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2022/1925 IT cercato: 'inosservanza' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 5

Obblighi dei gatekeeper

1.   Il gatekeeper soddisfa tutti gli obblighi di cui al presente articolo con riguardo a ciascuno dei propri servizi di piattaforma di base elencati nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9.

2.   Il gatekeeper:

a)

non tratta, ai fini della fornitura di servizi pubblicitari online, i dati personali degli utenti finali che utilizzano servizi di terzi che si avvalgono di servizi di piattaforma di base del gatekeeper;

b)

non combina dati personali provenienti dal pertinente servizio_di_piattaforma_di_base con dati personali provenienti da altri servizi di piattaforma di base o da eventuali ulteriori servizi forniti dal gatekeeper o con dati personali provenienti da servizi di terzi;

c)

non utilizza in modo incrociato dati personali provenienti dal pertinente servizio_di_piattaforma_di_base in altri servizi forniti separatamente dal gatekeeper, compresi altri servizi di piattaforma di base, e viceversa; e

d)

non fa accedere con registrazione gli utenti finali ad altri servizi del gatekeeper al fine di combinare dati personali,

a meno che sia stata presentata all' utente_finale la scelta specifica e quest'ultimo abbia dato il proprio consenso ai sensi dell'articolo 4, punto 11), e dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/679.

Se l' utente_finale ha negato o revocato il consenso prestato ai fini del primo comma, il gatekeeper non ripete la sua richiesta di consenso per la stessa finalità più di una volta nell'arco di un anno.

Il presente paragrafo lascia impregiudicata la possibilità per il gatekeeper di avvalersi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), del regolamento (UE) 2016/679, se del caso.

3.   Il gatekeeper non impedisce agli utenti commerciali di offrire gli stessi prodotti o servizi agli utenti finali attraverso servizi_di_intermediazione_online di terzi o attraverso il proprio canale di vendita diretta online a prezzi o condizioni diversi da quelli offerti attraverso i servizi_di_intermediazione_online del gatekeeper.

4.   Il gatekeeper consente agli utenti commerciali, a titolo gratuito, di comunicare e promuovere offerte, anche a condizioni diverse, agli utenti finali acquisiti attraverso il proprio servizio_di_piattaforma_di_base o attraverso altri canali, e di stipulare contratti con tali utenti finali, a prescindere dal fatto che, a tal fine, essi si avvalgano dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper.

5.   Il gatekeeper consente agli utenti finali di accedere a contenuti, abbonamenti, componenti o altri elementi e di utilizzarli attraverso i suoi servizi di piattaforma di base avvalendosi dell' applicazione_software di un utente_commerciale, anche se tali utenti finali hanno acquistato tali elementi dall' utente_commerciale in questione senza utilizzare i servizi di piattaforma di base del gatekeeper.

6.   Il gatekeeper non impedisce né limita, direttamente o indirettamente, la possibilità per gli utenti commerciali o gli utenti finali di sollevare questioni in materia di inosservanza del pertinente diritto dell'Unione o del diritto nazionale da parte del gatekeeper presso qualsiasi autorità pubblica competente, compresi gli organi giurisdizionali nazionali, per quanto riguarda le pratiche del gatekeeper. Ciò lascia impregiudicato il diritto degli utenti commerciali e dei gatekeeper di fissare nei loro accordi le condizioni d'uso dei meccanismi legittimi di gestione dei reclami.

7.   Il gatekeeper non impone agli utenti finali di utilizzare, o agli utenti commerciali di utilizzare, offrire o essere interoperabili con un servizio_di_identificazione, un motore di rendering dei browser_web o un servizio_di_pagamento, o servizi tecnici funzionali alla fornitura dei servizi di pagamento, quali i sistemi di pagamento per gli acquisti in-app, di tale gatekeeper nel contesto dei servizi forniti dagli utenti commerciali che si avvalgono dei servizi di piattaforma di base di tale gatekeeper.

8.   Il gatekeeper non impone agli utenti commerciali o agli utenti finali l'abbonamento o l'iscrizione a qualsiasi ulteriore servizio_di_piattaforma_di_base elencato nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, o che raggiunge le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), quale condizione per poter utilizzare, accedere, registrarsi o iscriversi a uno dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper inserito nell'elenco a norma del medesimo articolo.

9.   Il gatekeeper fornisce a ogni inserzionista cui eroga servizi pubblicitari online, o a terzi autorizzati dagli inserzionisti, su richiesta dell'inserzionista, informazioni su base giornaliera e a titolo gratuito relative a ogni annuncio pubblicitario pubblicato dall'inserzionista, per quanto riguarda:

a)

il prezzo e le commissioni pagati da tale inserzionista, incluse eventuali trattenute e sovrapprezzi, per ciascuno dei pertinenti servizi pubblicitari online forniti dal gatekeeper;

b)

la remunerazione percepita dall'editore, incluse eventuali trattenute e sovrapprezzi, fatto salvo il consenso dell'editore; e

c)

i parametri di calcolo di ogni prezzo, commissione e remunerazione.

Nel caso in cui un editore non presti il proprio consenso alla condivisione delle informazioni relative alla remunerazione percepita di cui al primo comma, lettera b), il gatekeeper fornisce gratuitamente a ciascun inserzionista informazioni sulla remunerazione media giornaliera percepita da tale editore, comprese eventuali detrazioni e sovrapprezzi, per gli annunci pubblicitari in questione.

10.   Il gatekeeper fornisce a ogni editore cui eroga servizi pubblicitari online, o a terzi autorizzati dagli editori, su richiesta dell'editore, informazioni su base giornaliera e a titolo gratuito relative a ogni annuncio pubblicitario che appare nello spazio pubblicitario dell'editore, per quanto riguarda:

a)

la remunerazione percepita e le commissioni pagate da tale editore, incluse eventuali trattenute e sovrapprezzi, per ciascuno dei pertinenti servizi pubblicitari online forniti dal gatekeeper;

b)

il prezzo pagato dall'inserzionista, incluse eventuali trattenute e sovrapprezzi, fatto salvo il consenso dell'inserzionista; e

c)

i parametri di calcolo di ogni prezzo e remunerazione.

Nel caso in cui un inserzionista non presti il proprio consenso alla condivisione delle informazioni, il gatekeeper fornisce gratuitamente a ciascun editore informazioni sul prezzo medio giornaliero pagato da tale inserzionista, comprese eventuali detrazioni e sovrapprezzi, per gli annunci pubblicitari in questione.

Articolo 18

Indagine di mercato su un'inosservanza sistematica

1.   La Commissione può condurre un'indagine di mercato allo scopo di accertare se un gatekeeper si sia reso responsabile di inosservanza sistematica. La Commissione conclude tale indagine di mercato entro 12 mesi dalla data di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a). Se l'indagine di mercato dimostra che il gatekeeper ha violato sistematicamente uno o più obblighi di cui agli articoli 5, 6 o 7 e ha mantenuto, rafforzato o ampliato la sua posizione di gatekeeper in relazione ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che impone a tale gatekeeper qualsiasi rimedio comportamentale o strutturale proporzionato e necessario per garantire l'effettivo rispetto del presente regolamento. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

2.   Il rimedio imposto in conformità del paragrafo 1 del presente articolo può includere, nella misura in cui tale rimedio sia proporzionato e necessario al fine di mantenere o ripristinare l'equità e la contendibilità influenzate dall'inosservanza sistematica, il divieto, per un periodo limitato, che il gatekeeper possa avviare una concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 riguardante i servizi di piattaforma di base o gli altri servizi forniti nel settore_digitale o servizi che consentano la raccolta di dati interessati dall'inosservanza sistematica.

3.   Si considera che un gatekeeper abbia violato sistematicamente gli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7 se la Commissione ha emesso nei confronti di un gatekeeper almeno tre decisioni relative all'inosservanza, a norma dell'articolo 29, in relazione a uno dei suoi servizi di piattaforma di base entro un periodo di otto anni precedente l'adozione della decisione di avvio di un'indagine di mercato in vista dell'eventuale adozione di una decisione a norma del presente articolo.

4.   La Commissione comunica al gatekeeper interessato le proprie constatazioni preliminari entro sei mesi dalla data di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a). La Commissione spiega nelle sue constatazioni preliminari se ritiene in via preliminare che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e quale rimedio o quali rimedi ritiene, in via preliminare, necessari e proporzionati.

5.   Per consentire ai terzi interessati di presentare efficacemente osservazioni, la Commissione pubblica, contestualmente alla comunicazione al gatekeeper delle sue constatazioni preliminari in conformità del paragrafo 4 o appena possibile successivamente, una sintesi non riservata del caso e dei rimedi che sta valutando di imporre. La Commissione specifica un arco temporale ragionevole entro il quale presentare tali osservazioni.

6.   Qualora intenda adottare una decisione a norma del paragrafo 1 del presente articolo rendendo vincolanti gli impegni che il gatekeeper offre di assumersi in conformità dell'articolo 25, la Commissione pubblica una sintesi non riservata del caso e del contenuto principale degli impegni. I terzi interessati possono presentare le proprie osservazioni entro un arco temporale ragionevole fissato dalla Commissione.

7.   Nel corso dell'indagine di mercato, la Commissione può prorogarne la durata se tale proroga è giustificata da motivi oggettivi e proporzionata. La proroga può applicarsi al termine entro il quale la Commissione deve presentare le sue constatazioni preliminari o al termine per l'adozione della decisione finale. La durata totale della proroga o delle proroghe a norma del presente paragrafo non supera i sei mesi.

8.   Al fine di garantire l'effettivo adempimento da parte del gatekeeper dei suoi obblighi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 7, la Commissione riesamina periodicamente i rimedi imposti ai sensi dei paragrafi 1 e 2. La Commissione ha il diritto di modificare tali rimedi se, a seguito di una nuova indagine di mercato, rileva che non sono efficaci.

Articolo 24

Misure provvisorie

Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per gli utenti commerciali o gli utenti finali dei gatekeeper, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che dispone misure provvisorie nei confronti del gatekeeper, ove constati prima facie la sussistenza di un'infrazione dell'articolo 5, 6 o 7. Tale atto di esecuzione è adottato solo nel contesto di procedimenti aperti in vista dell'eventuale adozione di una decisione relativa all'inosservanza a norma dell'articolo 29, paragrafo 1. È applicabile solo per un determinato periodo di tempo e può, se necessario e opportuno, essere rinnovato. Detto atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

Articolo 27

Informazioni fornite da terzi

1.   Qualsiasi soggetto terzo, ivi compresi utenti commerciali, concorrenti o utenti finali dei servizi di piattaforma di base elencati nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, nonché i relativi rappresentanti, può informare l'autorità nazionale competente dello Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, o la Commissione direttamente, in merito a pratiche o comportamenti dei gatekeeper che rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

2.   L'autorità nazionale competente dello Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, e la Commissione hanno piena discrezionalità per quanto riguarda le misure opportune e non hanno alcun obbligo di dare seguito alle informazioni ricevute.

3.   Qualora determini, sulla base delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 del presente articolo, che potrebbe sussistere un problema di inosservanza del presente regolamento, l'autorità nazionale competente dello Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, trasferisce tale informazione alla Commissione.

Articolo 29

inosservanza

1.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce la sua constatazione di inosservanza («decisione relativa all'inosservanza») se constata che un gatekeeper non rispetta una o più dei seguenti elementi:

a)

ciascuno degli obblighi sanciti dall'articolo 5, 6 o 7;

b)

le misure specificate dalla Commissione in una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2;

c)

i rimedi imposti a norma dell'articolo 18, paragrafo 1;

d)

le misure provvisorie disposte a norma dell'articolo 24; o

e)

gli impegni resi giuridicamente vincolanti a norma dell'articolo 25.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

2.   La Commissione si adopera per adottare la decisione relativa all'inosservanza entro 12 mesi dall'apertura di procedimenti a norma dell'articolo 20.

3.   Prima di adottare la decisione relativa all'inosservanza la Commissione comunica al gatekeeper interessato le proprie constatazioni preliminari. In tali constatazioni preliminari la Commissione illustra le misure che sta valutando di adottare o che ritiene debbano essere adottate dal gatekeeper interessato al fine di rispondere in maniera efficace alle constatazioni preliminari.

4.   Qualora intenda adottare una decisione relativa all'inosservanza, la Commissione può consultare terze parti.

5.   Nella decisione relativa all'inosservanza la Commissione ingiunge al gatekeeper di porre fine all'inosservanza entro un termine adeguato e di fornire chiarimenti su come intende conformarsi a tale decisione.

6.   Il gatekeeper fornisce alla Commissione la descrizione delle misure che ha adottato per garantire la conformità alla decisione relativa all'inosservanza.

7.   Se decide di non adottare una decisione relativa all'inosservanza, la Commissione chiude i procedimenti mediante decisione.

Articolo 30

Ammende

1.   Nella decisione relativa all'inosservanza la Commissione può irrogare a un gatekeeper ammende il cui importo non supera il 10 % del fatturato totale di quest'ultimo realizzato a livello mondiale nel corso del precedente esercizio finanziario se constata che il gatekeeper, intenzionalmente o per negligenza, non rispetta:

a)

ciascuno degli obblighi stabiliti agli articoli 5, 6 e 7;

b)

le misure specificate dalla Commissione in una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2;

c)

i rimedi imposti a norma dell'articolo 18, paragrafo 1;

d)

le misure provvisorie disposte a norma dell'articolo 24; o

e)

gli impegni resi giuridicamente vincolanti a norma dell'articolo 25.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nella decisione relativa all'inosservanza la Commissione può imporre a un gatekeeper ammende fino al 20 % del fatturato totale di quest'ultimo realizzato a livello mondiale nel corso del precedente esercizio finanziario se constata che il gatekeeper ha commesso, in relazione allo stesso servizio_di_piattaforma_di_base, un'infrazione di un obbligo di cui all'articolo 5, 6 o 7 identica o simile a un'infrazione constatata in una decisione relativa all'inosservanza adottata negli otto anni precedenti.

3.   La Commissione può adottare una decisione che irroga alle imprese, compresi ove applicabile i gatekeeper, e alle associazioni di imprese ammende il cui importo non superi l'1 % del loro fatturato totale realizzato a livello mondiale nel corso del precedente esercizio finanziario se esse, intenzionalmente o per negligenza:

a)

non forniscono entro il termine previsto le informazioni richieste ai fini della valutazione della loro designazione come gatekeeper a norma dell'articolo 3, o forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti;

b)

non rispettano l'obbligo di notifica alla Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3;

c)

non notificano informazioni richieste a norma dell'articolo 14 o forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti;

d)

non trasmettono la descrizione richiesta a norma dell'articolo 15 o forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti;

e)

non forniscono accesso ai dati, agli algoritmi o alle informazioni sulle prove in risposta a una richiesta presentata a norma dell'articolo 21, paragrafo 3;

f)

non trasmettono le informazioni richieste entro il termine fissato a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, o forniscono chiarimenti inesatti, incompleti o fuorvianti o spiegazioni richiesti a norma dell'articolo 21 o forniti in un'audizione a norma dell'articolo 22;

g)

non rettificano entro un termine stabilito dalla Commissione le informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti fornite da un rappresentante o da un membro del personale oppure non forniscono o rifiutano di fornire informazioni complete su fatti relativi all'oggetto e allo scopo di un'ispezione a norma dell'articolo 23;

h)

rifiutano di sottoporsi a ispezioni a norma dell'articolo 23;

i)

non rispettano gli obblighi imposti dalla Commissione a norma dell'articolo 26;

j)

non introducono una funzione di controllo ai sensi dell'articolo 28; o

k)

non rispettano le condizioni di accesso al fascicolo della Commissione a norma dell'articolo 34, paragrafo 4.

4.   Nel determinare l'importo dell'ammenda, la Commissione tiene conto della gravità, della durata, della frequenza e, per quanto attiene alle ammende irrogate a norma del paragrafo 3, del ritardo causato ai procedimenti.

5.   Se è irrogata un'ammenda a un'associazione di imprese tenendo conto del fatturato dei suoi membri realizzato a livello mondiale e l'associazione non è solvibile, quest'ultima è tenuta a richiedere ai propri membri contributi a concorrenza dell'importo dell'ammenda.

Se tali contributi non sono stati versati all'associazione di imprese entro un termine stabilito dalla Commissione, quest'ultima può esigere il pagamento dell'ammenda direttamente da ciascuna delle imprese i cui rappresentanti erano membri degli organi decisionali interessati dell'associazione.

Una volta richiesto il pagamento conformemente al secondo comma, la Commissione può esigere, se necessario per garantire il pagamento totale dell'ammenda, il pagamento del saldo da parte di ciascuno dei membri dell'associazione di imprese.

Tuttavia la Commissione non esige il pagamento a norma del secondo e del terzo comma dalle imprese che dimostrino che non hanno attuato la decisione dell'associazione di imprese che ha violato il presente regolamento e che o non erano al corrente della sua esistenza o si sono attivamente dissociate da essa anteriormente all'avvio dei procedimenti da parte della Commissione a norma dell'articolo 20.

La responsabilità finanziaria di ciascuna impresa in relazione al pagamento dell'ammenda non supera il 20 % del suo fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio finanziario precedente.


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