(21) La direttiva (UE) 2019/771 dovrebbe applicarsi ai contratti di vendita di beni, compresi i beni_con_elementi_digitali.
Per « beni_con_elementi_digitali» dovrebbero intendersi i beni che incorporano o che sono interconnessi con un contenuto_digitale o un servizio_digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto_digitale o servizio_digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni dei beni.
Il contenuto_digitale o un servizio_digitale che sia incorporato nei beni o con essi interconnesso in tal modo dovrebbe rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/771 se è fornito insieme ai beni nel quadro di un contratto di vendita concernente tali beni.
Il fatto che la fornitura del contenuto o del servizio_digitale incorporato o interconnesso sia parte del contratto di vendita con il venditore dovrebbe dipendere dal contenuto di tale contratto.
Dovrebbero essere inclusi i contenuti digitali o i servizi digitali incorporati o interconnessi la cui fornitura è esplicitamente prevista dal contratto.
Essa dovrebbe inoltre includere i contratti di vendita per i quali si può presumere che sia compresa la fornitura di uno specifico contenuto_digitale o di uno specifico servizio_digitale in ragione del fatto che sono abituali di un bene dello stesso tipo e che rientrano tra le ragionevoli aspettative che il consumatore potrebbe avere, tenuto conto della natura dei beni e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal venditore o da altre persone o per conto del venditore o altre persone nell’ambito di passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore.
Se, ad esempio, nella pubblicità di una smart TV si è fatto riferimento alla presenza di una particolare applicazione video, tale applicazione video sarebbe considerata quale facente parte del contratto di vendita.
Ciò si dovrebbe applicare indipendente dal fatto che il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia preinstallato nel bene stesso o debba essere successivamente scaricato su un altro dispositivo e sia soltanto interconnesso con il bene in questione.
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(48) Il regolamento (UE) 2016/679 o qualsiasi altra fonte di diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati dovrebbero applicarsi pienamente al trattamento dei dati_personali in relazione ai contratti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva.
La presente direttiva non dovrebbe inoltre pregiudicare i diritti, gli obblighi e i rimedi extracontrattuali di cui al regolamento (UE) 2016/679. È altresì possibile considerare, in funzione delle circostanze del caso, che gli elementi che determinano un difetto di conformità rispetto ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/679, inclusi principi fondamentali quali i requisiti in materia di minimizzazione dei dati, protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita, costituiscano un difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale rispetto ai requisiti di conformità soggettivi od oggettivi di cui alla presente direttiva.
Un esempio potrebbe essere rappresentato dai casi in cui un operatore_economico assume in maniera esplicita un obbligo contrattuale, o il contratto può essere interpretato in tal senso, che è altresì connesso agli obblighi dell’ operatore_economico di cui al regolamento (UE) 2016/679.
In tal caso, l’impegno contrattuale può essere inserito tra i requisiti di conformità soggettivi.
Un secondo esempio potrebbe essere rappresentato dai casi in cui la mancata conformità agli obblighi di cui al regolamento (UE) 2016/679 potrebbe allo stesso tempo rendere il contenuto_digitale o il servizio_digitale inadeguato alla sua finalità prevista e costituire pertanto un difetto di conformità ai requisiti di conformità oggettivi, che prevedono che il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia adeguato alle finalità per le quali è abitualmente utilizzato un contenuto_digitale o un servizio_digitale dello stesso tipo.
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