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Articolo 11

Responsabilità dell’ operatore_economico

1.   L’ operatore_economico è responsabile per la mancata fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale conformemente all’articolo 5.

2.   Qualora un contratto preveda un unico atto di fornitura o una serie di singoli atti di fornitura, l’ operatore_economico è responsabile per qualsiasi difetto di conformità a norma degli articoli 7, 8 e 9, esistente al momento della fornitura, fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 2, lettera b).

Se, in conformità del diritto nazionale, l’ operatore_economico è responsabile solamente per i difetti di conformità che si manifestano entro un certo periodo di tempo dalla fornitura, tale periodo di tempo non è inferiore a due anni a decorrere dal momento della fornitura, fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 2, lettera b).

Se, in conformità del diritto nazionale, i diritti previsti all’articolo 14 sono ugualmente o unicamente soggetti a termini di prescrizione, gli Stati membri provvedono affinché tale termine di prescrizione consenta comunque al consumatore di avvalersi dei mezzi di ricorso di cui all’articolo 14 per qualsiasi difetto di conformità sussistente al momento di cui al primo comma e che risulti evidente entro il termine di cui al secondo comma.

3.   Se il contratto prevede la fornitura continuativa per un periodo di tempo, l’ operatore_economico risponde di un difetto di conformità, a norma degli articoli 7, 8 e 9, che si manifesta o risulta evidente nel periodo di tempo durante il quale il contenuto_digitale o il servizio_digitale deve essere fornito a norma del contratto.

Se, a norma del diritto nazionale, i diritti previsti all’articolo 14 sono ugualmente o unicamente soggetti a termini di prescrizione, gli Stati membri provvedono affinché tale termine di prescrizione consenta comunque ai consumatori di avvalersi dei mezzi di ricorso di cui all’articolo 14 per qualsiasi difetto di conformità che si manifesti o risulti evidente durante il periodo di tempo di cui al primo comma.

Articolo 13

Rimedio per la mancata fornitura

1.   Se l’ operatore_economico ha omesso di fornire il contenuto_digitale o il servizio_digitale conformemente all’articolo 5, il consumatore invita l’ operatore_economico a fornire il contenuto_digitale o il servizio_digitale. Se l’ operatore_economico omette successivamente quindi di fornire il contenuto_digitale o il servizio_digitale senza indebito ritardo oppure entro un ulteriore termine espressamente concordato dalle parti, il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto.

2.   Il paragrafo 1 non si applica e il consumatore ha il diritto di recedere immediatamente dal contratto se:

a)

l’ operatore_economico ha dichiarato, o risulta altrettanto chiaramente dalle circostanze, che non fornirà il contenuto_digitale o il servizio_digitale;

b)

il consumatore e l’ operatore_economico hanno convenuto, o risulta evidente dalle circostanze che accompagnano la conclusione del contratto, che un tempo specifico per la fornitura è essenziale per il consumatore e l’ operatore_economico omette di fornire il contenuto_digitale o il servizio_digitale entro o in tale momento.

3.   Se il consumatore recede dal contratto a norma del paragrafo 1 o 2 del presente articolo, si applicano di conseguenza gli articoli da 15 a 18.

Articolo 14

Mezzi di ricorso per difetto di conformità

1.   In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale, o a una riduzione adeguata del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale, a meno che ciò non sia impossibile o imponga all’ operatore_economico costi che sarebbero sproporzionati, tenuto conto di tutte circostanze del caso, tra cui:

a)

il valore che il contenuto_digitale o servizio_digitale avrebbe se non ci fosse alcun difetto di conformità; e

b)

l’entità del difetto di conformità.

3.   L’ operatore_economico rende il contenuto_digitale o il servizio_digitale conforme a norma del paragrafo 2 entro un periodo di tempo ragionevole a partire dal momento in cui è stato informato dal consumatore riguardo al difetto di conformità, senza spese e senza particolari disagi per il consumatore, tenendo conto della natura del contenuto_digitale o del servizio_digitale e dell’uso che il consumatore intendeva farne.

4.   Il consumatore ha diritto a una riduzione proporzionale del prezzo a norma del paragrafo 5 se il contenuto_digitale o il servizio_digitale è fornito in cambio del pagamento di un prezzo, o alla risoluzione del contratto conformemente al paragrafo 6, in uno dei casi seguenti:

a)

il rimedio consistente nel ripristino della conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale è impossibile o sproporzionato conformemente al paragrafo 2;

b)

l’ operatore_economico non ha ripristinato la conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale a norma del paragrafo 3;

c)

risulta un difetto di conformità, nonostante il tentativo dell’ operatore_economico di ripristinare la conformità del contenuto_digitale o servizio_digitale;

d)

il difetto di conformità è talmente grave da giustificare un’immediata riduzione del prezzo o risoluzione del contratto; oppure

e)

l’ operatore_economico ha dichiarato, o risulta altrettanto chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale entro un periodo di tempo ragionevole o senza particolari disagi per il consumatore.

5.   La riduzione del prezzo è proporzionale alla diminuzione di valore del contenuto_digitale o del servizio_digitale fornito al consumatore rispetto al valore che avrebbe tale contenuto_digitale o servizio_digitale se fosse conforme.

Se il contratto stabilisce che il contenuto_digitale o il servizio_digitale deve essere fornito per un determinato periodo di tempo dietro pagamento di un prezzo, la riduzione di prezzo si applica al periodo di tempo in cui il contenuto_digitale o il servizio_digitale non è stato conforme.

6.   Se il contenuto_digitale o il servizio_digitale è stato fornito dietro pagamento di un prezzo, il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto solo se il difetto di conformità non è di lieve entità. L’onere della prova riguardo al fatto se il difetto di conformità è di lieve entità è a carico dell’ operatore_economico.

Articolo 19

Modifica del contenuto_digitale o del servizio_digitale

1.   Se il contratto prevede che il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia fornito o reso accessibile al consumatore per un certo periodo di tempo, l’ operatore_economico può modificare il contenuto_digitale o il servizio_digitale oltre a quanto è necessario per mantenere la conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale a norma degli articoli 7 e 8, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

il contratto consente tale modifica e ne fornisce una motivazione valida;

b)

tale modifica è realizzata senza costi aggiuntivi per il consumatore;

c)

il consumatore è informato in modo chiaro e comprensibile della modifica; e

d)

nei casi di cui al paragrafo 2, il consumatore è informato, con un anticipo ragionevole su un supporto_durevole, circa le caratteristiche e il momento in cui viene effettuata la modifica, nonché circa il suo diritto di recedere dal contratto conformemente al paragrafo 2 o circa la possibilità di mantenere il contenuto_digitale o il servizio_digitale senza tale modifica conformemente al paragrafo 4.

2.   Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto qualora tale modifica incida negativamente sull’utilizzo del contenuto_digitale o del servizio_digitale o sull’accesso allo stesso da parte del consumatore, a meno che tali conseguenze negative siano trascurabili. In tal caso, il consumatore ha diritto a recedere dal contratto gratuitamente entro un termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell’informazione o, se successivo, dal momento in cui il contenuto_digitale o il servizio_digitale è stato modificato dall’ operatore_economico.

3.   Se il consumatore recede dal contratto conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, si applicano di conseguenza gli articoli da 15 a 18.

4.   I paragrafi 2 e 3 del presente articolo non si applicano se l’ operatore_economico ha consentito al consumatore di mantenere senza costi aggiuntivi il contenuto_digitale o il servizio_digitale senza modifica e se è preservata la conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale.

Articolo 22

Imperatività delle norme

1.   Salvo altrimenti disposto dalla presente direttiva, qualsiasi clausola contrattuale che, a danno del consumatore, escluda l’applicazione delle misure nazionali che recepiscono la presente direttiva, vi deroghi o ne modifichi gli effetti prima che la mancata fornitura o il difetto di conformità siano portati all’attenzione dell’ operatore_economico da parte del consumatore o prima che la modifica del contenuto_digitale o servizio_digitale sia portata all’attenzione del consumatore da parte dell’ operatore_economico, conformemente all’articolo 19, non vincola il consumatore.

2.   La presente direttiva non impedisce agli operatori economici di offrire ai consumatori condizioni contrattuali che vanno oltre la tutela prevista dalla presente direttiva.


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