(9) Poiché i servizi_di_intermediazione_online e i motori di ricerca online in genere hanno dimensione globale, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai fornitori di tali servizi indipendentemente dal fatto che siano stabiliti in uno Stato membro o fuori dall’Unione, purché siano soddisfatte due condizioni cumulative.
In primo luogo, gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali dovrebbero essere stabiliti nellUnione.
In secondo luogo, gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali dovrebbero, attraverso la fornitura di tali servizi, offrire i loro beni o servizi a consumatori situati nell’Unione almeno per parte della transazione.
Per stabilire se un utente_commerciale o un utente di un sito web aziendale offrano beni o servizi a consumatori situati nellUnione, è necessario accertare se risulta che lutente commerciale o lutente di un sito web aziendale rivolgano le loro attività a consumatori situati in uno o più Stati membri.
Tale criterio andrebbe interpretato in conformità con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dellUnione europea sullarticolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e sullarticolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
Tali consumatori dovrebbero essere situati nell’Unione, ma non è necessario che il loro luogo di residenza si trovi nell’Unione né che abbiano la cittadinanza di uno degli Stati membri.
Di conseguenza, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi se gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali non sono stabiliti nell’Unione o se, pur essendo stabiliti nell’Unione, utilizzano i servizi_di_intermediazione_online o i motori di ricerca online per offrire beni o servizi esclusivamente a consumatori stabiliti al di fuori dell’Unione o a soggetti che non sono consumatori.
Il presente regolamento dovrebbe inoltre applicarsi qualunque sia la legge altrimenti applicabile ad un contratto.
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(10) Unampia gamma di relazioni fra impresa e consumatore è intermediata online da fornitori che effettuano servizi multilaterali, essenzialmente basati sullo stesso modello organizzativo e strategico che crea lecosistema.
Al fine di cogliere i servizi pertinenti, i servizi_di_intermediazione_online dovrebbero essere definiti in modo preciso e tecnologicamente neutrale.
In particolare, i servizi dovrebbero consistere in servizi della società dellinformazione caratterizzati dallobiettivo di facilitare lavvio di transazioni dirette tra utenti commerciali e consumatori, indipendentemente dal fatto che le transazioni siano sostanzialmente concluse online, sul portale online del fornitore di servizi_di_intermediazione_online in questione o su quello dellutente commerciale, offline, o non lo siano affatto, il che significa che lesistenza di una relazione contrattuale tra gli utenti commerciali e i consumatori non dovrebbe costituire un presupposto per servizi_di_intermediazione_online che rientra nellambito di applicazione del presente regolamento.
La semplice inclusione di un servizio che presenta solo un carattere marginale non dovrebbe essere sufficiente per concludere che lobiettivo di un sito web o di un servizio è di facilitare le transazioni nel senso di un servizio di intermediazione online.
I servizi dovrebbero inoltre essere forniti sulla base di una relazione contrattuale tra i fornitori e gli utenti commerciali che offrono beni o servizi ai consumatori.
Tale relazione contrattuale dovrebbe essere considerata in essere qualora entrambe le parti interessate esprimano lintenzione di essere vincolate in modo inequivocabile e su un supporto_durevole, senza che sia necessariamente richiesto un esplicito accordo scritto.
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(11) Gli esempi dei servizi_di_intermediazione_online considerati nel presente regolamento dovrebbero di conseguenza includere i mercati online del commercio elettronico, compresi quelli collaborativi in cui gli utenti commerciali sono attivi, i servizi delle applicazioni online dei software, come ad esempio gli store di applicazioni, e i servizi online dei social media, a prescindere dalla tecnologia usata per fornire tali servizi.
In tal senso, i servizi_di_intermediazione_online potrebbero anche essere forniti tramite la tecnologia di assistenza vocale.
inoltre, non dovrebbe essere rilevante il fatto che tali transazioni tra gli utenti commerciali e i consumatori comportino pagamenti in denaro o che le transazioni siano concluse in parte offline.
Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai servizi_di_intermediazione_online peer-to-peer senza la presenza di utenti commerciali, ai servizi_di_intermediazione_online di sole relazioni tra aziende che non sono offerti ai consumatori, agli strumenti dedicati alla pubblicità online e agli scambi pubblicitari online che non sono forniti con lobiettivo di agevolare lavvio di transazioni dirette e che non implicano una relazione contrattuale con i consumatori.
Per lo stesso motivo, i servizi software di ottimizzazione per i motori di ricerca e i servizi basati su software che bloccano la pubblicità non dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento.
Le funzionalità e le interfacce tecnologiche che collegano semplicemente lhardware e le applicazioni non dovrebbero essere disciplinate dal presente regolamento, in quanto in generale non rispondono ai criteri dei servizi_di_intermediazione_online.
Tuttavia, tali funzionalità o interfacce possono essere direttamente connesse o essere complementari ad alcuni servizi_di_intermediazione_online e, in tal caso, i fornitori interessati di servizi_di_intermediazione_online dovrebbero essere soggetti a requisiti di trasparenza in relazione al trattamento differenziato basato su tali funzionalità e interfacce.
Il presente regolamento non dovrebbe, inoltre, applicarsi ai servizi di pagamento online, poiché questi di per sé non soddisfano i requisisti applicabili, ma sono, anzi, ausiliari per loro natura alla transazione per la fornitura di beni e servizi ai consumatori interessati.
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(14) I fornitori di servizi_di_intermediazione_online tendono a utilizzare termini_e_condizioni pre-formulati.
Allo scopo di proteggere in modo efficace gli utenti commerciali ove necessario, il presente regolamento dovrebbe applicarsi quando i termini e le condizioni di una relazione contrattuale, indipendentemente dal loro titolo o dalla loro forma, sono stabiliti unilateralmente dal fornitore di servizi_di_intermediazione_online.
Il fatto che i termini e le condizioni siano o meno stati stabiliti unilateralmente dovrebbe essere determinato caso per caso in base a una valutazione complessiva.
Per tale valutazione complessiva, la dimensione relativa delle parti interessate, il fatto che si sia svolta una negoziazione o che alcune disposizioni potrebbero essere state soggette a tale negoziazione e determinate congiuntamente dal fornitore e dallutente commerciale interessato, non dovrebbero essere di per sé decisivi.
inoltre, lobbligo per i fornitori di servizi_di_intermediazione_online di rendere i loro termini_e_condizioni facilmente accessibili agli utenti commerciali, anche nella fase precontrattuale della loro relazione commerciale, significa che gli utenti commerciali non saranno privati della trasparenza garantita dal presente regolamento quando saranno, in un modo o nellaltro, riusciti a negoziare con successo.
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(15) Per assicurare che i termini e le condizioni generali di una relazione contrattuale consentano agli utenti commerciali di determinare le condizioni commerciali per lutilizzo, la cessazione e la sospensione dei servizi_di_intermediazione_online, e di ottenere la prevedibilità riguardo alla loro relazione commerciale, tali termini_e_condizioni dovrebbero essere redatti in un linguaggio semplice e comprensibile.
I termini e le condizioni non si dovrebbero considerare redatti in un linguaggio semplice e comprensibile quando sono vaghi, non specifici o non dettagliati su questioni commerciali importanti e quindi che non danno agli utenti commerciali un ragionevole grado di prevedibilità sugli aspetti più importanti della relazione contrattuale.
inoltre un linguaggio fuorviante non dovrebbe essere considerato semplice e intelligibile.
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(22) Un fornitore di servizi_di_intermediazione_online può avere motivazioni legittime per decidere di limitare, sospendere o cessare la fornitura dei suoi servizi a un determinato utente_commerciale, anche rimuovendo dalla piattaforma singoli beni o servizi di un determinato utente_commerciale o eliminando di fatto i risultati della ricerca.
In mancanza di una sospensione, i fornitori di servizi_di_intermediazione_online possono anche limitare singoli riferimenti di utenti commerciali, per esempio incidendo negativamente sullaspetto di un utente_commerciale ("dimming") oppure mediante una retrocessione nel posizionamento.
Considerato tuttavia che tali decisioni possono influire notevolmente sugli interessi dellutente commerciale interessato, le motivazioni di una siffatta decisione dovrebbero essere comunicate a questultimo, preventivamente o al momento in cui la restrizione o la sospensione prende effetto, usando un supporto_durevole.
Per minimizzare limpatto negativo di tali decisioni sugli utenti commerciali, i fornitori di servizi_di_intermediazione_online dovrebbero altresì dare la possibilità di chiarire i fatti che hanno portato a tale decisione, nel quadro del processo interno di gestione dei reclami, in modo da aiutare lutente commerciale, ove sia possibile, a ristabilire la conformità.
inoltre, qualora il fornitore di servizi_di_intermediazione_online revochi la sua decisione di limitare, sospendere o terminare, per esempio se la decisione è stata adottata per errore o se la violazione dei termini e delle condizioni che ha portato a tale decisione non è stata commessa in cattiva fede e vi è stato posto rimedio in modo soddisfacente, il fornitore dovrebbe reintegrare lutente commerciale interessato senza indugio, compreso leventuale accesso allo stesso a dati personali, ad altri dati, o a entrambi, che siano disponibili prima della decisione.
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(29) Per beni e servizi accessori si intendono i beni e servizi offerti al consumatore immediatamente prima del completamento di una transazione avviata su servizi_di_intermediazione_online a complemento del bene o servizio primario offerto dallutente commerciale.
I beni e servizi accessori si riferiscono a prodotti che, per funzionare, dipendono tipicamente dal bene o servizio primario e sono direttamente collegati ad esso.
Pertanto, il termine dovrebbe escludere i beni e servizi che sono semplicemente venduti in aggiunta al bene o servizio primario in questione piuttosto che essere complementari nella loro natura.
Esempi di servizi accessori comprendono i servizi di riparazione per un bene o prodotti finanziari specifici, come lassicurazione di noleggio auto offerta in modo da integrare gli specifici beni o servizi offerti dallutente commerciale.
Analogamente, i beni accessori possono includere beni che completano il prodotto specifico offerto dallutente commerciale costituendo un aggiornamento o uno strumento di personalizzazione collegato a quello specifico prodotto.
I fornitori di servizi_di_intermediazione_online che offrono ai consumatori beni o servizi accessori a un bene o servizio venduto da un utente_commerciale che utilizza i loro servizi_di_intermediazione_online, dovrebbero fornire nei loro termini_e_condizioni una descrizione del tipo di beni e servizi accessori offerti.
Tale descrizione dovrebbe essere disponibile nei termini_e_condizioni indipendentemente dal fatto che il bene o servizio accessorio sia fornito dallo stesso fornitore di servizi_di_intermediazione_online o da terzi.
Tale descrizione dovrebbe essere sufficientemente completa da consentire allutente commerciale di capire se un bene o servizio è venduto come accessorio al bene o servizio dellutente commerciale.
La descrizione non dovrebbe necessariamente includere il bene o servizio specifico, ma piuttosto il tipo di prodotto offerto come complementare al prodotto primario dellutente commerciale.
inoltre, tale descrizione dovrebbe in ogni caso comprendere se e a quali condizioni un utente_commerciale può offrire il proprio bene o servizio accessorio in aggiunta al bene o servizio primario che offre attraverso i servizi_di_intermediazione_online.
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(32) Il presente regolamento dovrebbe trattare termini contrattuali specifici, in particolare in situazioni di squilibrio potere contrattuale, al fine di garantire che le relazioni contrattuali siano condotte in buona fede in maniera corretta.
Onde garantire prevedibilità e trasparenza, è necessario che gli utenti commerciali abbiano una reale possibilità di prendere conoscenza di modifiche ai termini e alle condizioni, le quali non dovrebbero pertanto essere attuate con effetto retroattivo a meno che non si basino su un obbligo normativo o regolamentare, o non vadano a vantaggio degli utenti commerciali.
Gli utenti commerciali dovrebbero inoltre disporre di chiarezza per quanto riguarda le condizioni in base alle quali la loro relazione contrattuale con i fornitori di servizi_di_intermediazione_online può essere terminata.
I fornitori di servizi_di_intermediazione_online dovrebbero garantire che le condizioni per la cessazione siano sempre proporzionate e possano essere messe in atto senza indebite difficoltà.
Infine, gli utenti commerciali dovrebbero essere pienamente informati in merito a un eventuale accesso che i fornitori di servizi_di_intermediazione_online mantengono, dopo la scadenza del contratto, alle informazioni che gli utenti commerciali forniscono o generano nel quadro del loro utilizzo di servizi_di_intermediazione_online.
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(34) Nella stessa ottica, per gli utenti commerciali è importante sapere se il fornitore condivide con terze parti i dati che sono stati generati dallutente commerciale durante lutilizzo del servizio di intermediazione.
Gli utenti commerciali dovrebbero in particolare essere messi a conoscenza di qualsiasi condivisione di dati con terze parti, che avvenga a fini che non sono necessari per il corretto funzionamento dei servizi_di_intermediazione_online, per esempio laddove il fornitore monetizzi dati sulla base di considerazioni di natura commerciale.
Per consentire agli utenti commerciali di esercitare appieno i diritti disponibili per influenzare tale condivisione di dati, i fornitori di servizi_di_intermediazione_online dovrebbero inoltre essere espliciti in merito a eventuali possibilità di esenzione dalla condivisione dei dati, qualora esse esistano ai sensi della relazione contrattuale con lutente commerciale.
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(37) Al fine di consentire agli utenti commerciali, compresi quelli il cui utilizzo dei relativi servizi_di_intermediazione_online possa essere stato limitato, sospeso o cessato, di avere accesso a possibilità di ricorso immediate, idonee ed efficaci, i fornitori dei servizi_di_intermediazione_online dovrebbero fornire un sistema interno di gestione dei reclami.
Tale sistema interno di gestione dei reclami dovrebbe basarsi sui principi di trasparenza e di parità di trattamento in situazioni analoghe ed essere volto ad assicurare che una quota significativa di reclami possa essere risolta bilateralmente dal fornitore di servizi_di_intermediazione_online e lutente commerciale pertinente entro un lasso di tempo ragionevole.
Nel corso della durata del reclamo, i fornitori di servizi_di_intermediazione_online possono mantenere in vigore la decisione da essi adottata.
Il tentativo di raggiungere un accordo ricorrendo al processo interno di gestione dei reclami non pregiudica il diritto dei fornitori di servizi_di_intermediazione_online o degli utenti commerciali di promuovere unazione giudiziaria in qualsiasi momento durante o dopo il processo interno di gestione dei reclami.
inoltre, i fornitori di servizi_di_intermediazione_online dovrebbero pubblicare e verificare, almeno a cadenza annuale, le informazioni sul funzionamento e lefficacia del proprio sistema interno di gestione dei reclami al fine di aiutare gli utenti commerciali a comprendere i principali tipi di problemi che possono insorgere nel contesto della fornitura dei differenti servizi_di_intermediazione_online e la possibilità di raggiungere una veloce ed effettiva risoluzione bilaterale.
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(38) Allo scopo di minimizzare eventuali oneri amministrativi, le prescrizioni del presente regolamento relative ai sistemi interni di gestione dei reclami sono volte a consentire ai fornitori di servizi_di_intermediazione_online un ragionevole grado di flessibilità nellesercizio di tali sistemi e nellaffrontare i singoli reclami.
I sistemi interni di gestione dei reclami dovrebbero inoltre permettere ai fornitori di servizi_di_intermediazione_online di risolvere, ove necessario, in maniera proporzionata, qualsiasi tentativo di usare in mala fede tali sistemi da parte di alcuni utenti commerciali.
Alla luce dei costi per la predisposizione e lesercizio di tali sistemi, è opportuno esentare da tali obblighi tutti i fornitori di servizi_di_intermediazione_online che sono piccole imprese, in linea con le pertinenti disposizioni della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (9).
Le norme sul consolidamento previste in detta raccomandazione prevengono lelusione.
Tale esenzione dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto di tali imprese di creare, su base volontaria, un sistema interno di gestione dei reclami che sia conforme ai criteri stabiliti nel presente regolamento.
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(44) Vari fattori, come i mezzi finanziari limitati, il timore di ritorsioni e la scelta esclusiva del diritto e del foro imposta nei termini e nelle condizioni, possono limitare lefficacia delle possibilità di ricorso giudiziale esistenti, particolarmente quelle che richiedono agli utenti commerciali o agli utenti titolari di siti web aziendali di agire individualmente e palesando la propria identità.
Per garantire lefficace applicazione del presente regolamento, si dovrebbe accordare alle organizzazioni e alle associazioni che rappresentano gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali come pure determinati organismi pubblici istituiti negli Stati membri, la possibilità di adire i giudici nazionali in conformità con il diritto nazionale, compresi i requisiti procedurali nazionali.
Tali azioni giudiziarie nazionali dovrebbero mirare a bloccare o proibire le violazioni delle norme stabilite nel presente regolamento e a prevenire futuri danni che potrebbero compromettere le relazioni commerciali sostenibili nelleconomia delle piattaforme online.
Al fine di garantire che tali organizzazioni o associazioni esercitino effettivamente e in modo appropriato tale diritto esse dovrebbero soddisfare determinati criteri.
In particolare, devono essere debitamente istituite secondo il diritto di uno Stato membro, non avere scopo di lucro e perseguire i loro obiettivi in via continuativa.
Tali prescrizioni dovrebbero impedire eventuali costituzioni ad hoc di organizzazioni o associazioni ai fini di una o più azioni specifiche oppure a scopo di lucro.
inoltre, si dovrebbe garantire che non vi sia unindebita influenza da parte di fornitori terzi di finanziamenti sul processo decisionale di tali organizzazioni o associazioni.
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