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keyboard_tab REGIS - Reg. Intermediation Services 2019/1150 IT

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2019/1150 IT Art. 2 cercato: 'posizionamento' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl




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definitions:


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Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

1)

"utente commerciale": un privato che agisce nell’ambito delle proprie attività commerciali o professionali o una persona giuridica che offre beni o servizi ai consumatori tramite servizi_di_intermediazione_online per fini legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

2)

"servizi di intermediazione online": servizi che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a)

sono servizi della società dell’informazione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

b)

consentono agli utenti commerciali di offrire beni o servizi ai consumatori, con l’obiettivo di facilitare l’avvio di transazioni dirette tra tali utenti commerciali e i consumatori, a prescindere da dove sono concluse dette transazioni;

c)

sono forniti agli utenti commerciali in base a rapporti contrattuali tra il fornitore di tali servizi e gli utenti commerciali che offrono beni e servizi ai consumatori;

3)

"fornitore di servizi_di_intermediazione_online": persona fisica o giuridica che fornisce, od offre di fornire, servizi_di_intermediazione_online agli utenti commerciali;

4)

"consumatore": persona fisica che agisce per fini che esulano dall'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale di tale persona;

5)

"motore di ricerca online": un servizio digitale che consente all’utente di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web, o su tutti i siti web in una lingua particolare, sulla base di un’interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o di altro input, e che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto;

6)

"fornitore del motore_di_ricerca_online": persona fisica o giuridica che fornisce, od offre di fornire, motori di ricerca online ai consumatori;

7)

"utente titolare di sito web aziendale": persona fisica o giuridica che usa un’interfaccia online, vale a dire un software, inclusi un sito web o una parte di esso e applicazioni, incluse le applicazioni mobili, per offrire beni o servizi ai consumatori per fini legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

8)

"posizionamento": la rilevanza relativa attribuita ai beni o ai servizi offerti mediante i servizi_di_intermediazione_online, o l'importanza attribuita ai risultati della ricerca da motori di ricerca online, come illustrato, organizzato o comunicato, rispettivamente, dai fornitori di servizi_di_intermediazione_online o dai fornitori di motori di ricerca online a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione;

9)

"controllo": i diritti di proprietà di un’impresa o la capacità di esercitare un’influenza determinante sulla sua attività, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (13);

10)

"termini e condizioni": i termini e le condizioni o le specificazioni, indipendentemente dal loro titolo o dalla loro forma, determinati unilateralmente dal fornitore di servizi_di_intermediazione_online, che disciplinano il rapporto contrattuale tra il fornitore di servizi_di_intermediazione_online e gli utenti commerciali di tali servizi; tale determinazione unilaterale è valutata sulla base di una valutazione complessiva, per la quale non è di per sé determinante la dimensione relativa delle parti interessate o il fatto che si sia svolta una negoziazione o che alcune disposizioni della stessa possano essere state soggette a tale negoziazione e determinate congiuntamente dal fornitore e dall’utente commerciale interessato;

11)

"prodotti e servizi accessori": prodotti e servizi offerti al consumatore prima del completamento di una transazione avviata sui servizi_di_intermediazione_online, in aggiunta e in modo complementare rispetto al prodotto o servizio principale offerto dall’utente commerciale attraverso i servizi_di_intermediazione_online;

12)

"mediazione": procedimento strutturato quale definito all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/52/CE;

13)

"supporto durevole": ogni strumento che permetta all’utente commerciale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro e per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

1)

"utente commerciale": un privato che agisce nell’ambito delle proprie attività commerciali o professionali o una persona giuridica che offre beni o servizi ai consumatori tramite servizi_di_intermediazione_online per fini legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

2)

"servizi di intermediazione online": servizi che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a)

sono servizi della società dell’informazione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

b)

consentono agli utenti commerciali di offrire beni o servizi ai consumatori, con l’obiettivo di facilitare l’avvio di transazioni dirette tra tali utenti commerciali e i consumatori, a prescindere da dove sono concluse dette transazioni;

c)

sono forniti agli utenti commerciali in base a rapporti contrattuali tra il fornitore di tali servizi e gli utenti commerciali che offrono beni e servizi ai consumatori;

3)

"fornitore di servizi_di_intermediazione_online": persona fisica o giuridica che fornisce, od offre di fornire, servizi_di_intermediazione_online agli utenti commerciali;

4)

"consumatore": persona fisica che agisce per fini che esulano dall'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale di tale persona;

5)

"motore di ricerca online": un servizio digitale che consente all’utente di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web, o su tutti i siti web in una lingua particolare, sulla base di un’interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o di altro input, e che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto;

6)

"fornitore del motore_di_ricerca_online": persona fisica o giuridica che fornisce, od offre di fornire, motori di ricerca online ai consumatori;

7)

"utente titolare di sito web aziendale": persona fisica o giuridica che usa un’interfaccia online, vale a dire un software, inclusi un sito web o una parte di esso e applicazioni, incluse le applicazioni mobili, per offrire beni o servizi ai consumatori per fini legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

8)

"posizionamento": la rilevanza relativa attribuita ai beni o ai servizi offerti mediante i servizi_di_intermediazione_online, o l'importanza attribuita ai risultati della ricerca da motori di ricerca online, come illustrato, organizzato o comunicato, rispettivamente, dai fornitori di servizi_di_intermediazione_online o dai fornitori di motori di ricerca online a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione;

9)

"controllo": i diritti di proprietà di un’impresa o la capacità di esercitare un’influenza determinante sulla sua attività, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (13);

10)

"termini e condizioni": i termini e le condizioni o le specificazioni, indipendentemente dal loro titolo o dalla loro forma, determinati unilateralmente dal fornitore di servizi_di_intermediazione_online, che disciplinano il rapporto contrattuale tra il fornitore di servizi_di_intermediazione_online e gli utenti commerciali di tali servizi; tale determinazione unilaterale è valutata sulla base di una valutazione complessiva, per la quale non è di per sé determinante la dimensione relativa delle parti interessate o il fatto che si sia svolta una negoziazione o che alcune disposizioni della stessa possano essere state soggette a tale negoziazione e determinate congiuntamente dal fornitore e dall’utente commerciale interessato;

11)

"prodotti e servizi accessori": prodotti e servizi offerti al consumatore prima del completamento di una transazione avviata sui servizi_di_intermediazione_online, in aggiunta e in modo complementare rispetto al prodotto o servizio principale offerto dall’utente commerciale attraverso i servizi_di_intermediazione_online;

12)

"mediazione": procedimento strutturato quale definito all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/52/CE;

13)

"supporto durevole": ogni strumento che permetta all’utente commerciale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro e per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.

Articolo 5

posizionamento

1.   I fornitori di servizi_di_intermediazione_online stabiliscono nei loro termini e nelle loro condizioni i principali parametri che determinano il posizionamento e i motivi dell’importanza relativa di tali parametri principali rispetto ad altri parametri.

2.   I fornitori di motori di ricerca online indicano i principali parametri che, individualmente o collettivamente, sono i più significativi per determinare il posizionamento e specificano l’importanza relativa di tali parametri principali fornendo sui loro motori di ricerca online una descrizione facilmente e pubblicamente accessibile, redatta in un linguaggio semplice e comprensibile. Essi tengono aggiornata tale descrizione.

3.   Qualora tra i parametri principali figuri la possibilità di influire sul posizionamento a fronte di un corrispettivo versato direttamente o indirettamente dall’utente commerciale o dall’utente titolare di un sito web aziendale al relativo fornitore, quest’ultimo illustra altresì tali possibilità nonché gli effetti di detto corrispettivo sul posizionamento conformemente a quanto prescritto ai paragrafi 1 e 2.

4.   Qualora il fornitore di un motore_di_ricerca_online abbia modificato l’ordine di posizionamento in un caso specifico o abbia rimosso un particolare sito web a seguito di una segnalazione da parte di terzi, tale fornitore offre all’utente titolare di un sito web aziendale la possibilità di prendere visione del contenuto della segnalazione.

5.   Le descrizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono essere tali da consentire agli utenti commerciali o agli utenti titolari di un sito web aziendale di comprendere chiaramente se, come e in quale misura il meccanismo di posizionamento tiene conto dei seguenti elementi:

a)

le caratteristiche dei beni e dei servizi offerti ai consumatori tramite i servizi_di_intermediazione_online o il motore_di_ricerca_online;

b)

la pertinenza di tali caratteristiche per i suddetti consumatori;

c)

per quanto riguarda i motori di ricerca online, le caratteristiche grafiche del sito web utilizzato da utenti titolari di un sito web aziendale.

6.   I fornitori di servizi_di_intermediazione_online e i fornitori di motori di ricerca online, nell’adempiere alle prescrizioni del presente articolo, non sono tenuti a rivelare algoritmi o informazioni che, con ragionevole certezza, si tradurrebbero nella possibilità di trarre in inganno i consumatori o di arrecare loro danno attraverso la manipolazione dei risultati di ricerca. Il presente articolo lascia impregiudicata la direttiva (UE) 2016/943.

7.   Per aiutare i fornitori di servizi_di_intermediazione_online e i fornitori di motori di ricerca online a conformarsi alle prescrizioni del presente articolo e per agevolare l’applicazione di dette prescrizioni, la Commissione correda di orientamenti i requisiti in materia di trasparenza di cui al presente articolo.

Articolo 7

Trattamento differenziato

1.   I fornitori di servizi_di_intermediazione_online inseriscono nei loro termini e nelle loro condizioni una descrizione di qualunque trattamento differenziato che riservino o possano riservare ai prodotti o ai servizi offerti ai consumatori attraverso i servizi_di_intermediazione_online dal fornitore di servizi stesso o da utenti commerciali controllati da detto fornitore, da un lato, e ad altri utenti commerciali, dall’altro. Tale descrizione fa riferimento alle principali considerazioni di ordine economico, commerciale o giuridico per tale trattamento differenziato.

2.   I fornitori di motori di ricerca online predispongono una descrizione di qualunque trattamento differenziato che riservino o possano riservare ai prodotti o ai servizi offerti ai consumatori attraverso detti motori di ricerca online dal fornitore stesso di motori di ricerca o da utenti titolari di siti web aziendali controllati da detto fornitore, da un lato, e ad altri utenti titolari di siti web aziendali, dall’altro.

3.   Le descrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguarda in particolare, se del caso, qualsiasi trattamento differenziato derivante da misure specifiche adottate dal fornitore di servizi_di_intermediazione_online o dal fornitore di motori di ricerca online, o da un suo comportamento, relativamente ai seguenti elementi:

a)

accesso che il fornitore, o gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali controllati da tale fornitore, possono avere ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, forniti dagli utenti commerciali, dagli utenti titolari di siti web aziendali o dai consumatori per l’uso dei servizi_di_intermediazione_online o dei motori di ricerca online in questione o generati tramite la fornitura di tali servizi;

b)

posizionamento o altre impostazioni applicate dal fornitore che incidono sull’accesso dei consumatori ai beni o ai servizi offerti da altri utenti commerciali tramite tali servizi_di_intermediazione_online, o da altri utenti titolari di tali siti web aziendali tramite motori di ricerca online;

c)

qualunque corrispettivo diretto o indiretto addebitato per l’uso dei servizi_di_intermediazione_online o dei motori di ricerca online in questione;

d)

accesso, condizioni o qualunque corrispettivo diretto o indiretto addebitato per l’uso di servizi, funzionalità o interfacce tecniche rilevanti per l’utente commerciale o il titolare di un sito web aziendale e che sono direttamente connessi o complementari all’utilizzo del servizio di intermediazione online o del motore_di_ricerca_online in questione.


whereas









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