(2) I servizi_di_intermediazione_online possono essere cruciali per il successo commerciale delle imprese che utilizzano tali servizi per raggiungere i consumatori.
Al fine di sfruttare pienamente i vantaggi delleconomia delle piattaforme online, è pertanto importante che le imprese possano avere fiducia nei servizi_di_intermediazione_online con cui instaurano rapporti commerciali, in primo luogo perché lincremento delle intermediazioni delle transazioni attraverso i servizi_di_intermediazione_online, alimentati da forti effetti indiretti di rete basati su dati, conduce a un aumento della dipendenza da tali servizi degli utenti commerciali, in particolare le microimprese, piccole e medie imprese (PMI), per raggiungere i consumatori.
Dato laumento della dipendenza, i fornitori di tali servizi spesso hanno un potere contrattuale superiore, che consente loro di agire di fatto unilateralmente in un modo che può essere iniquo e quindi dannoso per gli interessi legittimi dei loro utenti commerciali e, indirettamente, anche dei consumatori dell’Unione.
Per esempio, possono imporre unilateralmente agli utenti commerciali prassi che deviano considerevolmente da un comportamento commerciale corretto o contravvengono ai principi della buona fede e della correttezza.
Il presente regolamento affronta tali frizioni potenziali nelleconomia delle piattaforme online.
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(3) I consumatori hanno accolto favorevolmente lutilizzo dei servizi_di_intermediazione_online.
Per il loro benessere è essenziale anche un ecosistema online competitivo, equo e trasparente, in cui le imprese agiscono in modo responsabile.
Il fatto di garantire la trasparenza e la fiducia nelleconomia delle piattaforme online nei rapporti tra imprese potrebbe altresì contribuire indirettamente a migliorare la fiducia dei consumatori nelleconomia delle piattaforme online.
L'impatto diretto dello sviluppo delleconomia delle piattaforme online sui consumatori sono tuttavia affrontate da altre norme del diritto dellUnione, in particolare per quanto riguarda lacquis relativo ai consumatori.
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(8) Tali norme dovrebbero anche fornire incentivi adeguati per promuovere lequità e unadeguata trasparenza, in particolare riguardo il posizionamento degli utenti titolari di siti web aziendali nei risultati di ricerca generati dai motori di ricerca online.
Allo stesso tempo, tali norme dovrebbero riconoscere e salvaguardare il notevole potenziale di innovazione dellintera economia delle piattaforme online e consentire una sana concorrenza che assicuri ai consumatori una maggiore scelta. È opportuno chiarire che il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il diritto civile nazionale, segnatamente il diritto contrattuale, nella fattispecie le norme sulla validità, la formazione, gli effetti o la risoluzione di un contratto, nella misura in cui le norme nazionali di diritto civile siano conformi al diritto dellUnione e gli aspetti pertinenti non siano contemplati dal presente regolamento.
Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di applicare le norme nazionali che vietano o sanzionano i comportamenti unilaterali o le pratiche commerciali sleali nella misura in cui gli aspetti pertinenti non sono contemplati dal presente regolamento.
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(33) La capacità di accedere e utilizzare i dati, compresi quelli personali, può consentire la creazione di valore rilevante nelleconomia delle piattaforme online, sia in linea generale sia per gli utenti commerciali e i servizi_di_intermediazione_online interessati.
Di conseguenza, è importante che i fornitori di servizi_di_intermediazione_online forniscano agli utenti commerciali una chiara descrizione di portata, natura e condizioni del loro accesso a determinate categorie di dati e del loro utilizzo.
La descrizione dovrebbe essere proporzionata e dovrebbe riferirsi alle condizioni di accesso generali, e non comportare la necessità di identificare esaustivamente i dati effettivi, o le categorie dei dati.
Tuttavia, è altresì possibile includere nella descrizione alcuni tipi di dati effettivi che potrebbero essere altamente rilevanti per gli utenti commerciali, nonché le condizioni specifiche che ne regolano laccesso.
Tali dati potrebbero comprendere valutazioni e recensioni raccolte dagli utenti commerciali sui servizi_di_intermediazione_online.
Nel complesso, la descrizione dovrebbe consentire agli utenti commerciali di comprendere se possono utilizzare dati per migliorare la loro creazione di valore, eventualmente anche ricorrendo ai servizi di dati di terze parti.
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(44) Vari fattori, come i mezzi finanziari limitati, il timore di ritorsioni e la scelta esclusiva del diritto e del foro imposta nei termini e nelle condizioni, possono limitare lefficacia delle possibilità di ricorso giudiziale esistenti, particolarmente quelle che richiedono agli utenti commerciali o agli utenti titolari di siti web aziendali di agire individualmente e palesando la propria identità.
Per garantire lefficace applicazione del presente regolamento, si dovrebbe accordare alle organizzazioni e alle associazioni che rappresentano gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali come pure determinati organismi pubblici istituiti negli Stati membri, la possibilità di adire i giudici nazionali in conformità con il diritto nazionale, compresi i requisiti procedurali nazionali.
Tali azioni giudiziarie nazionali dovrebbero mirare a bloccare o proibire le violazioni delle norme stabilite nel presente regolamento e a prevenire futuri danni che potrebbero compromettere le relazioni commerciali sostenibili nelleconomia delle piattaforme online.
Al fine di garantire che tali organizzazioni o associazioni esercitino effettivamente e in modo appropriato tale diritto esse dovrebbero soddisfare determinati criteri.
In particolare, devono essere debitamente istituite secondo il diritto di uno Stato membro, non avere scopo di lucro e perseguire i loro obiettivi in via continuativa.
Tali prescrizioni dovrebbero impedire eventuali costituzioni ad hoc di organizzazioni o associazioni ai fini di una o più azioni specifiche oppure a scopo di lucro.
Inoltre, si dovrebbe garantire che non vi sia unindebita influenza da parte di fornitori terzi di finanziamenti sul processo decisionale di tali organizzazioni o associazioni.
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(47) La Commissione dovrebbe monitorare costantemente lapplicazione del presente regolamento in stretta collaborazione con gli Stati membri.
In questo contesto, la Commissione dovrebbe mirare a creare unampia rete di scambio di informazioni facendo leva su pertinenti organismi di esperti, su centri di eccellenza e sullOsservatorio sulleconomia delle piattaforme online.
Gli Stati membri dovrebbero, su richiesta, fornire alla Commissione tutte le informazioni pertinenti di cui dispongono in questo contesto.
Infine, questo esercizio dovrebbe beneficiare della maggiore trasparenza generale nelle relazioni commerciali tra utenti commerciali e fornitori di servizi_di_intermediazione_online e tra gli utenti titolari di siti web aziendali e i motori di ricerca online che il presente regolamento mira a realizzare.
Per svolgere efficacemente i compiti di monitoraggio e revisione di cui al presente regolamento, la Commissione dovrebbe adoperarsi per raccogliere informazioni dai fornitori di servizi_di_intermediazione_online.
I fornitori di servizi_di_intermediazione_online dovrebbero cooperare in buona fede per facilitare la raccolta di tali dati, ove applicabile.
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(49) La Commissione dovrebbe valutare periodicamente il presente regolamento e monitorarne attentamente gli effetti sulleconomia delle piattaforme online, in particolare per stabilire la necessità di modificarlo alla luce degli sviluppi tecnologici o commerciali pertinenti.
Tale valutazione dovrebbe includere gli effetti sugli utenti commerciali che potrebbero derivare dalluso generalizzato della scelta esclusiva del diritto e del foro imposta nei termini e nelle condizioni unilateralmente determinati dal fornitore dei servizi_di_intermediazione_online.
Per ottenere una visione ampia degli sviluppi del settore, la valutazione dovrebbe tenere conto delle esperienze degli Stati membri e dei portatori di interessi in questione.
Il gruppo di esperti dellosservatorio delleconomia delle piattaforme online, istituito in conformità della decisione C(2018)2393 della Commissione, svolge un ruolo fondamentale nel fornire informazioni ai fini della valutazione del presente regolamento da parte della Commissione.
La Commissione dovrebbe pertanto tenere debitamente conto dei pareri e delle relazioni che il gruppo le presenta.
A seguito della valutazione, la Commissione dovrebbe adottare misure adeguate.
Ulteriori misure, anche di natura legislativa, possono essere appropriate se e nei casi in cui le disposizioni del presente regolamento si rivelassero insufficienti per affrontare adeguatamente squilibri e pratiche commerciali sleali persistenti nel settore.
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