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keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT

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2022/1925 IT cercato: 'terze' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 6

Obblighi dei gatekeeper che potranno essere oggetto di ulteriori specifiche a norma dell'articolo 8

1.   Il gatekeeper soddisfa tutti gli obblighi di cui al presente articolo con riguardo a ciascuno dei propri servizi di piattaforma di base elencati nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9.

2.   Il gatekeeper non utilizza, in concorrenza con gli utenti commerciali, dati non accessibili al pubblico generati o forniti da tali utenti commerciali nel quadro del loro utilizzo dei pertinenti servizi di piattaforma di base o dei servizi forniti contestualmente o in ausilio ai pertinenti servizi di piattaforma di base, compresi i dati generati o forniti dai clienti di tali utenti commerciali.

Ai fini del primo comma, i dati non accessibili al pubblico comprendono tutti i dati aggregati e non aggregati generati dagli utenti commerciali che possono essere ricavati o raccolti attraverso le attività commerciali degli utenti commerciali o dei loro clienti, compresi i dati relativi a click, ricerche e visualizzazioni e i dati vocali, relativi ai pertinenti servizi di piattaforma di base o ai servizi forniti contestualmente o in ausilio ai pertinenti servizi di piattaforma di base del gatekeeper.

3.   Il gatekeeper consente, anche a livello tecnico, agli utenti finali, di disinstallare con facilità qualsiasi applicazione_software presente nel sistema_operativo del gatekeeper, fatta salva la possibilità per tale gatekeeper di limitare tale disinstallazione in relazione alle applicazioni software essenziali per il funzionamento del sistema_operativo o del dispositivo e la cui fornitura come applicazioni software autonome (standalone) di terzi è impossibile a livello tecnico.

Il gatekeeper consente, anche a livello tecnico, agli utenti finali di modificare facilmente le impostazioni predefinite del sistema_operativo, assistente_virtuale e browser_web del gatekeeper che indirizzano od orientano gli utenti finali verso prodotti o servizi forniti dal gatekeeper. Ciò include la richiesta, rivolta agli utenti finali al momento del loro primo utilizzo di un motore_di_ricerca_online, di un assistente_virtuale o di un browser_web del gatekeeper elencati nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, di scegliere, da un elenco dei principali fornitori di servizi disponibili, il motore_di_ricerca_online, l' assistente_virtuale o il browser_web verso cui il sistema_operativo del gatekeeper indirizza od orienta in maniera predefinita gli utenti, e il motore_di_ricerca_online al quale l' assistente_virtuale e il browser_web del gatekeeper indirizzano od orientano in maniera predefinita gli utenti.

4.   Il gatekeeper consente, anche a livello tecnico, l'installazione e l'uso effettivo di applicazioni software o di negozi_di_applicazioni_software di terzi che utilizzano il suo sistema_operativo o che sono interoperabili con esso e consente l'accesso a tali applicazioni software o negozi_di_applicazioni_software con mezzi diversi dai pertinenti servizi di piattaforma di base di tale gatekeeper. Il gatekeeper, se del caso, non impedisce che le applicazioni software scaricate o i negozi_di_applicazioni_software di terzi chiedano agli utenti finali di decidere se desiderano impostare come predefiniti tale applicazione_software scaricata o tale negozio di applicazioni software. Il gatekeeper consente, a livello tecnico, agli utenti finali che decidono di impostare come predefiniti tale applicazione_software scaricata o tale negozio di applicazioni software di effettuare facilmente tale modifica.

Il gatekeeper ha facoltà di adottare misure volte a garantire che le applicazioni software o i negozi_di_applicazioni_software di terzi non presentino rischi per l'integrità dell'hardware o del sistema_operativo fornito dal gatekeeper, a condizione che tali misure non vadano oltre quanto strettamente necessario e proporzionato e siano debitamente giustificate dal gatekeeper.

Inoltre, il gatekeeper ha la facoltà di applicare misure e impostazioni diverse dalle impostazioni predefinite, che permettano agli utenti finali di proteggere efficacemente la sicurezza in relazione ad applicazioni software o negozi_di_applicazioni_software di terzi, a condizione che tali misure e impostazioni diverse dalle impostazioni predefinite non vadano oltre quanto strettamente necessario e proporzionato e siano debitamente giustificate dal gatekeeper.

5.   Il gatekeeper non garantisce un trattamento più favorevole, in termini di posizionamento e relativi indicizzazione e crawling, ai servizi e prodotti offerti dal gatekeeper stesso rispetto a servizi o prodotti analoghi di terzi. Il gatekeeper applica condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie a tale posizionamento.

6.   Il gatekeeper non limita a livello tecnico o in altra maniera la possibilità per gli utenti finali di passare, e di abbonarsi, a servizi e applicazioni software diversi, cui hanno accesso avvalendosi dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper; ciò vale anche per la scelta dei servizi di accesso a internet da parte degli utenti finali.

7.   Il gatekeeper consente, a titolo gratuito, ai fornitori di servizi e ai fornitori di hardware l'effettiva interoperabilità, nonché l'accesso ai fini dell' interoperabilità, con le stesse componenti hardware e software che sono disponibili per i servizi o l'hardware forniti dal gatekeeper e alle quali si accede o che sono controllate tramite il sistema_operativo o l' assistente_virtuale elencati nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9. Inoltre, il gatekeeper consente, a titolo gratuito, agli utenti commerciali e ai fornitori alternativi di servizi forniti contestualmente o in ausilio ai servizi di piattaforma di base, l'effettiva interoperabilità, nonché l'accesso ai fini dell' interoperabilità, con lo stesso sistema_operativo e le stesse componenti hardware o software che sono disponibili per il gatekeeper, o da esso utilizzati, al momento della fornitura di tali servizi, a prescindere dal fatto che tali componenti siano parte del sistema_operativo.

Il gatekeeper ha facoltà di adottare misure strettamente necessarie e proporzionate volte a garantire che l' interoperabilità non comprometta l'integrità del sistema_operativo, dell' assistente_virtuale e delle componenti hardware o software fornite dal gatekeeper, a condizione che tali misure siano debitamente giustificate dal gatekeeper.

8.   Il gatekeeper fornisce a inserzionisti ed editori, nonché a terzi autorizzati da inserzionisti ed editori, su loro richiesta e a titolo gratuito, l'accesso ai propri strumenti di misurazione delle prestazioni e i dati necessari agli inserzionisti e agli editori affinché possano effettuare una verifica indipendente dell'offerta di spazio pubblicitario, compresi dati aggregati e non aggregati. Tali dati sono forniti in modo da consentire agli inserzionisti e agli editori di utilizzare i propri strumenti di verifica e misurazione per valutare le prestazioni dei servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper.

9.   Il gatekeeper fornisce, su richiesta e a titolo gratuito, agli utenti finali e a terzi autorizzati da un utente_finale l'effettiva portabilità dei dati forniti dall' utente_finale o generati mediante l'attività dell' utente_finale nel contesto dell’utilizzo del pertinente servizio_di_piattaforma_di_base, anche fornendo a titolo gratuito strumenti per agevolare l'effettivo esercizio di tale portabilità dei dati, nonché fornendo un accesso continuo e in tempo reale a tali dati.

10.   Il gatekeeper fornisce a titolo gratuito agli utenti commerciali e a terzi autorizzati da un utente_commerciale, su richiesta, un accesso efficace, di elevata qualità, continuo e in tempo reale a dati aggregati e non aggregati, compresi i dati personali, e garantisce alle stesse condizioni l'uso di tali dati, che sono forniti o generati nel contesto dell'uso dei pertinenti servizi di piattaforma di base o dei servizi forniti contestualmente o in ausilio ai pertinenti servizi di piattaforma di base da parte di tali utenti commerciali e degli utenti finali che si avvalgono di prodotti o servizi forniti da tali utenti commerciali. Quanto ai dati personali, il gatekeeper fornisce tale accesso ai dati personali e ne garantisce l'uso solo se i dati sono direttamente connessi con l'uso effettuato dagli utenti finali in relazione ai prodotti o servizi offerti dal pertinente utente_commerciale mediante il pertinente servizio_di_piattaforma_di_base e nel caso in cui gli utenti finali accettano tale condivisione esprimendo il suo consenso.

11.   Il gatekeeper garantisce alle imprese terze che forniscono motori di ricerca online, su loro richiesta, l'accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie a dati relativi a posizionamento, ricerca, click e visualizzazione per quanto concerne le ricerche gratuite e a pagamento generate dagli utenti finali sui suoi motori di ricerca online. I  dati relativi a ricerca, click e visualizzazione che costituisce dati personali sono resi anonimi.

12.   Il gatekeeper applica condizioni generali eque, ragionevoli e non discriminatorie per l'accesso degli utenti commerciali ai propri negozi_di_applicazioni_software, motori di ricerca online e servizi di social network online elencati nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9.

A tal fine, il gatekeeper pubblica le condizioni generali di accesso, compreso un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie.

La Commissione valuta se le condizioni generali di accesso pubblicate sono conformi al presente paragrafo.

13.   Il gatekeeper si astiene dal dotarsi di condizioni generali di risoluzione della fornitura di un servizio_di_piattaforma_di_base che non siano proporzionate. Il gatekeeper garantisce che le condizioni di risoluzione possano essere esercitate senza indebite difficoltà.

Articolo 19

Indagine di mercato su nuovi servizi e nuove pratiche

1.   La Commissione può procedere a un'indagine di mercato al fine di valutare se è opportuno aggiungere uno o più servizi del settore_digitale all'elenco di servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2, o al fine di individuare pratiche che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o che sono sleali e che non sono affrontate in maniera efficace dal presente regolamento. Nella sua valutazione la Commissione tiene conto di tutti i risultati pertinenti dei procedimenti a norma degli articoli 101 e 102 TFUE in materia di mercati digitali, nonché di ogni altro sviluppo pertinente.

2.   Nel condurre un'indagine di mercato in conformità del paragrafo 1, la Commissione può consultare terze parti, ivi compresi utenti commerciali e utenti finali di servizi del settore_digitale oggetto di indagine nonché utenti commerciali e utenti finali sottoposti a pratiche che sono oggetto di indagine.

3.   La Commissione pubblica le sue conclusioni in una relazione entro 18 mesi dalla data di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a).

Tale relazione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio e, ove opportuno, è accompagnata:

a)

da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento volta a inserire altri servizi del settore_digitale nell'elenco dei servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2), o a introdurre nuovi obblighi al capo III; o

b)

da un progetto di atto delegato che integri il presente regolamento per quanto concerne gli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6, o da un progetto di atto delegato che modifichi o integri il presente regolamento per quanto concerne gli obblighi sanciti dall'articolo 7, come previsto dall'articolo 12.

Se del caso, la proposta legislativa di modifica del presente regolamento di cui alla lettera a) del secondo comma può anche proporre di eliminare servizi esistenti dall'elenco dei servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2), o di eliminare obblighi esistenti dall'articolo 5, 6 o 7.

CAPO V

POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO

Articolo 29

Inosservanza

1.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce la sua constatazione di inosservanza («decisione relativa all'inosservanza») se constata che un gatekeeper non rispetta una o più dei seguenti elementi:

a)

ciascuno degli obblighi sanciti dall'articolo 5, 6 o 7;

b)

le misure specificate dalla Commissione in una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2;

c)

i rimedi imposti a norma dell'articolo 18, paragrafo 1;

d)

le misure provvisorie disposte a norma dell'articolo 24; o

e)

gli impegni resi giuridicamente vincolanti a norma dell'articolo 25.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

2.   La Commissione si adopera per adottare la decisione relativa all'inosservanza entro 12 mesi dall'apertura di procedimenti a norma dell'articolo 20.

3.   Prima di adottare la decisione relativa all'inosservanza la Commissione comunica al gatekeeper interessato le proprie constatazioni preliminari. In tali constatazioni preliminari la Commissione illustra le misure che sta valutando di adottare o che ritiene debbano essere adottate dal gatekeeper interessato al fine di rispondere in maniera efficace alle constatazioni preliminari.

4.   Qualora intenda adottare una decisione relativa all'inosservanza, la Commissione può consultare terze parti.

5.   Nella decisione relativa all'inosservanza la Commissione ingiunge al gatekeeper di porre fine all'inosservanza entro un termine adeguato e di fornire chiarimenti su come intende conformarsi a tale decisione.

6.   Il gatekeeper fornisce alla Commissione la descrizione delle misure che ha adottato per garantire la conformità alla decisione relativa all'inosservanza.

7.   Se decide di non adottare una decisione relativa all'inosservanza, la Commissione chiude i procedimenti mediante decisione.


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