(4) Se offrono contenuti digitali o servizi digitali oltre frontiera, le imprese, in particolare le PMI, devono spesso affrontare costi aggiuntivi imputabili alla diversità delle normative nazionali di diritto contrattuale dei consumatori, e all’incertezza giuridica.
Le imprese sostengono inoltre i costi per adeguare i loro contratti alle specifiche norme imperative in materia di fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali che sono già applicate in diversi Stati membri e che creano disparità nell’ambito di applicazione e nel contenuto tra le specifiche norme nazionali che disciplinano tali contratti.
- = -
(7) L’introduzione, in tutti gli Stati membri, di norme armonizzate in materia di diritto contrattuale dei consumatori renderebbe più facile per le imprese, in particolare le PMI, fornire contenuti digitali o servizi digitali in tutta l’Unione.
Esse fornirebbero alle imprese un quadro stabile di diritto contrattuale per la fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali in altri Stati membri.
Esse inoltre eviterebbero la frammentazione giuridica che altrimenti deriverebbe da nuove legislazioni nazionali intese a disciplinare specificamente i contenuti digitali e i servizi digitali.
- = -
(12) La presente direttiva non dovrebbe incidere sul diritto nazionale relativo a questioni che non sono disciplinate dalla stessa, come ad esempio le norme nazionali concernenti la formazione, la validità, la nullità o gli effetti dei contratti o la liceità del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe definire la natura giuridica dei contratti per la fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali e dovrebbe spettare al diritto nazionale determinare se tali contratti costituiscono, ad esempio, un contratto di vendita, di servizio, di noleggio o un contratto sui generis.
La presente direttiva dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate le norme nazionali che non riguardano specificamente i contratti dei consumatori e che prevedono rimedi specifici per determinati tipi di difetti non manifestatisi al momento della conclusione del contratto, vale a dire a disposizioni nazionali che possono stabilire norme specifiche relative alla responsabilità dell’ operatore_economico in caso di vizi occulti.
La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate anche le disposizioni legislative nazionali che prevedono rimedi extracontrattuali di cui il consumatore può avvalersi, nel caso di difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale, nei confronti di persone nell’ambito di passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, o di altre persone che adempiono agli obblighi di tali persone.
- = -
(13) Gli Stati membri mantengono inoltre la facoltà, ad esempio, di disciplinare le azioni di responsabilità di un consumatore nei confronti di un terzo diverso dall’ operatore_economico che fornisce, o si impegna a fornire, il contenuto_digitale o il servizio_digitale, come ad esempio uno sviluppatore che non sia al tempo stesso l’ operatore_economico ai sensi della presente direttiva.
- = -
(14) Gli Stati membri dovrebbero inoltre mantenere la facoltà, ad esempio, di disciplinare le conseguenze della mancata fornitura o del difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale qualora tale mancata fornitura o tale difetto di conformità siano dovuti a un impedimento al di fuori del controllo dell’ operatore_economico, e qualora non ci si poteva attendere che l’ operatore_economico evitasse o superasse l’impedimento o le sue conseguenze, ad esempio in caso di forza maggiore.
- = -
(15) Gli Stati membri dovrebbero inoltre mantenere la facoltà, ad esempio, di regolamentare i diritti delle parti di astenersi dall’adempiere gli obblighi o parte di essi finché l’altra parte non abbia adempiuto i propri obblighi.
Ad esempio, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di stabilire se, in caso di difetto di conformità, un consumatore ha diritto a trattenere il pagamento della totalità o di parte del prezzo finché l’ operatore_economico non abbia reso conforme il contenuto_digitale o il servizio_digitale, o se l’ operatore_economico ha diritto a trattenere un eventuale rimborso dovuto al consumatore alla risoluzione del contratto finché il consumatore non abbia adempiuto l’obbligo previsto dalla presente direttiva di restituire il supporto materiale all’ operatore_economico.
- = -
(16) Gli Stati membri dovrebbero inoltre mantenere la facoltà di estendere l’applicazione delle norme della presente direttiva ai contratti esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva, o di disciplinarli in altro modo.
Ad esempio, gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di estendere la protezione accordata ai consumatori dalla presente direttiva anche alle persone fisiche o giuridiche che non sono consumatori ai sensi della presente direttiva, quali le organizzazioni non governative, le start-up o le PMI.
- = -
(20) La presente direttiva e la direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dovrebbero integrarsi a vicenda.
Mentre la presente direttiva stabilisce determinate prescrizioni concernenti i contratti di fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali, la direttiva (UE) 2019/771 stabilisce determinate prescrizioni concernenti i contratti di vendita di beni.
Di conseguenza, per rispondere alle aspettative dei consumatori e garantire un quadro giuridico semplice e chiaro per gli operatori economici di contenuti digitali, la presente direttiva dovrebbe applicarsi anche al contenuto_digitale fornito su un supporto materiale, come ad esempio DVD, CD, chiavi USB e schede di memoria, nonché al supporto materiale stesso, purché quest’ultimo sia esclusivamente il vettore del contenuto_digitale.
Tuttavia, anziché le disposizioni della presente direttiva sull’obbligo di fornitura degli operatori economici e sui rimedi a disposizione dei consumatori in caso di mancata fornitura, dovrebbero applicarsi le disposizioni della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) sugli obblighi relativi alla consegna dei beni e sui rimedi in caso di mancata consegna.
Inoltre, le disposizioni della direttiva 2011/83/UE, ad esempio sul diritto di recesso e sulla natura del contratto in base al quale tali beni sono forniti, dovrebbero continuare ad applicarsi a tali supporti materiali e al contenuto_digitale da essi fornito.
La presente direttiva inoltre fa salvo il diritto di distribuzione applicabile a tali beni in base al diritto d’autore.
- = -
(21) La direttiva (UE) 2019/771 dovrebbe applicarsi ai contratti di vendita di beni, compresi i beni_con_elementi_digitali.
Per « beni_con_elementi_digitali» dovrebbero intendersi i beni che incorporano o che sono interconnessi con un contenuto_digitale o un servizio_digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto_digitale o servizio_digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni dei beni.
Il contenuto_digitale o un servizio_digitale che sia incorporato nei beni o con essi interconnesso in tal modo dovrebbe rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/771 se è fornito insieme ai beni nel quadro di un contratto di vendita concernente tali beni.
Il fatto che la fornitura del contenuto o del servizio_digitale incorporato o interconnesso sia parte del contratto di vendita con il venditore dovrebbe dipendere dal contenuto di tale contratto.
Dovrebbero essere inclusi i contenuti digitali o i servizi digitali incorporati o interconnessi la cui fornitura è esplicitamente prevista dal contratto.
Essa dovrebbe inoltre includere i contratti di vendita per i quali si può presumere che sia compresa la fornitura di uno specifico contenuto_digitale o di uno specifico servizio_digitale in ragione del fatto che sono abituali di un bene dello stesso tipo e che rientrano tra le ragionevoli aspettative che il consumatore potrebbe avere, tenuto conto della natura dei beni e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal venditore o da altre persone o per conto del venditore o altre persone nell’ambito di passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore.
Se, ad esempio, nella pubblicità di una smart TV si è fatto riferimento alla presenza di una particolare applicazione video, tale applicazione video sarebbe considerata quale facente parte del contratto di vendita.
Ciò si dovrebbe applicare indipendente dal fatto che il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia preinstallato nel bene stesso o debba essere successivamente scaricato su un altro dispositivo e sia soltanto interconnesso con il bene in questione.
- = -
(24) La fornitura di contenuti digitali o di servizi digitali spesso prevede che, quando non paga un prezzo, il consumatore fornisca dati_personali all’ operatore_economico.
Tali modelli commerciali sono utilizzati in diverse forme in una parte considerevole del mercato.
oltre a riconoscere appieno che la protezione dei dati_personali è un diritto fondamentale e che tali dati non possono dunque essere considerati una merce, la presente direttiva dovrebbe garantire che i consumatori abbiano diritto a rimedi contrattuali, nell’ambito di tali modelli commerciali.
La presente direttiva dovrebbe pertanto applicarsi ai contratti in cui l’ operatore_economico fornisce, o si impegna a fornire, contenuto_digitale o servizi digitali al consumatore e in cui il consumatore fornisce, o si impegna a fornire, dati_personali.
I dati_personali potrebbero essere forniti all’ operatore_economico al momento della conclusione del contratto o successivamente, ad esempio nel caso in cui il consumatore acconsente a che l’ operatore_economico utilizzi gli eventuali dati_personali caricati o creati dal consumatore utilizzando il contenuto_digitale o il servizio_digitale.
Il diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati_personali prevede un elenco esaustivo di fondamenti giuridici per il trattamento lecito dei dati_personali.
La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai contratti in cui il consumatore fornisce, o si impegna a fornire, dati_personali all’ operatore_economico.
Ad esempio, la presente direttiva dovrebbe applicarsi nel caso in cui il nome e l’indirizzo email forniti da un consumatore al momento della creazione di un account sui social media siano utilizzati per scopi diversi dalla mera fornitura di contenuti digitali o servizi digitali o non conformi agli obblighi di legge.
La presente direttiva dovrebbe altresì applicarsi nel caso in cui il consumatore acconsenta a che il materiale che caricherà e che contiene dati_personali, come fotografie o post, sia trattato a fini commerciali dall’ operatore_economico.
Gli Stati membri dovrebbero tuttavia mantenere la facoltà di decidere in merito al soddisfacimento dei requisiti in materia di formazione, esistenza e validità di un contratto a norma del diritto nazionale.
- = -
(35) La pratica commerciale consistente nell’aggregare offerte di contenuto_digitale o di servizi digitali con la fornitura di beni o altri servizi è soggetta alla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno.
Tale aggregazione non è di per sé vietata a norma della direttiva 2005/29/CE.
Ne è fatto tuttavia divieto ove sia ritenuta sleale a seguito di una valutazione dei singoli casi conformemente ai criteri di cui alla succitata direttiva.
Il diritto dell’Unione in materia di concorrenza consente inoltre di affrontare le pratiche di vendita abbinata e aggregata qualora incidano sulla concorrenza e arrechino danno ai consumatori.
- = -
(36) La presente direttiva dovrebbe far salvo il resto del diritto dell’Unione che disciplina un settore o una materia specifici come le telecomunicazioni, il commercio elettronico e la protezione dei consumatori.
Dovrebbe inoltre lasciare impregiudicati il diritto dell’Unione e i diritti nazionali in materia di diritto d’autore e diritti connessi, inclusa la portabilità dei servizi di contenuti online.
- = -
(38) La presente direttiva non dovrebbe disciplinare le condizioni per il trattamento lecito dei dati_personali, dal momento che tale questione è specificamente disciplinata dal regolamento (UE) 2016/679.
Di conseguenza, qualsiasi trattamento di dati_personali in relazione a contratti rientranti nell’ambito di applicazione della presente direttiva è lecito solo se è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 relativo ai fondamenti giuridici per il trattamento dei dati_personali.
Quando il trattamento dei dati_personali si basa su un consenso, segnatamente a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679, si applicano le disposizioni specifiche di tale regolamento, comprese quelle relative alle condizioni per valutare se il consenso sia stato o meno liberamente prestato.
La presente direttiva non dovrebbe disciplinare la validità del consenso prestato.
Il regolamento (UE) 2016/679 include inoltre diritti esaustivi in materia di cancellazione e portabilità dei dati.
La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare tali diritti, che si applicano ai dati_personali forniti dal consumatore all’ operatore_economico o raccolti dall’ operatore_economico in relazione a qualsiasi contratto rientrante nell’ambito di applicazione della presente direttiva, e in caso di risoluzione del contratto da parte del consumatore in conformità della presente direttiva.
- = -
(42) Il contenuto_digitale o il servizio_digitale dovrebbe conformarsi ai requisiti concordati nel contratto tra l’ operatore_economico e il consumatore.
In particolare, dovrebbe essere conforme alla descrizione, alla quantità, ad esempio il numero di file musicali ai quali è possibile accedere, alla qualità, ad esempio la risoluzione dell’immagine, alla lingua e alla versione concordati nel contratto.
Il contenuto_digitale o il servizio_digitale dovrebbe inoltre presentare le caratteristiche previste dal contratto per quanto concerne la sicurezza, la funzionalità, la compatibilità, l’ interoperabilità e altre funzioni.
I requisiti del contratto dovrebbero includere quelli derivanti dalle informazioni precontrattuali che, in conformità della direttiva 2011/83/UE, sono parte integrante del contratto.
Tali requisiti potrebbero inoltre essere definiti in un accordo sul livello dei servizi se, a norma del diritto nazionale applicabile, tale tipologia di accordo è parte della relazione contrattuale tra il consumatore e l’ operatore_economico.
- = -
(44) Considerato che i contenuti digitali e i servizi digitali sono in costante evoluzione, gli operatori economici possono concordare con i consumatori di fornire aggiornamenti e nuove caratteristiche non appena disponibili.
La conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale dovrebbe pertanto essere valutata verificando altresì se il contenuto_digitale o il servizio_digitale è aggiornato conformemente alle modalità stabilite nel contratto.
La mancata fornitura degli aggiornamenti che sono stati convenuti nel contratto dovrebbe essere considerata un difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
Inoltre, gli aggiornamenti difettosi o incompleti dovrebbero altresì essere considerati un difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale, in quanto ciò significherebbe che tali aggiornamenti non sono eseguiti conformemente alle modalità stabilite nel contratto.
- = -
(45) Ai fini della conformità e onde garantire che i consumatori non siano privati dei loro diritti, ad esempio nel caso in cui un contratto preveda standard eccessivamente bassi, il contenuto_digitale o il servizio_digitale dovrebbe rispettare non solo i requisiti di conformità soggettivi, ma anche quelli oggettivi stabiliti nella presente direttiva.
La conformità dovrebbe essere valutata, tra l’altro, alla luce della finalità per la quale sono abitualmente utilizzati i contenuti digitali o i servizi digitali dello stesso tipo.
Il contenuto_digitale o il servizio_digitale dovrebbe inoltre presentare la qualità e le caratteristiche di prestazione che sono normali per un contenuto_digitale o un servizio_digitale dello stesso tipo e che i consumatori possono ragionevolmente aspettarsi, in considerazione della natura del contenuto_digitale o del servizio_digitale e tenuto conto di eventuali dichiarazioni pubbliche concernenti le caratteristiche specifiche del contenuto_digitale o del servizio_digitale rilasciate dall’ operatore_economico o altre persone nell’ambito di passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali o a loro nome.
- = -
(47) L’ operatore_economico dovrebbe fornire aggiornamenti al consumatore, inclusi aggiornamenti di sicurezza, per un periodo di tempo che il consumatore ragionevolmente si aspetterebbe, al fine di continuare a garantire che il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia conforme e sicuro.
Ad esempio, per quanto riguarda i contenuti digitali o i servizi digitali le cui finalità sono limitate nel tempo, l’obbligo di fornire aggiornamenti dovrebbe essere limitato a tale periodo, mentre per altri tipi di contenuto_digitale o di servizio_digitale il periodo durante il quale dovrebbero essere forniti aggiornamenti al consumatore potrebbe essere uguale al periodo di responsabilità per il difetto di conformità o potrebbe essere esteso oltre tale periodo; tale situazione potrebbe riguardare in particolare gli aggiornamenti di sicurezza.
Il consumatore dovrebbe mantenere la facoltà di scegliere se installare gli aggiornamenti forniti.
Qualora decida di non installare gli aggiornamenti, il consumatore non dovrebbe tuttavia aspettarsi che il contenuto_digitale o il servizio_digitale continui a essere conforme.
L’ operatore_economico dovrebbe informare il consumatore del fatto che la decisione di quest’ultimo di non installare gli aggiornamenti necessari per far sì che il contenuto_digitale o il servizio_digitale continui a essere conforme, inclusi gli aggiornamenti di sicurezza, inciderà sulla responsabilità dell’ operatore_economico in relazione al difetto di conformità delle caratteristiche del contenuto_digitale o del servizio_digitale di cui i pertinenti aggiornamenti intendono garantire la conformità.
La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi relativi alla fornitura di aggiornamenti di sicurezza previsti dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale.
- = -
(48) Il regolamento (UE) 2016/679 o qualsiasi altra fonte di diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati dovrebbero applicarsi pienamente al trattamento dei dati_personali in relazione ai contratti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva.
La presente direttiva non dovrebbe inoltre pregiudicare i diritti, gli obblighi e i rimedi extracontrattuali di cui al regolamento (UE) 2016/679. È altresì possibile considerare, in funzione delle circostanze del caso, che gli elementi che determinano un difetto di conformità rispetto ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/679, inclusi principi fondamentali quali i requisiti in materia di minimizzazione dei dati, protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita, costituiscano un difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale rispetto ai requisiti di conformità soggettivi od oggettivi di cui alla presente direttiva.
Un esempio potrebbe essere rappresentato dai casi in cui un operatore_economico assume in maniera esplicita un obbligo contrattuale, o il contratto può essere interpretato in tal senso, che è altresì connesso agli obblighi dell’ operatore_economico di cui al regolamento (UE) 2016/679.
In tal caso, l’impegno contrattuale può essere inserito tra i requisiti di conformità soggettivi.
Un secondo esempio potrebbe essere rappresentato dai casi in cui la mancata conformità agli obblighi di cui al regolamento (UE) 2016/679 potrebbe allo stesso tempo rendere il contenuto_digitale o il servizio_digitale inadeguato alla sua finalità prevista e costituire pertanto un difetto di conformità ai requisiti di conformità oggettivi, che prevedono che il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia adeguato alle finalità per le quali è abitualmente utilizzato un contenuto_digitale o un servizio_digitale dello stesso tipo.
- = -
(51) Molti tipi di contenuti digitali o di servizi digitali sono forniti in modo continuativo per un certo periodo di tempo, ad esempio l’accesso ai servizi di cloud.
Risulta quindi necessario assicurare che il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia conforme per tutta la durata del contratto.
Eventuali interruzioni di breve durata della fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale dovrebbero essere considerate casi di difetto di conformità nei casi in cui esse non sono trascurabili o sono ricorrenti.
Inoltre, in considerazione dei frequenti miglioramenti apportati ai contenuti digitali e ai servizi digitali, in particolare attraverso gli aggiornamenti, la versione del contenuto_digitale o del servizio_digitale fornito al consumatore dovrebbe essere la più recente disponibile al momento della conclusione del contratto, a meno che le parti non abbiano convenuto diversamente.
- = -
(57) I contenuti digitali o i servizi digitali potrebbero inoltre essere forniti ai consumatori in modo continuativo per un determinato periodo di tempo.
La fornitura continuativa può includere casi in cui l’ operatore_economico mette a disposizione dei consumatori un servizio_digitale per un periodo di tempo determinato o indeterminato, come un contratto di archiviazione su cloud di due anni o l’iscrizione a una piattaforma dei social media a tempo indeterminato.
L’elemento distintivo di questa categoria è il fatto che il contenuto_digitale o il servizio_digitale è disponibile o accessibile ai consumatori solo per la durata determinata del contratto o per il periodo di validità del contratto a tempo indeterminato. È pertanto giustificato che, in tali casi, l’ operatore_economico sia soltanto responsabile del difetto di conformità che si manifesta durante tale periodo di tempo.
L’elemento della fornitura continuativa non dovrebbe necessariamente implicare una fornitura a lungo termine.
Casi quali la trasmissione in streaming di un videoclip dovrebbero essere considerati una fornitura continuativa per un determinato periodo di tempo, a prescindere dall’effettiva durata del file audiovisivo.
Anche i casi in cui elementi specifici del contenuto_digitale o del servizio_digitale sono messi a disposizione periodicamente, o in diverse occasioni per la durata determinata del contratto, o per il periodo di validità del contratto a tempo indeterminato, dovrebbero essere considerati una fornitura continuativa per un determinato periodo, ad esempio quando il contratto prevede che una copia del software antivirus possa essere utilizzato per un anno e sia automaticamente aggiornato il primo giorno del mese durante tale periodo, o che l’ operatore_economico rilasci aggiornamenti ogniqualvolta diventino disponibili nuove caratteristiche di un gioco digitale, e il contenuto o il servizio_digitale è disponibile o accessibile ai consumatori solo per la durata determinata del contratto o per il periodo di validità del contratto a tempo indeterminato.
- = -
(71) Il consumatore dovrebbe avere il diritto di recuperare il contenuto entro un periodo di tempo ragionevole, senza impedimenti da parte dell’ operatore_economico, in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico nonché senza sostenere costi, ad eccezione dei costi generati dal proprio ambiente_digitale, ad esempio i costi di una connessione di rete, poiché tali costi non derivano specificamente dal recupero del contenuto.
Tuttavia, l’obbligo per l’ operatore_economico di rendere disponibile tale contenuto non dovrebbe applicarsi se il contenuto è utile soltanto nel contesto dell’uso del contenuto_digitale o del servizio_digitale, o riguarda unicamente l’attività del consumatore nell’ambito dell’uso del contenuto_digitale o del servizio_digitale, o è stato aggregato dall’ operatore_economico ad altri dati e non può essere disaggregato se non con uno sforzo sproporzionato.
In tali casi il contenuto è privo di utilità o interesse particolare per il consumatore, tenendo conto anche degli interessi dell’ operatore_economico.
Inoltre, l’obbligo per l’ operatore_economico di mettere a disposizione del consumatore, in caso di risoluzione del contratto, qualsiasi contenuto diverso dai dati_personali che sia stato fornito o creato dal consumatore dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto dell’ operatore_economico di non divulgare determinati contenuti in conformità del diritto applicabile.
- = -