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Articolo 1

Oggetto e scopo

La presente direttiva è intesa a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno garantendo nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori, stabilendo norme comuni su determinate prescrizioni concernenti i contratti di fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali tra operatori economici e consumatori, in particolare le norme:

sulla conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale al contratto,

sui rimedi in caso di difetto di conformità al contratto o di mancata fornitura, e sulle modalità di esercizio degli stessi, nonché

sulla modifica del contenuto_digitale o del servizio_digitale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

« contenuto_digitale»: i dati prodotti e forniti in formato digitale;

2)

« servizio_digitale»:

a)

un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure

b)

un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati;

3)

« beni_con_elementi_digitali»: qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto_digitale o un servizio_digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto_digitale o servizio_digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene;

4)

« integrazione»: il collegamento del contenuto o del servizio_digitale con le componenti dell’ ambiente_digitale del consumatore e l’incorporazione in dette componenti affinché il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia utilizzato nel rispetto dei requisiti di conformità previsti dalla presente direttiva;

5)

« operatore_economico»: qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, che agisca, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in nome o per conto di tale persona fisica o giuridica, per finalità che rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, in relazione ai contratti oggetto della presente direttiva;

6)

« consumatore»: qualsiasi persona fisica che, in relazione ai contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

7)

« prezzo»: la somma di denaro o la rappresentazione di valore digitale dovuto come corrispettivo per la fornitura di contenuto_digitale o di servizio_digitale;

8)

« dati_personali»: i dati_personali quali definiti all’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;

9)

« ambiente_digitale»: l’hardware, il software e le connessioni di rete di cui il consumatore si serve per accedere al contenuto_digitale o al servizio_digitale o per usarlo;

10)

« compatibilità»: la capacità del contenuto_digitale o del servizio_digitale di funzionare con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati contenuti digitali o servizi digitali dello stesso tipo, senza che sia necessario convertire il contenuto_digitale o il servizio_digitale;

11)

« funzionalità»: la capacità del contenuto_digitale o del servizio_digitale di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo;

12)

« interoperabilità»: la capacità del contenuto_digitale o del servizio_digitale di funzionare con hardware o software diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i contenuti digitali o i servizi digitali dello stesso tipo;

13)

« supporto_durevole»: ogni strumento che permetta al consumatore o all’ operatore_economico di archiviare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni archiviate.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica a qualsiasi contratto in cui l’ operatore_economico fornisce, o si impegna a fornire, contenuto_digitale o un servizio_digitale al consumatore e il consumatore corrisponde un prezzo o si impegna a corrispondere un prezzo.

La presente direttiva si applica altresì nel caso in cui l’ operatore_economico fornisce o si impegna a fornire contenuto_digitale o un servizio_digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati_personali all’ operatore_economico, fatto salvo il caso in cui i dati_personali forniti dal consumatore siano trattati esclusivamente dall’ operatore_economico ai fini della fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale a norma della presente direttiva o per consentire l’assolvimento degli obblighi di legge cui è soggetto l’ operatore_economico e quest’ultimo non tratti tali dati per scopi diversi da quelli previsti.

2.   La presente direttiva si applica anche se il contenuto_digitale o il servizio_digitale è sviluppato secondo le specifiche del consumatore.

3.   Ad eccezione degli articoli 5 e 13, la presente direttiva si applica anche ai supporti materiali che fungono esclusivamente da vettori di contenuto_digitale.

4.   La presente direttiva non si applica ai contenuti digitali o ai servizi digitali che sono incorporati o interconnessi con beni ai sensi dell’articolo 2, punto 3), e che sono forniti con il bene ai sensi di un contratto di vendita relativo a tali beni, indipendentemente dal fatto che detti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal venditore o da un terzo. Si presume che il contenuto_digitale o il servizio_digitale incorporato o interconnesso rientri nel contratto di vendita in caso di dubbio che la fornitura di detto contenuto_digitale incorporato o interconnesso o servizio_digitale incorporato o interconnesso faccia parte del contratto di vendita o meno.

5.   La presente direttiva non si applica ai contratti concernenti:

a)

la fornitura di servizi diversi dai servizi digitali, indipendentemente dal fatto che l’ operatore_economico ricorra o meno a forme o mezzi digitali per ottenere il risultato del servizio o consegnarlo o trasmetterlo al consumatore;

b)

servizi di comunicazioni elettroniche ai sensi dell’articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972 ad eccezione dei servizi di comunicazioni interpersonale senza numero di cui all’articolo 2, punto 7), di tale direttiva;

c)

servizi sanitari, ai sensi dell’articolo 3, lettera a), della direttiva 2011/24/UE;

d)

servizi di gioco d’azzardo, vale a dire servizi che implicano una posta pecuniaria in giochi di sorte, compresi quelli con un elemento di abilità, come le lotterie, i giochi da casinò, il poker e le scommesse, che vengano forniti mediante strumenti elettronici o qualsiasi altra tecnologia che facilita le comunicazioni e su richiesta individuale di un destinatario di tali servizi;

e)

servizi finanziari ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 2002/65/CE;

f)

software offerto dall’ operatore_economico sulla base di una licenza libera e aperta, in cui il consumatore non corrisponde un prezzo e i dati_personali forniti dal consumatore sono trattati esclusivamente dall’ operatore_economico al fine di migliorare la sicurezza, la compatibilità o l’ interoperabilità del software specifico;

g)

la fornitura di contenuto_digitale se il contenuto_digitale è messo a disposizione del pubblico con mezzi diversi dalla trasmissione di segnale quale parte di uno spettacolo o di un evento, come le proiezioni cinematografiche digitali;

h)

contenuto_digitale fornito a norma della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21) da enti pubblici degli Stati membri.

6.   Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, qualora un singolo contratto tra lo stesso operatore_economico e lo stesso consumatore comprenda in un pacchetto elementi di fornitura di contenuto_digitale o di un servizio_digitale ed elementi relativi alla fornitura di altri beni o servizi, la presente direttiva si applica unicamente agli elementi del contratto che riguardano il contenuto_digitale o il servizio_digitale.

L’articolo 19 della presente direttiva non si applica se un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 include elementi di un servizio di accesso a Internet quale definito all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) o di un servizio di comunicazioni interpersonale basato sul numero, quale definito all’articolo 2, punto 6), della direttiva (UE) 2018/1972.

Fatti salvi l’articolo 107, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972, il diritto nazionale disciplina gli effetti che può avere la risoluzione di un elemento del contratto a pacchetto sugli altri elementi del contratto a pacchetto.

7.   In caso di conflitto tra le disposizioni della presente direttiva e una disposizione di un altro atto dell’Unione che disciplina uno specifico settore o oggetto, la disposizione di tale altro atto dell’Unione prevale su quelle della presente direttiva.

8.   Il diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati_personali si applica a qualsiasi dato personale trattato in relazione ai contratti di cui al paragrafo 1.

In particolare, la presente direttiva fa salvo il regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE. In caso di conflitto tra le disposizioni della presente direttiva e del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati_personali, prevale quest’ultimo.

9.   La presente direttiva non pregiudica il diritto dell’Unione e nazionale sul diritto d’autore e sui diritti connessi, tra cui la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23).

10.   La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di disciplinare gli aspetti del diritto generale dei contratti, quali le norme sulla formazione, la validità, la nullità o l’efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione di un contratto, nella misura in cui gli aspetti in questione non sono disciplinati dalla presente direttiva, o il diritto al risarcimento.

Articolo 4

Livello di armonizzazione

Salvo altrimenti disposto dalla presente direttiva, gli Stati membri non mantengono o adottano nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso.

Articolo 21

Controllo dell’osservanza

1.   Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare l’osservanza della presente direttiva.

2.   I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che, secondo il diritto nazionale, permettano a uno o più dei seguenti organismi di adire gli organi giurisdizionali o amministrativi competenti per fare applicare le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva:

a)

enti pubblici o loro rappresentanti;

b)

organizzazioni di consumatori aventi un interesse legittimo a proteggere i consumatori;

c)

associazioni di categoria aventi un interesse legittimo;

d)

organismi, organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro, attivi nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli interessati di cui all’articolo 80 del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 22

Imperatività delle norme

1.   Salvo altrimenti disposto dalla presente direttiva, qualsiasi clausola contrattuale che, a danno del consumatore, escluda l’applicazione delle misure nazionali che recepiscono la presente direttiva, vi deroghi o ne modifichi gli effetti prima che la mancata fornitura o il difetto di conformità siano portati all’attenzione dell’ operatore_economico da parte del consumatore o prima che la modifica del contenuto_digitale o servizio_digitale sia portata all’attenzione del consumatore da parte dell’ operatore_economico, conformemente all’articolo 19, non vincola il consumatore.

2.   La presente direttiva non impedisce agli operatori economici di offrire ai consumatori condizioni contrattuali che vanno oltre la tutela prevista dalla presente direttiva.

Articolo 23

Modifiche del regolamento (UE) 2017/2394 e della direttiva 2009/22/CE

1)   Nell’allegato del regolamento (UE) 2017/2394 è aggiunto il punto seguente:

«28.

direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto_digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1).».

2)   Nell’allegato I della direttiva 2009/22/CE è aggiunto il punto seguente:

«17.

direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto_digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1).».

Articolo 24

Recepimento

1.   A partire dal 1o luglio 2021 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

2.   Le disposizioni della presente direttiva si applicano alla fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali che avvengono a decorrere dal 1o gennaio 2019, fatta eccezione per gli articoli 19 e 20 della presente direttiva che si applicano ai contratti conclusi a decorrere da tale data.

Articolo 25

Riesame

La Commissione riesamina l’applicazione della presente direttiva entro il 12 giugno 2024 e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione esamina, tra l’altro, l’opportunità di armonizzare le norme applicabili ai contratti di fornitura di contenuto_digitale o servizi digitali diversi da quelli contemplati dalla presente direttiva, compresi quelli forniti a fronte di inserzioni pubblicitarie.

Articolo 26

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 27

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 264 del 20.7.2016, pag. 57.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 aprile 2019.

(3)  direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 (cfr. pag. 28 della presente Gazzetta ufficiale)

(4)  direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

(5)  direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

(6)  direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1).

(7)  direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17).

(8)  direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).

(9)  direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).

(10)  direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321, del 17.12.2018, pag. 36).

(11)  direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).

(12)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati_personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(13)  direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati_personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(14)  Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

(15)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

(16)  Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

(17)  direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (Versione codificata) (GU L 110 dell’1.5.2009, p. 30).

(18)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(19)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati_personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(20)  GU C 200 del 23.6.2017, pag. 10.

(21)  direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).

(22)  Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e le tariffe al dettaglio per le comunicazioni intra-UE regolamentate e che modifica la direttiva 2002/22/CE e il regolamento (UE) n. 531/2012 (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

(23)  direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).


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