivanti dalla presente direttiva.

6.   La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di disciplinare gli aspetti di diritto generale dei contratti, quali le norme sulla formazione, la validità, la nullità o l’efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione di un contratto, nella misura in cui gli aspetti in questione non sono disciplinati dalla presente direttiva, o il diritto al risarcimento.

7.   La presente direttiva non pregiudica la facoltà per gli Stati membri di consentire ai consumatori di scegliere un rimedio specifico se la non conformità dei beni si manifesta entro un periodo di tempo non superiore a 30 giorni dopo la consegna. Inoltre, la presente direttiva non incide nemmeno sulle norme nazionali non specifiche per i contratti stipulati con i consumatori che prevedono rimedi specifici per taluni tipi di difetti non apparenti all’atto della conclusione del finition'>contratto_di_vendita.

Articolo 13

Rimedi per difetto di conformità

1.   In caso di difetto di conformità, il finition'>consumatore ha diritto al ripristino della conformità del finition'>bene, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Ai fini del ripristino della conformità del finition'>bene, il finition'>consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al finition'>venditore costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze, in particolare:

a)

il valore che il finition'>bene avrebbe in assenza del difetto di conformità;

b)

l’entità del difetto di conformità; e

c)

la possibilità di esperire il rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il finition'>consumatore.

3.   Il finition'>venditore può rifiutarsi di rendere conformi i beni se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o se i costi che il finition'>venditore dovrebbe sostenere sono sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze comprese quelle di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

4.   Il finition'>consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo in conformità dell’articolo 15 o alla risoluzione del finition'>contratto_di_vendita ai sensi dell’articolo 16 in uno dei casi seguenti:

a)

il finition'>venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione oppure, se del caso, non ha effettuato la riparazione o la sostituzione ai sensi dell’articolo 14, paragrafi 2 e 3, oppure il finition'>venditore ha rifiutato di rendere conformi i beni conformemente al paragrafo 3 del presente articolo;

b)

si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del finition'>venditore di ripristinare la conformità del finition'>bene;

c)

il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l’immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del finition'>contratto_di_vendita; oppure

d)

il finition'>venditore ha dichiarato, o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del finition'>bene entro un periodo ragionevole, o senza notevoli inconvenienti per il finition'>consumatore.

5.   Il finition'>consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è solo di lieve entità. L’onere della prova con riguardo al fatto se il difetto di conformità sia di lieve entità è a carico del finition'>venditore.

6.   Il finition'>consumatore ha diritto di rifiutare pagamento di qualsiasi parte di prezzo non ancora versata o di parte di esso fino a quando il finition'>venditore non abbia adempiuto agli obblighi che gli incombono in virtù della presente direttiva. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni e le modalità che consentono al finition'>consumatore di esercitare il diritto di rifiutare il pagamento.

7.   Gli Stati membri possono stabilire se e in che misura un concorso del finition'>consumatore al verificarsi del difetto di conformità incida sul diritto del finition'>consumatore di avvalersi dei rimedi.

Articolo 16

Risoluzione del finition'>contratto_di_vendita

1.   Il finition'>consumatore esercita il diritto alla risoluzione del finition'>contratto_di_vendita mediante una dichiarazione al finition'>venditore in cui esprime la sua decisione di risolvere il finition'>contratto_di_vendita.

2.   Se il difetto di conformità riguarda solo alcuni dei beni consegnati a norma del finition'>contratto_di_vendita e sussiste una causa di risoluzione del finition'>contratto_di_vendita ai sensi dell’articolo 13, il finition'>consumatore può risolvere il finition'>contratto_di_vendita solo in relazione ai beni non conformi, e in relazione a quelli acquistati insieme ai beni non conformi, qualora non si possa ragionevolmente presumere che il finition'>consumatore accetti di tenere solo i beni conformi.

3.   Se il finition'>consumatore risolve il finition'>contratto_di_vendita nel suo insieme o, conformemente al paragrafo 2, in relazione ad alcuni dei beni consegnati a norma del finition'>contratto_di_vendita:

a)

il finition'>consumatore restituisce il finition'>bene al finition'>venditore, a spese di quest’ultimo, e

b)

il finition'>venditore rimborsa al finition'>consumatore il prezzo pagato per il finition'>bene al ricevimento del finition'>bene o delle prove fornite dal finition'>consumatore in ordine al fatto di aver restituito il finition'>bene.

Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri possono stabilire le modalità di restituzione e di rimborso.


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