keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT
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- 1 Articolo 29 Inosservanza
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
CAPO II
GATEKEEPER
CAPO III
PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ
CAPO IV
INDAGINE DI MERCATO
CAPO V
POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- gatekeeper
- servizio di piattaforma di base
- servizio della società dell'informazione
- settore digitale
- servizi di intermediazione online
- motore di ricerca online
- servizio di social network online
- servizio di piattaforma per la condivisione di video
- servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero
- sistema operativo
- browser web
- assistente virtuale
- servizi di cloud computing
- negozi di applicazioni software
- applicazione software
- servizio di pagamento
- servizio tecnico che supporta servizi di pagamento
- sistema di pagamento per gli acquisti in-app
- servizio di identificazione
- utente finale
- utente commerciale
- posizionamento
- risultati di ricerca
- dati
- dati personali
- dati non personali
- impresa
- controllo
- interoperabilità
- fatturato
- profilazione
- consenso
- organo giurisdizionale nazionale
- inosservanza 9
- decisione 9
- articolo 8
- relativa 7
- adottare 5
- gatekeeper 5
- norma 5
- misure 4
- constatazioni 3
- paragrafo 3
- preliminari 3
- la 2
- adottato 2
- atto 2
- fine 2
- esecuzione 2
- procedimenti 2
- interessato 2
- adottate 1
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- rispondere 1
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- garantire 1
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- chiarimenti 1
- parti 1
- fornire 1
- adeguato 1
- termine 1
- porre 1
- ingiunge 1
- conformità 1
- nella 1
- apertura 1
- illustra 1
- adottata 1
Articolo 29
Inosservanza
1. La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce la sua constatazione di inosservanza («decisione relativa all'inosservanza») se constata che un gatekeeper non rispetta una o più dei seguenti elementi:
a) | ciascuno degli obblighi sanciti dall'articolo 5, 6 o 7; |
b) | le misure specificate dalla Commissione in una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2; |
c) | i rimedi imposti a norma dell'articolo 18, paragrafo 1; |
d) | le misure provvisorie disposte a norma dell'articolo 24; o |
e) | gli impegni resi giuridicamente vincolanti a norma dell'articolo 25. |
Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.
2. La Commissione si adopera per adottare la decisione relativa all'inosservanza entro 12 mesi dall'apertura di procedimenti a norma dell'articolo 20.
3. Prima di adottare la decisione relativa all'inosservanza la Commissione comunica al gatekeeper interessato le proprie constatazioni preliminari. In tali constatazioni preliminari la Commissione illustra le misure che sta valutando di adottare o che ritiene debbano essere adottate dal gatekeeper interessato al fine di rispondere in maniera efficace alle constatazioni preliminari.
4. Qualora intenda adottare una decisione relativa all'inosservanza, la Commissione può consultare terze parti.
5. Nella decisione relativa all'inosservanza la Commissione ingiunge al gatekeeper di porre fine all'inosservanza entro un termine adeguato e di fornire chiarimenti su come intende conformarsi a tale decisione.
6. Il gatekeeper fornisce alla Commissione la descrizione delle misure che ha adottato per garantire la conformità alla decisione relativa all'inosservanza.
7. Se decide di non adottare una decisione relativa all'inosservanza, la Commissione chiude i procedimenti mediante decisione.
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