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keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT

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Articolo 19

Indagine di mercato su nuovi servizi e nuove pratiche

1.   La Commissione può procedere a un'indagine di mercato al fine di valutare se è opportuno aggiungere uno o più servizi del settore_digitale all'elenco di servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2, o al fine di individuare pratiche che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o che sono sleali e che non sono affrontate in maniera efficace dal presente regolamento. Nella sua valutazione la Commissione tiene conto di tutti i risultati pertinenti dei procedimenti a norma degli articoli 101 e 102 TFUE in materia di mercati digitali, nonché di ogni altro sviluppo pertinente.

2.   Nel condurre un'indagine di mercato in conformità del paragrafo 1, la Commissione può consultare terze parti, ivi compresi utenti commerciali e utenti finali di servizi del settore_digitale oggetto di indagine nonché utenti commerciali e utenti finali sottoposti a pratiche che sono oggetto di indagine.

3.   La Commissione pubblica le sue conclusioni in una relazione entro 18 mesi dalla data di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a).

Tale relazione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio e, ove opportuno, è accompagnata:

a)

da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento volta a inserire altri servizi del settore_digitale nell'elenco dei servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2), o a introdurre nuovi obblighi al capo III; o

b)

da un progetto di atto delegato che integri il presente regolamento per quanto concerne gli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6, o da un progetto di atto delegato che modifichi o integri il presente regolamento per quanto concerne gli obblighi sanciti dall'articolo 7, come previsto dall'articolo 12.

Se del caso, la proposta legislativa di modifica del presente regolamento di cui alla lettera a) del secondo comma può anche proporre di eliminare servizi esistenti dall'elenco dei servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2), o di eliminare obblighi esistenti dall'articolo 5, 6 o 7.

CAPO V

POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO

Articolo 29

Inosservanza

1.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce la sua constatazione di inosservanza («decisione relativa all'inosservanza») se constata che un gatekeeper non rispetta una o più dei seguenti elementi:

a)

ciascuno degli obblighi sanciti dall'articolo 5, 6 o 7;

b)

le misure specificate dalla Commissione in una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2;

c)

i rimedi imposti a norma dell'articolo 18, paragrafo 1;

d)

le misure provvisorie disposte a norma dell'articolo 24; o

e)

gli impegni resi giuridicamente vincolanti a norma dell'articolo 25.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

2.   La Commissione si adopera per adottare la decisione relativa all'inosservanza entro 12 mesi dall'apertura di procedimenti a norma dell'articolo 20.

3.   Prima di adottare la decisione relativa all'inosservanza la Commissione comunica al gatekeeper interessato le proprie constatazioni preliminari. In tali constatazioni preliminari la Commissione illustra le misure che sta valutando di adottare o che ritiene debbano essere adottate dal gatekeeper interessato al fine di rispondere in maniera efficace alle constatazioni preliminari.

4.   Qualora intenda adottare una decisione relativa all'inosservanza, la Commissione può consultare terze parti.

5.   Nella decisione relativa all'inosservanza la Commissione ingiunge al gatekeeper di porre fine all'inosservanza entro un termine adeguato e di fornire chiarimenti su come intende conformarsi a tale decisione.

6.   Il gatekeeper fornisce alla Commissione la descrizione delle misure che ha adottato per garantire la conformità alla decisione relativa all'inosservanza.

7.   Se decide di non adottare una decisione relativa all'inosservanza, la Commissione chiude i procedimenti mediante decisione.

Articolo 37

Cooperazione con le autorità nazionali

1.   La Commissione e gli Stati membri operano in stretta collaborazione e coordinano le loro azioni di esecuzione per garantire un'applicazione coerente, efficace e complementare degli strumenti giuridici disponibili applicati ai gatekeeper ai sensi del presente regolamento.

2.   La Commissione può consultare le autorità nazionali, ove opportuno, su qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 46

Disposizioni di esecuzione

1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono nel dettaglio le modalità di applicazione di quanto segue:

a)

la forma, il contenuto e altri dettagli delle notifiche e delle osservazioni trasmesse a norma dell'articolo 3;

b)

la forma, il contenuto e altri dettagli delle misure tecniche che i gatekeeper attuano per garantire la conformità all'articolo 5, 6 o 7;

c)

le modalità operative e tecniche per attuare l' interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero a norma dell'articolo 7;

d)

la forma, il contenuto e altri dettagli della richiesta motivata a norma dell'articolo 8, paragrafo 3;

e)

la forma, il contenuto e altri dettagli delle richieste motivate a norma degli articoli 9 e 10;

f)

la forma, il contenuto e altri dettagli delle relazioni regolamentari trasmesse a norma dell'articolo 11;

g)

la metodologia e la procedura per la descrizione sottoposta a audit delle tecniche di profilazione dei consumatori di cui all'articolo 15, paragrafo 1; nell'elaborare un progetto di atto di esecuzione a tal fine, la Commissione consulta il Garante europeo della protezione dei dati e può consultare il comitato europeo per la protezione dei dati, la società civile e altri esperti pertinenti;

h)

la forma, il contenuto e altri dettagli delle notifiche e delle osservazioni trasmesse a norma degli articoli 14 e 15;

i)

le modalità pratiche dei procedimenti riguardanti le indagini di mercato a norma degli articoli 17, 18 e 19 e dei procedimenti a norma degli articoli 24, 25 e 29;

j)

le modalità pratiche per l'esercizio del diritto di essere ascoltato sancito dall'articolo 34;

k)

le modalità pratiche per la procedura di divulgazione di cui all'articolo 34;

l)

le modalità pratiche per la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione e le autorità nazionali di cui agli articoli 37 e 38; e

m)

le modalità pratiche per il calcolo e la proroga dei termini.

2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k) e lettera m), del presente articolo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, lettera l), del presente articolo è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 50, paragrafo 3.

3.   Prima dell'adozione di qualsivoglia atto di esecuzione a norma del paragrafo 1, la Commissione ne pubblica un progetto e invita tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni entro un termine, che non può essere inferiore a un mese.


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