keyboard_tab REGIS - Reg. Intermediation Services 2019/1150 IT
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Articolo 19
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 12 luglio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
G. CIAMBA
(1) GU C 440 del 6.12.2018, pag. 177.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 giugno 2019.
(3) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e lesecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
(5) Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro lacquisizione, lutilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(7) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
(8) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(9) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(10) Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3).
(11) Decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 37).
(12) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura dinformazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dellinformazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
(13) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
Articolo 18
Revisione
1. Entro il 13 gennaio 2022, e successivamente ogni tre anni, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.
2. La prima valutazione del presente regolamento è svolta, in particolare, allo scopo di:
a) | stabilire se gli obblighi di cui agli articoli da 3 a 10 siano stati rispettati e quali ripercussioni abbiano avuto sulleconomia delle piattaforme online; |
b) | valutare le ripercussioni e lefficacia degli eventuali codici di condotta stabiliti per migliorare lequità e la trasparenza; |
c) | analizzare ulteriormente i problemi causati dalla dipendenza degli utenti commerciali dai servizi_di_intermediazione_online, nonché i problemi causati dalle pratiche commerciali sleali adottate dai fornitori di servizi_di_intermediazione_online, e determinare inoltre in che misura tali pratiche siano ancora diffuse; |
d) | esaminare se la concorrenza tra i beni o servizi offerti da un utente_commerciale e i beni o servizi offerti o controllati da un fornitore di servizi_di_intermediazione_online costituisca concorrenza leale, e se i fornitori di servizi_di_intermediazione_online utilizzino impropriamente informazioni privilegiate al riguardo; |
e) | valutare gli effetti del presente regolamento su eventuali squilibri a livello delle relazioni tra i fornitori di sistemi operativi e i loro utenti commerciali; |
f) | valutare se lambito di applicazione del regolamento, in particolare per quanto riguarda la definizione di "utente commerciale", sia adeguato, nel senso che non incoraggia il falso lavoro autonomo. |
La prima e le successive valutazioni stabiliscono se siano necessarie disposizioni supplementari, anche in materia di attuazione, per garantire che il contesto dellattività commerciale online nel mercato interno sia equo, prevedibile, sostenibile e sicuro. Alla luce delle valutazioni, la Commissione adotta opportune misure, che possono includere proposte legislative.
3. Gli Stati membri forniscono tutte le informazioni pertinenti in loro possesso che la Commissione può chiedere per elaborare la relazione di cui al paragrafo 1.
4. Nelleseguire la valutazione del presente regolamento, la Commissione tiene conto anche dei pareri e delle relazioni presentate dal gruppo di esperti dellosservatorio delleconomia delle piattaforme online. La Commissione tiene inoltre conto, se del caso, del contenuto e del funzionamento degli eventuali codici di condotta di cui allarticolo 17.
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