keyboard_tab REGIS - Reg. Intermediation Services 2019/1150 IT
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf 2019/1150 IT Art. 2 cercato: 'mediazione' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl- 3 Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
- 11 Articolo 2 Definizioni
- 14 Articolo 3 Termini e condizioni
- 14 Articolo 4 Limitazione, sospensione e cessazione
- 4 Articolo 5 Posizionamento
- 4 Articolo 6 Prodotti e servizi accessori
- 7 Articolo 7 Trattamento differenziato
- 4 Articolo 8 Clausole contrattuali specifiche
- 8 Articolo 9 Accesso ai dati
- 2 Articolo 10 Limitazioni allofferta di condizioni diverse mediante altri mezzi
- 7 Articolo 11 Sistema interno di gestione dei reclami
- 23 Articolo 12 mediazione
- 4 Articolo 13 Mediatori specializzati
- 3 Articolo 14 Procedimenti giudiziari da parte di organizzazioni rappresentative o di associazioni e da parte degli organismi pubblici
- 2 Articolo 16 Monitoraggio
- 3 Articolo 17 Codici di condotta
- 4 Articolo 18 Revisione
- Articolo 19 Entrata in vigore e applicazione
- whereas (1) 1
- whereas (2) 3
- whereas (3) 1
- whereas (5) 1
- whereas (6) 1
- whereas (7) 1
- whereas (9) 2
- whereas (10) 4
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- whereas (12) 1
- whereas (14) 3
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- whereas (17) 2
- whereas (18) 1
- whereas (19) 4
- whereas (21) 3
- whereas (22) 4
- whereas (23) 10
- whereas (24) 3
- whereas (25) 2
- whereas (27) 3
- whereas (28) 1
- whereas (29) 5
- whereas (30) 5
- whereas (32) 4
- whereas (33) 3
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- whereas (37) 7
- whereas (38) 3
- whereas (40) 8
- whereas (41) 3
- whereas (42) 12
- whereas (43) 5
- whereas (47) 3
- whereas (49) 1
- utente commerciale
- servizi di intermediazione online
- fornitore di servizi di intermediazione online
- consumatore
- motore di ricerca online
- fornitore del motore di ricerca online
- utente titolare di sito web aziendale
- posizionamento
- controllo
- termini e condizioni
- prodotti e servizi accessori
- mediazione
- supporto durevole
- servizi 168
- online 140
- intermediazione 112
- utenti 71
- commerciali 67
- fornitori 50
- commerciale 47
- fornitore 42
- ricerca 36
- presente 31
- condizioni 31
- dati 29
- consumatori 29
- diritto 28
- regolamento 27
- motori 26
- informazioni 24
- termini 24
- beni 22
- reclami 18
- fornitura 18
- mediazione 16
- i 16
- siti 16
- preavviso 15
- europeo 14
- consiglio 14
- stati 14
- organizzazioni 14
- titolari 14
- relativa 14
- caso 13
- offerti 13
- parlamento 13
- aziendali 12
- termine 12
- dellunione 12
- tramite 12
- pertinenti 12
- membri 12
- questione 12
- persona 12
- associazioni 12
- interno 11
- attività 11
- forniti 11
- sito 11
- tutti 11
- lutente 10
- prodotti 10
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
1) | "utente commerciale": un privato che agisce nellambito delle proprie attività commerciali o professionali o una persona giuridica che offre beni o servizi ai consumatori tramite servizi di intermediazione online per fini legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale; |
2) | "servizi di intermediazione online": servizi che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
|
3) | "fornitore di servizi di intermediazione online": persona fisica o giuridica che fornisce, od offre di fornire, servizi di intermediazione online agli utenti commerciali; |
4) | "consumatore": persona fisica che agisce per fini che esulano dall'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale di tale persona; |
5) | "motore di ricerca online": un servizio digitale che consente allutente di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web, o su tutti i siti web in una lingua particolare, sulla base di uninterrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o di altro input, e che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto; |
6) | "fornitore del motore_di_ricerca_online": persona fisica o giuridica che fornisce, od offre di fornire, motori di ricerca online ai consumatori; |
7) | "utente titolare di sito web aziendale": persona fisica o giuridica che usa uninterfaccia online, vale a dire un software, inclusi un sito web o una parte di esso e applicazioni, incluse le applicazioni mobili, per offrire beni o servizi ai consumatori per fini legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale; |
8) | "posizionamento": la rilevanza relativa attribuita ai beni o ai servizi offerti mediante i servizi di intermediazione online, o l'importanza attribuita ai risultati della ricerca da motori di ricerca online, come illustrato, organizzato o comunicato, rispettivamente, dai fornitori di servizi di intermediazione online o dai fornitori di motori di ricerca online a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione; |
9) | "controllo": i diritti di proprietà di unimpresa o la capacità di esercitare uninfluenza determinante sulla sua attività, ai sensi dellarticolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (13); |
10) | "termini e condizioni": i termini e le condizioni o le specificazioni, indipendentemente dal loro titolo o dalla loro forma, determinati unilateralmente dal fornitore di servizi di intermediazione online, che disciplinano il rapporto contrattuale tra il fornitore di servizi di intermediazione online e gli utenti commerciali di tali servizi; tale determinazione unilaterale è valutata sulla base di una valutazione complessiva, per la quale non è di per sé determinante la dimensione relativa delle parti interessate o il fatto che si sia svolta una negoziazione o che alcune disposizioni della stessa possano essere state soggette a tale negoziazione e determinate congiuntamente dal fornitore e dallutente commerciale interessato; |
11) | "prodotti e servizi accessori": prodotti e servizi offerti al consumatore prima del completamento di una transazione avviata sui servizi di intermediazione online, in aggiunta e in modo complementare rispetto al prodotto o servizio principale offerto dallutente commerciale attraverso i servizi di intermediazione online; |
12) | "mediazione": procedimento strutturato quale definito allarticolo 3, lettera a), della direttiva 2008/52/CE; |
13) | "supporto durevole": ogni strumento che permetta allutente commerciale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro e per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate. |
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La finalità del presente regolamento è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme intese a garantire che gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online e gli utenti titolari di siti web aziendali che siano in relazione con motori di ricerca online dispongano di unadeguata trasparenza, di equità e di efficaci possibilità di ricorso.
2. Il presente regolamento si applica ai servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca online, a prescindere dal luogo di stabilimento o di residenza del fornitore di tali servizi e dal diritto altrimenti applicabile, forniti o proposti per essere forniti, rispettivamente, agli utenti commerciali e agli utenti titolari di siti web aziendali, che hanno il luogo di stabilimento o di residenza nellUnione e che, tramite i servizi di intermediazione online o i motori di ricerca online, offrono beni o servizi a consumatori nellUnione.
3. Il presente regolamento non si applica ai servizi di pagamento online o agli strumenti di pubblicità online né agli scambi pubblicitari online che non sono forniti con lobiettivo di agevolare lavvio di transazioni dirette e che non implicano una relazione contrattuale con i consumatori.
4. Il presente regolamento non pregiudica la legislazione nazionale che, secondo il diritto dellUnione, vieta o sanziona i comportamenti unilaterali o le pratiche commerciali sleali nella misura in cui gli aspetti pertinenti non sono contemplati dal presente regolamento. Il presente regolamento non pregiudica il diritto civile nazionale, segnatamente il diritto contrattuale, nella fattispecie le norme sulla validità, la formazione, gli effetti o la risoluzione di un contratto, nella misura in cui le norme nazionali di diritto civile sono conformi al diritto dellUnione e gli aspetti pertinenti non sono contemplati dal presente regolamento.
5. Il presente regolamento non pregiudica il diritto dellUnione, in particolare il diritto dellUnione applicabile nei settori della cooperazione giudiziaria in materia civile, della concorrenza, della protezione dei dati, della protezione dei segreti commerciali, della protezione dei consumatori, del commercio elettronico e dei servizi finanziari.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
1) | "utente commerciale": un privato che agisce nellambito delle proprie attività commerciali o professionali o una persona giuridica che offre beni o servizi ai consumatori tramite servizi di intermediazione online per fini legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale; |
2) | "servizi di intermediazione online": servizi che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
|
3) | "fornitore di servizi di intermediazione online": persona fisica o giuridica che fornisce, od offre di fornire, servizi di intermediazione online agli utenti commerciali; |
4) | "consumatore": persona fisica che agisce per fini che esulano dall'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale di tale persona; |
5) | "motore di ricerca online": un servizio digitale che consente allutente di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web, o su tutti i siti web in una lingua particolare, sulla base di uninterrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o di altro input, e che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto; |
6) | "fornitore del motore_di_ricerca_online": persona fisica o giuridica che fornisce, od offre di fornire, motori di ricerca online ai consumatori; |
7) | "utente titolare di sito web aziendale": persona fisica o giuridica che usa uninterfaccia online, vale a dire un software, inclusi un sito web o una parte di esso e applicazioni, incluse le applicazioni mobili, per offrire beni o servizi ai consumatori per fini legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale; |
8) | "posizionamento": la rilevanza relativa attribuita ai beni o ai servizi offerti mediante i servizi di intermediazione online, o l'importanza attribuita ai risultati della ricerca da motori di ricerca online, come illustrato, organizzato o comunicato, rispettivamente, dai fornitori di servizi di intermediazione online o dai fornitori di motori di ricerca online a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione; |
9) | "controllo": i diritti di proprietà di unimpresa o la capacità di esercitare uninfluenza determinante sulla sua attività, ai sensi dellarticolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (13); |
10) | "termini e condizioni": i termini e le condizioni o le specificazioni, indipendentemente dal loro titolo o dalla loro forma, determinati unilateralmente dal fornitore di servizi di intermediazione online, che disciplinano il rapporto contrattuale tra il fornitore di servizi di intermediazione online e gli utenti commerciali di tali servizi; tale determinazione unilaterale è valutata sulla base di una valutazione complessiva, per la quale non è di per sé determinante la dimensione relativa delle parti interessate o il fatto che si sia svolta una negoziazione o che alcune disposizioni della stessa possano essere state soggette a tale negoziazione e determinate congiuntamente dal fornitore e dallutente commerciale interessato; |
11) | "prodotti e servizi accessori": prodotti e servizi offerti al consumatore prima del completamento di una transazione avviata sui servizi di intermediazione online, in aggiunta e in modo complementare rispetto al prodotto o servizio principale offerto dallutente commerciale attraverso i servizi di intermediazione online; |
12) | "mediazione": procedimento strutturato quale definito allarticolo 3, lettera a), della direttiva 2008/52/CE; |
13) | "supporto durevole": ogni strumento che permetta allutente commerciale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro e per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate. |
Articolo 3
Termini e condizioni
1. I fornitori di servizi di intermediazione online garantiscono che i loro termini e le loro condizioni:
a) | siano redatti in un linguaggio semplice e comprensibile; |
b) | siano facilmente reperibili dagli utenti commerciali in tutte le fasi del loro rapporto commerciale con il fornitore di servizi di intermediazione online, anche in fase precontrattuale; |
c) | enuncino le ragioni che giustificano le decisioni di sospendere, cessare o limitare in altro modo, in tutto o in parte, la fornitura dei servizi di intermediazione online agli utenti commerciali; |
d) | comprendano informazioni su eventuali canali di distribuzione aggiuntivi e potenziali programmi affiliati attraverso i quali i fornitori di servizi di intermediazione online possano commercializzare i prodotti e i servizi offerti dagli utenti commerciali; |
e) | contengano informazioni generali sugli effetti dei termini e delle condizioni sulla proprietà e il controllo dei diritti di proprietà intellettuale degli utenti commerciali. |
2. I fornitori di servizi di intermediazione online comunicano su supporto_durevole agli utenti commerciali interessati qualunque modifica proposta dei loro termini e delle loro condizioni.
Le modifiche proposte non devono essere applicate prima della scadenza di un termine di preavviso ragionevole e proporzionato alla natura e alla portata di tali modifiche e alle loro conseguenze per gli utenti commerciali interessati. Detto termine di preavviso deve essere di almeno 15 giorni dalla data in cui il fornitore di servizi di intermediazione online informa gli utenti commerciali delle modifiche proposte. I fornitori di servizi di intermediazione online concedono periodi di preavviso più lunghi quando ciò è necessario per consentire agli utenti commerciali di effettuare adeguamenti tecnici o commerciali per conformarsi alle modifiche.
Lutente commerciale interessato ha il diritto di risolvere il contratto con il fornitore dei servizi di intermediazione online prima della scadenza del termine di preavviso. Tale risoluzione ha effetto entro 15 giorni dal ricevimento della notifica ai sensi del primo comma, a meno che il contratto non preveda un termine più breve.
In qualsiasi momento dopo il ricevimento del preavviso ai sensi del primo comma lutente commerciale interessato può rinunciare al termine di preavviso di cui al secondo comma per mezzo di una dichiarazione scritta o di unazione chiara e affermativa.
Durante il periodo di preavviso, lofferta di nuovi beni o servizi su servizi di intermediazione online è considerata una chiara azione positiva di rinuncia al termine di preavviso, tranne nei casi in cui il termine di preavviso ragionevole e proporzionato è superiore a 15 giorni perché le modifiche dei termini e delle condizioni impongono allutente commerciale di apportare adeguamenti tecnici significativi ai propri beni o servizi. In tali casi, il fatto che lutente commerciale presenti nuovi beni e servizi non è considerato una rinuncia automatica al termine di preavviso.
3. I termini e le condizioni, o le loro disposizioni specifiche, non conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, così come le modifiche dei termini e delle condizioni, applicate da un fornitore di servizi di intermediazione online in violazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2, sono nulle e prive di validità.
4. Il termine di preavviso di cui al paragrafo 2, secondo comma, non si applica quando un fornitore di servizi di intermediazione online:
a) | è tenuto ad adempiere a un obbligo normativo o regolamentare che gli impone di modificare i suoi termini e le sue condizioni in un modo che non consente di rispettare il periodo di preavviso di cui al paragrafo 2, secondo comma |
b) | deve modificare in via eccezionale i propri termini_e_condizioni per far fronte a un pericolo imprevisto e imminente connesso alla difesa dei servizi di intermediazione online, dei suoi consumatori o di altri utenti commerciali da frodi, malware, spam, violazioni dei dati o rischi per la sicurezza informatica. |
5. I fornitori di servizi di intermediazione online garantiscono che lidentità dellutente commerciale che fornisce i beni o servizi su servizi di intermediazione online sia chiaramente visibile.
Articolo 4
Limitazione, sospensione e cessazione
1. Un fornitore di servizi di intermediazione online che decida di limitare o sospendere la fornitura dei suoi servizi di intermediazione online a un determinato utente_commerciale in relazione a singoli beni o servizi offerti da tale utente_commerciale, comunica a questultimo, preventivamente o al momento in cui la limitazione o la sospensione o prende effetto, le motivazioni di tale decisione usando un supporto_durevole.
2. Un fornitore di servizi di intermediazione online che decida di cessare completamente la fornitura dei suoi servizi di intermediazione online a un determinato utente_commerciale comunica a questultimo, almeno 30 giorni prima che la cessazione prenda effetto, le motivazioni di tale decisione usando un supporto_durevole.
3. In caso di limitazione, sospensione o cessazione, il fornitore di servizi di intermediazione online fornisce allutente commerciale lopportunità di chiarire i fatti e le circostanze nellambito del processo interno di gestione dei reclami di cui allarticolo 11. Qualora la limitazione, la sospensione o la cessazione sia revocata dal fornitore di servizi di intermediazione online, questultimo reintegra senza indugio lutente commerciale, compreso leventuale accesso allutente commerciale ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, derivanti dalluso dei pertinenti servizi di intermediazione online prima che la limitazione, la sospensione o la cessazione avesse effetto.
4. Il termine di preavviso di cui al paragrafo 2 non si applica quando un fornitore di servizi di intermediazione online:
a) | è tenuto ad adempiere a un obbligo normativo o regolamentare che gli impone di cessare re la fornitura dellinsieme dei suoi servizi di intermediazione online a un determinato utente_commerciale in un modo che non gli consente di rispettare il termine di preavviso, oppure |
b) | esercita un diritto di recesso fondato su motivi imperativi a norma del diritto nazionale in conformità con il diritto dellUnione; |
c) | può dimostrare che lutente commerciale interessato ha ripetutamente violato i termini e le condizioni applicabili, con conseguente cessazione della fornitura dellinsieme dei servizi di intermediazione online in questione. |
Nei casi in cui non si applica il termine di preavviso di cui al paragrafo 2, il prestatore di servizi di intermediazione online fornisce allutente commerciale interessato le motivazioni di tale decisione senza indebito ritardo usando un supporto_durevole.
5. Le motivazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e al secondo comma del paragrafo 4 contengono un riferimento ai fatti o alle circostanze specifici, compreso il contenuto delle notifiche di terzi, che hanno portato alla decisione del fornitore di servizi di intermediazione online, nonché un riferimento alle pertinenti ragioni di cui allarticolo 3, paragrafo 1, lettera c).
Un prestatore di servizi di intermediazione online non è tenuto a fornire una motivazione se è soggetto allobbligo normativo o regolamentare di non divulgare i fatti o le circostanze specifici oppure il riferimento alle pertinenti ragioni o se può dimostrare che lutente commerciale interessato ha ripetutamente violato i termini e le condizioni applicabili, determinando la cessazione della fornitura dellinsieme dei servizi di intermediazione online in questione.
Articolo 5
Posizionamento
1. I fornitori di servizi di intermediazione online stabiliscono nei loro termini e nelle loro condizioni i principali parametri che determinano il posizionamento e i motivi dellimportanza relativa di tali parametri principali rispetto ad altri parametri.
2. I fornitori di motori di ricerca online indicano i principali parametri che, individualmente o collettivamente, sono i più significativi per determinare il posizionamento e specificano limportanza relativa di tali parametri principali fornendo sui loro motori di ricerca online una descrizione facilmente e pubblicamente accessibile, redatta in un linguaggio semplice e comprensibile. Essi tengono aggiornata tale descrizione.
3. Qualora tra i parametri principali figuri la possibilità di influire sul posizionamento a fronte di un corrispettivo versato direttamente o indirettamente dallutente commerciale o dallutente titolare di un sito web aziendale al relativo fornitore, questultimo illustra altresì tali possibilità nonché gli effetti di detto corrispettivo sul posizionamento conformemente a quanto prescritto ai paragrafi 1 e 2.
4. Qualora il fornitore di un motore_di_ricerca_online abbia modificato lordine di posizionamento in un caso specifico o abbia rimosso un particolare sito web a seguito di una segnalazione da parte di terzi, tale fornitore offre allutente titolare di un sito web aziendale la possibilità di prendere visione del contenuto della segnalazione.
5. Le descrizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono essere tali da consentire agli utenti commerciali o agli utenti titolari di un sito web aziendale di comprendere chiaramente se, come e in quale misura il meccanismo di posizionamento tiene conto dei seguenti elementi:
a) | le caratteristiche dei beni e dei servizi offerti ai consumatori tramite i servizi di intermediazione online o il motore_di_ricerca_online; |
b) | la pertinenza di tali caratteristiche per i suddetti consumatori; |
c) | per quanto riguarda i motori di ricerca online, le caratteristiche grafiche del sito web utilizzato da utenti titolari di un sito web aziendale. |
6. I fornitori di servizi di intermediazione online e i fornitori di motori di ricerca online, nelladempiere alle prescrizioni del presente articolo, non sono tenuti a rivelare algoritmi o informazioni che, con ragionevole certezza, si tradurrebbero nella possibilità di trarre in inganno i consumatori o di arrecare loro danno attraverso la manipolazione dei risultati di ricerca. Il presente articolo lascia impregiudicata la direttiva (UE) 2016/943.
7. Per aiutare i fornitori di servizi di intermediazione online e i fornitori di motori di ricerca online a conformarsi alle prescrizioni del presente articolo e per agevolare lapplicazione di dette prescrizioni, la Commissione correda di orientamenti i requisiti in materia di trasparenza di cui al presente articolo.
Articolo 6
Prodotti e servizi accessori
Quando il fornitore di servizi di intermediazione online o soggetti terzi offrono ai consumatori prodotti_e_servizi_accessori, inclusi prodotti finanziari, tramite servizi di intermediazione online, i fornitori di servizi di intermediazione online predispongono, nei loro termini e nelle loro condizioni, una descrizione del tipo di prodotti_e_servizi_accessori offerti e indicano se e a quali condizioni lutente commerciale sia a sua volta autorizzato a offrire i propri prodotti_e_servizi_accessori attraverso i servizi di intermediazione online.
Articolo 7
Trattamento differenziato
1. I fornitori di servizi di intermediazione online inseriscono nei loro termini e nelle loro condizioni una descrizione di qualunque trattamento differenziato che riservino o possano riservare ai prodotti o ai servizi offerti ai consumatori attraverso i servizi di intermediazione online dal fornitore di servizi stesso o da utenti commerciali controllati da detto fornitore, da un lato, e ad altri utenti commerciali, dallaltro. Tale descrizione fa riferimento alle principali considerazioni di ordine economico, commerciale o giuridico per tale trattamento differenziato.
2. I fornitori di motori di ricerca online predispongono una descrizione di qualunque trattamento differenziato che riservino o possano riservare ai prodotti o ai servizi offerti ai consumatori attraverso detti motori di ricerca online dal fornitore stesso di motori di ricerca o da utenti titolari di siti web aziendali controllati da detto fornitore, da un lato, e ad altri utenti titolari di siti web aziendali, dallaltro.
3. Le descrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguarda in particolare, se del caso, qualsiasi trattamento differenziato derivante da misure specifiche adottate dal fornitore di servizi di intermediazione online o dal fornitore di motori di ricerca online, o da un suo comportamento, relativamente ai seguenti elementi:
a) | accesso che il fornitore, o gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali controllati da tale fornitore, possono avere ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, forniti dagli utenti commerciali, dagli utenti titolari di siti web aziendali o dai consumatori per luso dei servizi di intermediazione online o dei motori di ricerca online in questione o generati tramite la fornitura di tali servizi; |
b) | posizionamento o altre impostazioni applicate dal fornitore che incidono sullaccesso dei consumatori ai beni o ai servizi offerti da altri utenti commerciali tramite tali servizi di intermediazione online, o da altri utenti titolari di tali siti web aziendali tramite motori di ricerca online; |
c) | qualunque corrispettivo diretto o indiretto addebitato per luso dei servizi di intermediazione online o dei motori di ricerca online in questione; |
d) | accesso, condizioni o qualunque corrispettivo diretto o indiretto addebitato per luso di servizi, funzionalità o interfacce tecniche rilevanti per lutente commerciale o il titolare di un sito web aziendale e che sono direttamente connessi o complementari allutilizzo del servizio di intermediazione online o del motore_di_ricerca_online in questione. |
Articolo 8
Clausole contrattuali specifiche
Al fine di garantire che le relazioni contrattuali tra i fornitori di servizi di intermediazione online e gli utenti commerciali siano condotte in buona fede e con correttezza, i fornitori di servizi di intermediazione online:
a) | non impongono modifiche retroattive dei termini e delle condizioni, tranne quando sono tenuti a rispettare un obbligo normativo o regolamentare o quando le modifiche retroattive sono vantaggiose per gli utenti commerciali; |
b) | garantiscono che i loro termini e le loro condizioni includano informazioni sulle condizioni alle quali gli utenti commerciali possono risolvere la relazione contrattuale con il fornitore di servizi di intermediazione online; e |
c) | inseriscono nei loro termini e nelle loro condizioni una descrizione relativa allaccesso tecnico e contrattuale, o alla mancanza di tale accesso, per quanto riguarda le informazioni fornite o generate dallutente commerciale, che essi conservano dopo la scadenza del contratto tra il fornitore di servizi di intermediazione online e lutente commerciale. |
Articolo 9
Accesso ai dati
1. I fornitori di servizi di intermediazione online inseriscono nei loro termini e nelle loro condizioni una descrizione relativa allaccesso tecnico e contrattuale, o alla mancanza di tale accesso, da parte degli utenti commerciali ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, forniti dagli utenti commerciali o dai consumatori per luso dei servizi di intermediazione online in questione o generati tramite la fornitura di tali servizi.
2. Mediante la descrizione di cui al paragrafo 1, i fornitori di servizi di intermediazione online informano adeguatamente gli utenti commerciali in particolare dei seguenti aspetti:
a) | la possibilità o meno del fornitore di servizi di intermediazione online di accedere ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, che gli utenti commerciali o consumatori forniscono per luso dei servizi di intermediazione online in questione o generati tramite la fornitura di tali servizi e, in caso di accesso, le categorie di dati interessate e le condizioni; |
b) | la possibilità o meno di un utente_commerciale di accedere ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, da lui forniti in relazione all'uso del utente_commerciale dei servizi di intermediazione online in questione o generati tramite la fornitura di tali servizi o forniti dai consumatori dei beni e servizi dell'utente commerciale e, in caso di accesso, le categorie di dati interessate e le condizioni; |
c) | a integrazione della lettera b), la possibilità o meno di un utente_commerciale di accedere ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, anche in forma aggregata, forniti o generati mediante la fornitura di servizi di intermediazione online a tutti gli utenti commerciali e ai relativi consumatori e, in caso di accesso, le categorie di dati interessate e le condizioni; e |
d) | la fornitura o meno a terzi dei dati di cui alla lettera a), assieme a, qualora la fornitura di tali dati a terzi non sia necessaria per il corretto funzionamento dei servizi di intermediazione online, linformazione che specifica lo scopo di tale condivisione dei dati nonché le possibilità di cui dispongono gli utenti commerciali per esimersi da tale condivisione dei dati. |
3. Il presente articolo non pregiudica lapplicazione del regolamento (UE) 2016/679, della direttiva (UE) 2016/680 e della direttiva 2002/58/CE.
Articolo 10
Limitazioni allofferta di condizioni diverse mediante altri mezzi
1. Qualora, nellambito della fornitura dei loro servizi, i fornitori di servizi di intermediazione online limitino la capacità degli utenti commerciali di offrire gli stessi beni e servizi ai consumatori a condizioni diverse tramite mezzi che non siano i suddetti servizi, essi includono nei loro termini e nelle loro condizioni le ragioni di tale limitazione e le rendono facilmente accessibili al pubblico. Tra tali ragioni figurano le principali considerazioni di ordine economico, commerciale o giuridico.
2. Lobbligo di cui al paragrafo 1 non pregiudica eventuali divieti o limitazioni per quanto riguarda limposizione di simili restrizioni derivanti dallapplicazione di altri atti del diritto dellUnione o del diritto degli Stati membri conformi al diritto dellUnione e alle quali sono soggetti i fornitori di servizi di intermediazione online.
Articolo 11
Sistema interno di gestione dei reclami
1. I fornitori di servizi di intermediazione online prevedono un sistema interno di gestione dei reclami degli utenti commerciali.
Il sistema interno di gestione dei reclami deve essere facilmente accessibile e gratuito per gli utenti commerciali e garantisce che i reclami siano gestiti in un lasso di tempo ragionevole. Il sistema si basa sui principi della trasparenza e della parità di trattamento a parità di situazione, e tratta i reclami in modo proporzionato alla loro importanza e complessità. Permette agli utenti commerciali di presentare reclami direttamente al fornitore in questione in merito alle seguenti questioni:
a) | presunta inadempienza, da parte del fornitore, degli obblighi stabiliti dal presente regolamento con conseguenze per lutente commerciale che presenta un reclamo ("reclamante"); |
b) | problemi tecnologici che si ricollegano direttamente alla fornitura dei servizi di intermediazione online con conseguenze per il reclamante; |
c) | misure o comportamenti adottati dal fornitore direttamente connessi alla fornitura dei servizi di intermediazione online con conseguenze per il reclamante. |
2. Nellambito del loro sistema interno di gestione dei reclami, i fornitori di servizi di intermediazione online:
a) | prestano la debita attenzione ai reclami presentati e al necessario seguito da darvi per risolvere in modo adeguato i problemi sollevati; |
b) | trattano i reclami in modo rapido ed efficace, tenendo conto dellimportanza e della complessità dei problemi sollevati; |
c) | comunicano individualmente al reclamante lesito del processo interno di gestione dei reclami, utilizzando un linguaggio semplice e comprensibile. |
3. I fornitori di servizi di intermediazione online prevedono nei loro termini e nelle loro condizioni tutte le informazioni pertinenti relative allaccesso e al funzionamento del loro sistema interno di gestione dei reclami.
4. I fornitori di servizi di intermediazione online predispongono informazioni sul funzionamento e lefficacia del loro sistema interno di gestione dei reclami e le mettono a disposizione del pubblico. Essi verificano quanto meno annualmente le informazioni e le aggiornano, qualora si rendano necessarie modifiche significative.
Tra tali informazioni figurano il numero totale di reclami presentati, le principali tipologie di reclami, il tempo mediamente necessario per trattarli e dati aggregati relativi allesito dei reclami.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai fornitori di servizi di intermediazione online che sono piccole imprese ai sensi dellallegato della raccomandazione 2003/361/CE.
Articolo 12
mediazione
1. I fornitori di servizi di intermediazione online indicano nei loro termini e nelle loro condizioni due o più mediatori disposti a impegnarsi nel tentativo di raggiungere un accordo con gli utenti commerciali sulla risoluzione extragiudiziale di controversie che insorgano tra il fornitore e gli utenti commerciali nellambito della fornitura dei servizi di intermediazione online in questione, compresi i reclami che non è stato possibile risolvere mediante il sistema interno di gestione dei reclami di cui allarticolo 11.
I fornitori di servizi di intermediazione online possono indicare mediatori che forniscono servizi di mediazione da un luogo al di fuori dellUnione solo se vi è la certezza che gli utenti commerciali interessati non sono di fatto privati dei benefici delle garanzie giuridiche previste dal diritto dellUnione o dalla legislazione degli Stati membri per il fatto che i mediatori prestano i loro servizi al di fuori dellUnione.
2. I mediatori di cui al paragrafo 1 posseggono i seguenti requisiti:
a) | sono imparziali e indipendenti; |
b) | prestano i servizi di mediazione a prezzi sostenibili dagli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online in questione; |
c) | sono in grado di fornire servizi di mediazione nella lingua in cui sono redatti i termini e le condizioni che regolano il rapporto contrattuale tra il fornitore di servizi di intermediazione online e gli utenti commerciali in questione; |
d) | sono facilmente raggiungibili, fisicamente nel luogo di stabilimento o di residenza dellutente commerciale oppure virtualmente mediante le tecnologie di comunicazione a distanza; |
e) | sono in grado di fornire servizi di mediazione senza indebito ritardo; |
f) | hanno una conoscenza sufficiente dei rapporti commerciali tra imprese che consente loro di contribuire efficacemente al tentativo di dirimere le controversie. |
3. Malgrado il carattere volontario della mediazione, i fornitori di servizi di intermediazione online e gli utenti commerciali simpegnano in buona fede in tutti i tentativi di mediazione a norma del presente articolo.
4. I fornitori di servizi di intermediazione online sostengono una parte ragionevole dei costi totali della mediazione in ogni singolo caso. La parte ragionevole dei costi totali della mediazione è determinata in base alla proposta del mediatore, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, in particolare la fondatezza delle affermazioni delle parti della controversia, il comportamento delle parti, nonché le dimensioni e la capacità finanziaria di una parte rispetto allaltra.
5. Il tentativo di raggiungere un accordo ricorrendo alla mediazione per risolvere una controversia a norma del presente articolo non pregiudica il diritto dei fornitori di servizi di intermediazione online e degli utenti commerciali interessati di promuovere unazione giudiziaria in qualsiasi momento prima, durante o dopo il processo di mediazione.
6. Su richiesta di un utente_commerciale, prima di avviare la mediazione o durante la mediazione i fornitori di servizi di intermediazione online mettono a disposizione dellutente commerciale informazioni sul funzionamento e sullefficacia della mediazione relativamente alle loro attività.
7. Lobbligo di cui al paragrafo 1 non si applica ai fornitori di servizi di intermediazione online che sono piccole imprese ai sensi, dellallegato della raccomandazione 2003/361/CE.
Articolo 13
Mediatori specializzati
La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, incoraggia i fornitori di servizi di intermediazione online nonché le organizzazioni e le associazioni che li rappresentano a istituire, individualmente o congiuntamente, una o più organizzazioni di servizi di mediazione che soddisfino i requisiti di cui allarticolo 12, paragrafo 2, al fine specifico di agevolare la risoluzione extragiudiziale delle controversie con gli utenti commerciali, che insorgano nellambito della fornitura di servizi di intermediazione online, tenendo conto in particolare della natura transfrontaliera dei servizi di intermediazione online.
Articolo 14
Procedimenti giudiziari da parte di organizzazioni rappresentative o di associazioni e da parte degli organismi pubblici
1. Le organizzazioni e le associazioni che hanno un legittimo interesse a rappresentare gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali, come pure gli organismi pubblici istituiti negli Stati membri, hanno il diritto di adire i giudici nazionali competenti nellUnione, in conformità del diritto dello Stato membro in cui lazione è promossa, per far cessare o vietare qualsiasi caso dinadempienza delle pertinenti prescrizioni del presente regolamento da parte di fornitori di servizi di intermediazione online o di fornitori di motori di ricerca online.
2. La Commissione incoraggia gli Stati membri a scambiarsi le migliori pratiche e le informazioni sulla base dei registri degli atti illeciti che sono stati oggetto di azioni ingiuntive dinanzi ai tribunali nazionali, qualora gli organismi o le autorità pubbliche competenti abbiano istituito tali registri.
3. Le organizzazioni o le associazioni hanno il diritto di cui al paragrafo 1 soltanto se soddisfano tutti i seguenti requisiti:
a) | sono debitamente costituite secondo il diritto di uno Stato membro; |
b) | perseguono obiettivi nellinteresse collettivo di un gruppo di utenti commerciali o di utenti titolari di siti web aziendali che rappresentano in via continuativa; |
c) | non hanno scopo di lucro; |
d) | il loro processo decisionale non è indebitamente influenzato da finanziatori terzi, in particolare da fornitori di servizi di intermediazione online o da fornitori di motori di ricerca online. |
A tal fine le organizzazioni e le associazioni divulgano in maniera completa e pubblicamente le informazioni sulla loro composizione e sulle loro fonti di finanziamento.
4. Negli Stati membri in cui sono istituiti organismi pubblici, questi ultimi hanno il diritto di cui al paragrafo 1 qualora siano incaricati di difendere gli interessi collettivi di utenti commerciali o utenti titolari di siti web aziendali o di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, in conformità del diritto nazionale dello Stato membro interessato.
5. Gli Stati membri possono designare:
a) | organizzazioni o associazioni aventi sede sul loro territorio che soddisfano almeno i requisiti di cui al paragrafo 3, su richiesta di tali organizzazioni o associazioni; |
b) | organismi pubblici istituiti sul loro territorio che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 |
a cui è concesso il diritto di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e le finalità di tali organizzazioni, associazioni o organismi pubblici designati.
6. La Commissione compila un elenco delle organizzazioni, delle associazioni e degli organismi pubblici designati a norma del paragrafo 5. Tale elenco specifica le loro finalità di tali organizzazioni, associazioni o organismi di diritto pubblico. Tale elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea. Le modifiche apportate a tale elenco sono pubblicate senza indugio e, in ogni caso, ogni sei mesi è redatto e pubblicato un elenco aggiornato.
7. Gli organi giurisdizionali accettano tale elenco quale prova della capacità giuridica dellorganizzazione, dellassociazione o dellorganismo pubblico fatto salvo il diritto degli organi giurisdizionali di valutare se la finalità del reclamante giustifichi il suo intervento in un caso specifico.
8. Qualora lo Stato membro o la Commissione esprima dubbi circa il rispetto dei criteri di cui al paragrafo 3 da parte di unorganizzazione o di unassociazione, o dei criteri di cui al paragrafo 4 da parte di un organismo pubblico, lo Stato membro che ha designato tale organizzazione, associazione od organismo pubblico conformemente al paragrafo 5 svolge accertamenti al riguardo e, se del caso, ove uno o più criteri non siano rispettati, revoca la designazione.
9. Il diritto di cui al paragrafo 1 non pregiudica i diritti degli utenti commerciali e degli utenti titolari di siti web aziendali di adire i giudici nazionali competenti, in conformità del diritto dello Stato membro in cui lazione è promossa, sulla base dei diritti individuali e allo scopo di porre fine a eventuali inadempienze delle prescrizioni pertinenti del presente regolamento da parte dei fornitori di servizi di intermediazione online o dei fornitori di motori di ricerca online.
Articolo 16
Monitoraggio
La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, monitora attentamente limpatto del presente regolamento sulle relazioni tra i servizi di intermediazione online e i loro utenti commerciali e tra i motori di ricerca online e titolari di siti web aziendali. A tale fine la Commissione raccoglie informazioni pertinenti per monitorare levoluzione di tali relazioni, anche mediante la realizzazione di studi adeguati. Gli Stati membri assistono la Commissione fornendo, su richiesta, tutte le informazioni pertinenti raccolte, anche riguardo a casi specifici. Ai fini del presente articolo e dellarticolo 18, la Commissione può chiedere informazioni ai fornitori di servizi di intermediazione online.
Articolo 17
Codici di condotta
1. La Commissione incoraggia i fornitori di servizi di intermediazione online e le organizzazioni e associazioni che li rappresentano a elaborare codici di condotta, unitamente agli utenti commerciali, incluse le PMI e le organizzazioni che le rappresentano, intesi a contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, tenendo conto delle specificità dei diversi settori in cui sono forniti i servizi di intermediazione online e delle caratteristiche specifiche delle PMI.
2. La Commissione incoraggia i fornitori di motori di ricerca online e le organizzazioni e associazioni che li rappresentano a elaborare codici di condotta che siano specificamente intesi a contribuire alla corretta applicazione dellarticolo 5.
3. La Commissione incoraggia i fornitori dei servizi di intermediazione online ad adottare e applicare codici di condotta settoriali, ove tali codici di condotta settoriali esistano e siano ampiamente utilizzati.
Articolo 18
Revisione
1. Entro il 13 gennaio 2022, e successivamente ogni tre anni, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.
2. La prima valutazione del presente regolamento è svolta, in particolare, allo scopo di:
a) | stabilire se gli obblighi di cui agli articoli da 3 a 10 siano stati rispettati e quali ripercussioni abbiano avuto sulleconomia delle piattaforme online; |
b) | valutare le ripercussioni e lefficacia degli eventuali codici di condotta stabiliti per migliorare lequità e la trasparenza; |
c) | analizzare ulteriormente i problemi causati dalla dipendenza degli utenti commerciali dai servizi di intermediazione online, nonché i problemi causati dalle pratiche commerciali sleali adottate dai fornitori di servizi di intermediazione online, e determinare inoltre in che misura tali pratiche siano ancora diffuse; |
d) | esaminare se la concorrenza tra i beni o servizi offerti da un utente_commerciale e i beni o servizi offerti o controllati da un fornitore di servizi di intermediazione online costituisca concorrenza leale, e se i fornitori di servizi di intermediazione online utilizzino impropriamente informazioni privilegiate al riguardo; |
e) | valutare gli effetti del presente regolamento su eventuali squilibri a livello delle relazioni tra i fornitori di sistemi operativi e i loro utenti commerciali; |
f) | valutare se lambito di applicazione del regolamento, in particolare per quanto riguarda la definizione di "utente commerciale", sia adeguato, nel senso che non incoraggia il falso lavoro autonomo. |
La prima e le successive valutazioni stabiliscono se siano necessarie disposizioni supplementari, anche in materia di attuazione, per garantire che il contesto dellattività commerciale online nel mercato interno sia equo, prevedibile, sostenibile e sicuro. Alla luce delle valutazioni, la Commissione adotta opportune misure, che possono includere proposte legislative.
3. Gli Stati membri forniscono tutte le informazioni pertinenti in loro possesso che la Commissione può chiedere per elaborare la relazione di cui al paragrafo 1.
4. Nelleseguire la valutazione del presente regolamento, la Commissione tiene conto anche dei pareri e delle relazioni presentate dal gruppo di esperti dellosservatorio delleconomia delle piattaforme online. La Commissione tiene inoltre conto, se del caso, del contenuto e del funzionamento degli eventuali codici di condotta di cui allarticolo 17.
Articolo 19
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 12 luglio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
G. CIAMBA
(1) GU C 440 del 6.12.2018, pag. 177.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 giugno 2019.
(3) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e lesecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
(5) Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro lacquisizione, lutilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(7) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
(8) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(9) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(10) Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3).
(11) Decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 37).
(12) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura dinformazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dellinformazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
(13) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
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