(1) Il potenziale di crescita del commercio elettronico nell’Unione non è ancora stato sfruttato pienamente.
La Strategia per il mercato unico digitale in Europa affronta in modo olistico i principali ostacoli allo sviluppo del commercio elettronico transfrontaliero nell’Unione al fine di liberare tale potenziale.
Garantire ai consumatori un migliore accesso ai contenuti digitali e ai servizi digitali, e agevolare la fornitura di contenuto_digitale e di servizi digitali da parte delle imprese, può contribuire a promuovere l’economia digitale dell’Unione e stimolare la crescita globale.
- = -
(2) A norma dell’articolo 26, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’Unione deve adottare le misure destinate all’instaurazione o al funzionamento del mercato interno, che comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi.
L’articolo 169, paragrafo 1, e l’articolo 169, paragrafo 2, lettera a), TFUE, stabiliscono che l’Unione deve contribuire al conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell’articolo 114 TFUE nel quadro della realizzazione del mercato interno.
La presente direttiva mira a garantire il giusto equilibrio tra il conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori e la promozione della competitività delle imprese, assicurando al tempo stesso il rispetto del principio di sussidiarietà.
- = -
(3) È opportuno armonizzare determinati aspetti concernenti i contratti di fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali, prendendo come riferimento un livello elevato di protezione dei consumatori, al fine di instaurare un autentico mercato unico digitale, accrescere la certezza giuridica e ridurre i costi di transazione, in particolare per le piccole e medie imprese («PMI»).
- = -
(4) Se offrono contenuti digitali o servizi digitali oltre frontiera, le imprese, in particolare le PMI, devono spesso affrontare costi aggiuntivi imputabili alla diversità delle normative nazionali di diritto contrattuale dei consumatori, e all’incertezza giuridica.
Le imprese sostengono inoltre i costi per adeguare i loro contratti alle specifiche norme imperative in materia di fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali che sono già applicate in diversi Stati membri e che creano disparità nell’ambito di applicazione e nel contenuto tra le specifiche norme nazionali che disciplinano tali contratti.
- = -
(5) I consumatori non sempre si sentono al sicuro quando fanno acquisti transfrontalieri, in particolare quando acquistano online.
Uno dei principali motivi della mancanza di fiducia dei consumatori è l’incertezza circa i diritti contrattuali essenziali e la mancanza di un chiaro quadro contrattuale per il contenuto_digitale o i servizi digitali.
Molti consumatori incontrano problemi relativi alla qualità dei contenuti digitali o dei servizi digitali, o all’accesso agli stessi.
Può capitare, ad esempio, che ricevano contenuti o servizi digitali errati o difettosi, oppure che non riescano ad accedere ai contenuti digitali o ai servizi digitali stessi.
Di conseguenza, i consumatori subiscono danni di natura sia finanziaria che non finanziaria.
- = -
(6) Al fine di ovviare a tali problemi, le imprese e i consumatori dovrebbero poter contare su diritti contrattuali pienamente armonizzati in determinati settori chiave relativi alla fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali in tutta l’Unione.
L’armonizzazione completa di alcuni aspetti normativi chiave aumenterebbe considerevolmente la certezza giuridica sia per i consumatori che per le imprese.
- = -
(7) L’introduzione, in tutti gli Stati membri, di norme armonizzate in materia di diritto contrattuale dei consumatori renderebbe più facile per le imprese, in particolare le PMI, fornire contenuti digitali o servizi digitali in tutta l’Unione.
Esse fornirebbero alle imprese un quadro stabile di diritto contrattuale per la fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali in altri Stati membri.
Esse inoltre eviterebbero la frammentazione giuridica che altrimenti deriverebbe da nuove legislazioni nazionali intese a disciplinare specificamente i contenuti digitali e i servizi digitali.
- = -
(8) I consumatori dovrebbero beneficiare di diritti armonizzati nell’ambito della fornitura di contenuto_digitale e di servizi digitali, che forniscano un elevato livello di protezione.
Essi dovrebbero potersi avvalere di diritti imperativi chiaramente definiti quando ricevono contenuti digitali o servizi digitali o vi accedono da altre parti dell’Unione.
La disponibilità di tali diritti dovrebbe rafforzare la loro fiducia nell’acquisto di contenuti digitali o di servizi digitali.
Ciò dovrebbe contribuire anche a ridurre i danni che i consumatori attualmente subiscono, grazie all’introduzione di una serie di diritti chiari che dovrebbero consentire loro di affrontare i problemi connessi ai contenuti digitali o ai servizi digitali.
- = -
(11) La presente direttiva dovrebbe stabilire norme comuni relative a determinate prescrizioni concernenti i contratti tra operatori economici e consumatori per la fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali.
A tal fine, è opportuno armonizzare pienamente le norme concernenti la conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità o di mancata fornitura e le modalità di esercizio di tali rimedi, nonché la modifica del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
Norme pienamente armonizzate su taluni aspetti essenziali del diritto contrattuale dei consumatori renderebbero più facile per le imprese, soprattutto le PMI, offrire i loro prodotti in altri Stati membri.
I consumatori beneficerebbero di un livello elevato di protezione e di miglioramenti in termini di benessere grazie alla piena armonizzazione delle norme essenziali.
Agli Stati membri non è consentito, nell’ambito di applicazione della presente direttiva, imporre ulteriori prescrizioni formali o sostanziali.
Ad esempio, gli Stati membri non dovrebbero imporre norme sull’inversione dell’onere della prova che siano differenti da quelle previste dalla presente direttiva, né l’obbligo per il consumatore di notificare all’ operatore_economico il difetto di conformità entro un periodo determinato.
- = -
(12) La presente direttiva non dovrebbe incidere sul diritto nazionale relativo a questioni che non sono disciplinate dalla stessa, come ad esempio le norme nazionali concernenti la formazione, la validità, la nullità o gli effetti dei contratti o la liceità del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe definire la natura giuridica dei contratti per la fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali e dovrebbe spettare al diritto nazionale determinare se tali contratti costituiscono, ad esempio, un contratto di vendita, di servizio, di noleggio o un contratto sui generis.
La presente direttiva dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate le norme nazionali che non riguardano specificamente i contratti dei consumatori e che prevedono rimedi specifici per determinati tipi di difetti non manifestatisi al momento della conclusione del contratto, vale a dire a disposizioni nazionali che possono stabilire norme specifiche relative alla responsabilità dell’ operatore_economico in caso di vizi occulti.
La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate anche le disposizioni legislative nazionali che prevedono rimedi extracontrattuali di cui il consumatore può avvalersi, nel caso di difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale, nei confronti di persone nell’ambito di passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, o di altre persone che adempiono agli obblighi di tali persone.
- = -
(16) Gli Stati membri dovrebbero inoltre mantenere la facoltà di estendere l’applicazione delle norme della presente direttiva ai contratti esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva, o di disciplinarli in altro modo.
Ad esempio, gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di estendere la protezione accordata ai consumatori dalla presente direttiva anche alle persone fisiche o giuridiche che non sono consumatori ai sensi della presente direttiva, quali le organizzazioni non governative, le start-up o le PMI.
- = -
(20) La presente direttiva e la direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dovrebbero integrarsi a vicenda.
Mentre la presente direttiva stabilisce determinate prescrizioni concernenti i contratti di fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali, la direttiva (UE) 2019/771 stabilisce determinate prescrizioni concernenti i contratti di vendita di beni.
Di conseguenza, per rispondere alle aspettative dei consumatori e garantire un quadro giuridico semplice e chiaro per gli operatori economici di contenuti digitali, la presente direttiva dovrebbe applicarsi anche al contenuto_digitale fornito su un supporto materiale, come ad esempio DVD, CD, chiavi USB e schede di memoria, nonché al supporto materiale stesso, purché quest’ultimo sia esclusivamente il vettore del contenuto_digitale.
Tuttavia, anziché le disposizioni della presente direttiva sull’obbligo di fornitura degli operatori economici e sui rimedi a disposizione dei consumatori in caso di mancata fornitura, dovrebbero applicarsi le disposizioni della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) sugli obblighi relativi alla consegna dei beni e sui rimedi in caso di mancata consegna.
Inoltre, le disposizioni della direttiva 2011/83/UE, ad esempio sul diritto di recesso e sulla natura del contratto in base al quale tali beni sono forniti, dovrebbero continuare ad applicarsi a tali supporti materiali e al contenuto_digitale da essi fornito.
La presente direttiva inoltre fa salvo il diritto di distribuzione applicabile a tali beni in base al diritto d’autore.
- = -
(23) Le rappresentazioni di valore digitali, quali i buoni elettronici o i coupon elettronici, sono utilizzati dai consumatori per il pagamento di diversi beni o servizi sul mercato unico digitale.
Tali rappresentazioni di valore digitali stanno assumendo una certa importanza in relazione alla fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali e dovrebbero pertanto essere considerate come un metodo di pagamento ai sensi della presente direttiva.
Le rappresentazioni di valore digitali dovrebbero considerarsi includere altresì le valute virtuali, purché siano riconosciute dal diritto nazionale.
La differenziazione basata sul metodo di pagamento utilizzato potrebbero essere fonte di discriminazione e incoraggiare in modo ingiustificato le imprese ad orientarsi verso la fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali contro un corrispettivo in rappresentazioni di valore digitali.
Tuttavia, dal momento che le rappresentazioni di valore digitali fungono esclusivamente da metodo di pagamento, non dovrebbero essere di per sé considerate quali contenuto_digitale o servizio_digitale ai sensi della presente direttiva.
- = -
(24) La fornitura di contenuti digitali o di servizi digitali spesso prevede che, quando non paga un prezzo, il consumatore fornisca dati_personali all’ operatore_economico.
Tali modelli commerciali sono utilizzati in diverse forme in una parte considerevole del mercato.
Oltre a riconoscere appieno che la protezione dei dati_personali è un diritto fondamentale e che tali dati non possono dunque essere considerati una merce, la presente direttiva dovrebbe garantire che i consumatori abbiano diritto a rimedi contrattuali, nell’ambito di tali modelli commerciali.
La presente direttiva dovrebbe pertanto applicarsi ai contratti in cui l’ operatore_economico fornisce, o si impegna a fornire, contenuto_digitale o servizi digitali al consumatore e in cui il consumatore fornisce, o si impegna a fornire, dati_personali.
I dati_personali potrebbero essere forniti all’ operatore_economico al momento della conclusione del contratto o successivamente, ad esempio nel caso in cui il consumatore acconsente a che l’ operatore_economico utilizzi gli eventuali dati_personali caricati o creati dal consumatore utilizzando il contenuto_digitale o il servizio_digitale.
Il diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati_personali prevede un elenco esaustivo di fondamenti giuridici per il trattamento lecito dei dati_personali.
La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai contratti in cui il consumatore fornisce, o si impegna a fornire, dati_personali all’ operatore_economico.
Ad esempio, la presente direttiva dovrebbe applicarsi nel caso in cui il nome e l’indirizzo email forniti da un consumatore al momento della creazione di un account sui social media siano utilizzati per scopi diversi dalla mera fornitura di contenuti digitali o servizi digitali o non conformi agli obblighi di legge.
La presente direttiva dovrebbe altresì applicarsi nel caso in cui il consumatore acconsenta a che il materiale che caricherà e che contiene dati_personali, come fotografie o post, sia trattato a fini commerciali dall’ operatore_economico.
Gli Stati membri dovrebbero tuttavia mantenere la facoltà di decidere in merito al soddisfacimento dei requisiti in materia di formazione, esistenza e validità di un contratto a norma del diritto nazionale.
- = -
(28) Il mercato dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, che non si connettono a risorse di numerazione assegnate pubblicamente, è in rapida evoluzione.
Negli ultimi anni l’ascesa di nuovi servizi digitali che consentono la comunicazione interpersonale via Internet, quali i servizi di posta elettronica e di messaggistica online basati sul web, ha indotto un maggior numero di consumatori a utilizzare tali servizi.
Per tali motivi è necessario prevedere una tutela effettiva dei consumatori in relazione a tali servizi.
La presente direttiva dovrebbe pertanto applicarsi anche ai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero.
- = -
(30) Il diritto dell’Unione in materia di servizi finanziari contiene numerose norme sulla tutela dei consumatori.
I servizi finanziari quali definiti dal diritto applicabile a tale settore, in particolare nella direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), riguardano anche i contenuti digitali o servizi digitali connessi o che danno accesso a servizi finanziari e sono pertanto disciplinati dalla tutela di cui al diritto dell’Unione sui servizi finanziari.
I contratti relativi a contenuti digitali o servizi digitali che costituiscono un servizio finanziario dovrebbero pertanto essere esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva.
- = -
(32) I software liberi e aperti, il cui codice sorgente è condiviso apertamente e che consentono agli utenti di utilizzare, modificare e ridistribuire liberamente il software o le relative versioni modificate, nonché di accedervi liberamente, possono contribuire alla ricerca e all’innovazione sul mercato dei contenuti digitali e dei servizi digitali.
Al fine di evitare di frapporre ostacoli a tali sviluppi del mercato, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi neanche ai software liberi e aperti, a condizione che non siano forniti contro il pagamento di un prezzo e che i dati_personali dei consumatori siano utilizzati esclusivamente per migliorare la sicurezza, la compatibilità o l’ interoperabilità del software.
- = -
(35) La pratica commerciale consistente nell’aggregare offerte di contenuto_digitale o di servizi digitali con la fornitura di beni o altri servizi è soggetta alla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno.
Tale aggregazione non è di per sé vietata a norma della direttiva 2005/29/CE.
Ne è fatto tuttavia divieto ove sia ritenuta sleale a seguito di una valutazione dei singoli casi conformemente ai criteri di cui alla succitata direttiva.
Il diritto dell’Unione in materia di concorrenza consente inoltre di affrontare le pratiche di vendita abbinata e aggregata qualora incidano sulla concorrenza e arrechino danno ai consumatori.
- = -
(36) La presente direttiva dovrebbe far salvo il resto del diritto dell’Unione che disciplina un settore o una materia specifici come le telecomunicazioni, il commercio elettronico e la protezione dei consumatori.
Dovrebbe inoltre lasciare impregiudicati il diritto dell’Unione e i diritti nazionali in materia di diritto d’autore e diritti connessi, inclusa la portabilità dei servizi di contenuti online.
- = -
(41) L’ operatore_economico può fornire i contenuti digitali o i servizi digitali ai consumatori attraverso diversi canali. È opportuno stabilire norme semplici e chiare per quanto riguarda le modalità e i tempi di esecuzione di tale obbligo di fornire, il quale costituisce l’obbligo contrattuale principale dell’ operatore_economico consistente nel mettere il contenuto_digitale o il servizio_digitale a disposizione del consumatore o consentendogli di accedervi.
Il contenuto_digitale o il servizio_digitale dovrebbe essere considerato disponibile o accessibile al consumatore nel momento in cui il contenuto_digitale o il servizio_digitale, ovvero qualsiasi mezzo atto ad accedervi o a scaricarlo, ha raggiunto la sfera del consumatore e non sono necessarie ulteriori azioni da parte dell’ operatore_economico per consentire al consumatore di utilizzare il contenuto_digitale o il servizio_digitale in conformità del contratto.
Considerando che l’ operatore_economico non è, in linea di principio, responsabile degli atti o delle omissioni di un terzo che gestisce un impianto fisico o virtuale, ad esempio una piattaforma elettronica o un impianto per l’archiviazione su cloud che il consumatore sceglie per ricevere o archiviare il contenuto_digitale o il servizio_digitale, dovrebbe essere sufficiente per l’ operatore_economico fornire il contenuto_digitale o il servizio_digitale a detto terzo.
Tuttavia, non si può ritenere che l’impianto fisico o virtuale sia stato scelto dal consumatore se tale impianto è controllato dall’ operatore_economico o è contrattualmente collegato all’ operatore_economico, come pure se il consumatore ha scelto detto impianto fisico o virtuale per la ricezione del contenuto_digitale o il servizio_digitale ma tale scelta è stata l’unica a essere proposta dall’ operatore_economico per accedere al contenuto_digitale o al servizio_digitale o per riceverlo.
- = -
(44) Considerato che i contenuti digitali e i servizi digitali sono in costante evoluzione, gli operatori economici possono concordare con i consumatori di fornire aggiornamenti e nuove caratteristiche non appena disponibili.
La conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale dovrebbe pertanto essere valutata verificando altresì se il contenuto_digitale o il servizio_digitale è aggiornato conformemente alle modalità stabilite nel contratto.
La mancata fornitura degli aggiornamenti che sono stati convenuti nel contratto dovrebbe essere considerata un difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
Inoltre, gli aggiornamenti difettosi o incompleti dovrebbero altresì essere considerati un difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale, in quanto ciò significherebbe che tali aggiornamenti non sono eseguiti conformemente alle modalità stabilite nel contratto.
- = -
(45) Ai fini della conformità e onde garantire che i consumatori non siano privati dei loro diritti, ad esempio nel caso in cui un contratto preveda standard eccessivamente bassi, il contenuto_digitale o il servizio_digitale dovrebbe rispettare non solo i requisiti di conformità soggettivi, ma anche quelli oggettivi stabiliti nella presente direttiva.
La conformità dovrebbe essere valutata, tra l’altro, alla luce della finalità per la quale sono abitualmente utilizzati i contenuti digitali o i servizi digitali dello stesso tipo.
Il contenuto_digitale o il servizio_digitale dovrebbe inoltre presentare la qualità e le caratteristiche di prestazione che sono normali per un contenuto_digitale o un servizio_digitale dello stesso tipo e che i consumatori possono ragionevolmente aspettarsi, in considerazione della natura del contenuto_digitale o del servizio_digitale e tenuto conto di eventuali dichiarazioni pubbliche concernenti le caratteristiche specifiche del contenuto_digitale o del servizio_digitale rilasciate dall’ operatore_economico o altre persone nell’ambito di passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali o a loro nome.
- = -
(55) L’ operatore_economico dovrebbe essere responsabile nei confronti del consumatore in caso di difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale e di un’eventuale mancata fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
Poiché i contenuti digitali o i servizi digitali possono essere forniti ai consumatori tramite una o più forniture singole o in modo continuativo per un determinato periodo di tempo, è appropriato che i tempi rilevanti per stabilire la conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale debbano essere determinati in funzione di queste differenti tipologie di fornitura.
- = -
(56) Il contenuto_digitale o i servizi digitali possono essere forniti ai consumatori tramite una fornitura singola, per esempio quando i consumatori scaricano un libro elettronico e lo archiviano sul loro dispositivo personale.
Analogamente, la fornitura può consistere in una serie di dette forniture singole, per esempio quando i consumatori ricevono un link per scaricare un nuovo libro elettronico ogni settimana.
L’elemento distintivo di questa categoria di contenuto_digitale o servizio_digitale è il fatto che i consumatori hanno successivamente la possibilità di accedere al contenuto_digitale o al servizio_digitale e di utilizzarlo a tempo indeterminato.
In tali casi, la conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale dovrebbe essere valutata al momento della fornitura e, pertanto, l’ operatore_economico dovrebbe essere unicamente responsabile di eventuali difetti di conformità esistenti al momento in cui avviene la fornitura singola o ciascuna singola fornitura.
Al fine di garantire la certezza giuridica, gli operatori economici e i consumatori dovrebbero poter contare su un periodo minimo armonizzato durante il quale l’ operatore_economico è considerato responsabile per eventuali difetti di conformità.
Per quanto riguarda i contratti che prevedono una singola fornitura o una serie di singole forniture del contenuto_digitale o del servizio_digitale, gli Stati membri dovrebbero garantire che l’ operatore_economico sia responsabile per almeno due anni dal momento della fornitura se, a norma del rispettivo diritto nazionale, l’ operatore_economico è responsabile soltanto per difetti di conformità che si manifestano entro un certo periodo di tempo dalla fornitura.
- = -
(57) I contenuti digitali o i servizi digitali potrebbero inoltre essere forniti ai consumatori in modo continuativo per un determinato periodo di tempo.
La fornitura continuativa può includere casi in cui l’ operatore_economico mette a disposizione dei consumatori un servizio_digitale per un periodo di tempo determinato o indeterminato, come un contratto di archiviazione su cloud di due anni o l’iscrizione a una piattaforma dei social media a tempo indeterminato.
L’elemento distintivo di questa categoria è il fatto che il contenuto_digitale o il servizio_digitale è disponibile o accessibile ai consumatori solo per la durata determinata del contratto o per il periodo di validità del contratto a tempo indeterminato. È pertanto giustificato che, in tali casi, l’ operatore_economico sia soltanto responsabile del difetto di conformità che si manifesta durante tale periodo di tempo.
L’elemento della fornitura continuativa non dovrebbe necessariamente implicare una fornitura a lungo termine.
Casi quali la trasmissione in streaming di un videoclip dovrebbero essere considerati una fornitura continuativa per un determinato periodo di tempo, a prescindere dall’effettiva durata del file audiovisivo.
Anche i casi in cui elementi specifici del contenuto_digitale o del servizio_digitale sono messi a disposizione periodicamente, o in diverse occasioni per la durata determinata del contratto, o per il periodo di validità del contratto a tempo indeterminato, dovrebbero essere considerati una fornitura continuativa per un determinato periodo, ad esempio quando il contratto prevede che una copia del software antivirus possa essere utilizzato per un anno e sia automaticamente aggiornato il primo giorno del mese durante tale periodo, o che l’ operatore_economico rilasci aggiornamenti ogniqualvolta diventino disponibili nuove caratteristiche di un gioco digitale, e il contenuto o il servizio_digitale è disponibile o accessibile ai consumatori solo per la durata determinata del contratto o per il periodo di validità del contratto a tempo indeterminato.
- = -
(58) Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di stabilire i termini nazionali di prescrizione.
Tali termini, tuttavia, non dovrebbero impedire ai consumatori di esercitare i loro diritti in tutto il periodo di tempo durante il quale l’ operatore_economico è responsabile di eventuali difetti di conformità.
Mentre la presente direttiva non dovrebbe pertanto armonizzare l’inizio della decorrenza dei termini nazionali di prescrizione, dovrebbe tuttavia garantire che detti termini consentano comunque ai consumatori di esercitare i rimedi a loro disposizione in caso di difetti di conformità che si manifestano almeno nel periodo durante il quale l’ operatore_economico è responsabile di eventuali difetti di conformità.
- = -
(60) Fatto salvo il diritto fondamentale alla protezione della vita privata, compresa la riservatezza delle comunicazioni, e alla protezione dei dati_personali del consumatore, il consumatore dovrebbe cooperare con l’ operatore_economico per consentirgli di verificare se la causa del difetto di conformità risieda nel suo ambiente_digitale utilizzando i mezzi tecnici disponibili che siano meno intrusivi possibile per il consumatore.
In molti casi ciò può avvenire trasmettendo all’ operatore_economico segnalazioni di incidenti generate automaticamente o informazioni dettagliate sulla connessione Internet del consumatore.
Solo in circostanze eccezionali e debitamente giustificate, in cui anche facendo il miglior uso di tutti i mezzi possibili non esiste altra soluzione, può essere necessario che i consumatori consentano l’accesso virtuale al loro ambiente_digitale.
Tuttavia, se il consumatore non coopera con l’ operatore_economico il consumatore era stato informato delle conseguenze della mancata collaborazione, dovrebbe spettare al consumatore dimostrare non solo che il contenuto_digitale o il servizio_digitale non è conforme al contratto, ma anche che il contenuto_digitale o il servizio_digitale non era conforme al momento della fornitura dello stesso se il contratto prevede un unico atto di fornitura o una serie di singoli atti di fornitura ovvero, se il contratto prevede una fornitura continuativa per un determinato periodo di tempo, nel corso della durata del contratto.
- = -
(68) Se il consumatore recede dal contratto, l’ operatore_economico dovrebbe rimborsare il prezzo pagato dal consumatore.
Tuttavia, è opportuno conciliare i legittimi interessi dei consumatori e degli operatori economici nei casi in cui il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia fornito per un determinato periodo di tempo e la sua conformità sia garantita soltanto per una parte di tale periodo.
Pertanto, in caso di risoluzione, il consumatore dovrebbe avere diritto al rimborso soltanto di una parte dell’importo pagato che corrisponde ed è commisurata alla durata del periodo in cui il contenuto_digitale o servizio_digitale non è stato conforme.
Il consumatore dovrebbe altresì avere diritto a qualsiasi parte del prezzo versato in anticipo per l’eventuale periodo restante dopo la risoluzione del contratto.
- = -
(69) Nel caso in cui il consumatore fornisca dati_personali all’ operatore_economico, quest’ultimo è tenuto a rispettare gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2016/679.
Tali obblighi dovrebbero essere rispettati anche qualora il consumatore paghi un importo e fornisca dati_personali.
In caso di risoluzione del contratto, l’ operatore_economico dovrebbe anche astenersi dall’utilizzare qualsiasi contenuto diverso dai dati_personali che sia stato fornito o creato dal consumatore nell’ambito dell’utilizzo del contenuto_digitale o del servizio_digitale fornito dall’ operatore_economico.
In tale contenuto potrebbero rientrare immagini digitali, file video e audio e contenuti creati su dispositivi mobili.
Tuttavia, l’ operatore_economico dovrebbe avere il diritto di continuare ad utilizzare il contenuto fornito o creato dal consumatore nei casi in cui tale contenuto è privo di utilità al di fuori del contesto del contenuto_digitale o del servizio_digitale fornito dall’ operatore_economico, o riguarda unicamente l’attività del consumatore, o è stato aggregato dall’ operatore_economico ad altri dati e non può essere disaggregato se non con uno sforzo sproporzionato, o è stato generato congiuntamente dal consumatore e altre persone e se altri consumatori possono continuare a farne uso.
- = -
(73) Il principio della responsabilità dell’ operatore_economico per il risarcimento del danno è un elemento essenziale dei contratti di fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali.
Ne consegue che il consumatore dovrebbe avere il diritto a chiedere un risarcimento per qualsiasi danno causato da un difetto di conformità o dalla mancata fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
Nella massima misura possibile, il risarcimento dovrebbe ripristinare la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato se il contenuto_digitale o il servizio_digitale fosse stato debitamente fornito e fosse stato conforme.
Poiché tale diritto al risarcimento esiste già in tutti gli Stati membri, la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le norme nazionali in materia di risarcimento dei consumatori per i danni derivanti dalla violazione di tali norme.
- = -
(75) In aggiunta alle modifiche volte al mantenimento della conformità, all’ operatore_economico dovrebbe essere concesso, a determinate condizioni, di modificare le caratteristiche dei contenuti digitali o dei servizi digitali, purché il contratto fornisca una ragione valida per tale modifica.
Tra tali ragioni valide potrebbero rientrare i casi in cui la modifica è necessaria per adattare il contenuto_digitale o il servizio_digitale a un nuovo ambiente tecnico o a un numero maggiore di utenti, o per altre ragioni operative importanti.
Tali modifiche vanno spesso a vantaggio del consumatore in quanto migliorano il contenuto_digitale o il servizio_digitale.
Di conseguenza, le parti del contratto dovrebbero poter includere nel contratto clausole che autorizzano l’ operatore_economico a procedere a modifiche.
Al fine di conciliare gli interessi dei consumatori e delle imprese, tale possibilità concessa all’ operatore_economico dovrebbe essere abbinata al diritto del consumatore di recedere dal contratto qualora tali modifiche incidano negativamente, in modo non trascurabile, sull’uso del contenuto_digitale o del servizio_digitale o sull’accesso allo stesso.
La misura in cui le modifiche incidano negativamente sull’uso del contenuto_digitale o del servizio_digitale o sull’accesso allo stesso da parte del consumatore dovrebbe essere accertata obiettivamente, tenendo conto della natura e della finalità del contenuto_digitale o del servizio_digitale e della qualità, funzionalità, compatibilità e altre principali caratteristiche che sono normali per contenuti digitali o servizi digitali dello stesso tipo.
Le norme previste dalla presente direttiva relative a tali aggiornamenti, miglioramenti o modifiche analoghe non dovrebbero tuttavia riguardare situazioni in cui le parti concludano un nuovo contratto per la fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale, ad esempio, la distribuzione di una nuova versione del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
- = -
(76) I consumatori dovrebbero essere informati delle modifiche in modo chiaro e comprensibile.
Qualora una modifica incida negativamente, in modo non trascurabile, sull’uso del contenuto_digitale o del servizio_digitale o sull’accesso allo stesso da parte del consumatore, quest’ultimo dovrebbe esserne informato in modo tale che tale informazione possa essere archiviata su un supporto_durevole.
Un supporto_durevole dovrebbe permettere al consumatore di archiviare le informazioni per il tempo necessario alla protezione dei suoi interessi derivanti dalla relazione del consumatore con l’ operatore_economico.
Dovrebbero rientrare tra detti supporti in particolare documenti su carta, DVD, CD, chiavi USB, schede di memoria o dischi rigidi nonché messaggi di posta elettronica.
- = -
(79) Le persone o le organizzazioni che in base al diritto nazionale siano considerate titolari di un diritto o legittimo interesse nella tutela dei diritti contrattuali e in materia di protezione dei dati dei consumatori dovrebbero disporre del diritto di promuovere un’azione per fare in modo che le disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva siano applicate dinanzi a un organo giurisdizionale o ad un’autorità amministrativa competente a decidere dei reclami oppure a promuovere un’adeguata azione legale.
- = -
(82) L’allegato I della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17), dovrebbe essere modificato per includere un riferimento alla presente direttiva, al fine di garantire che siano protetti gli interessi collettivi dei consumatori stabiliti nella presente direttiva.
- = -
(83) I consumatori dovrebbero poter beneficiare dei diritti della presente direttiva non appena le corrispondenti disposizioni nazionali di recepimento iniziano ad applicarsi.
Pertanto, tali misure nazionali di recepimento dovrebbero applicarsi anche ai contratti di durata indeterminata o determinata che sono stati conclusi prima della data di applicazione e prevedono la fornitura di contenuti digitali o servizi digitali per un certo periodo di tempo, in modo continuativo o mediante una serie di singole forniture, ma soltanto per quanto riguarda il contenuto_digitale o il servizio_digitale fornito a partire dalla data di applicazione delle misure nazionali di recepimento.
Tuttavia, al fine di conciliare i legittimi interessi dei consumatori e degli operatori economici, le misure nazionali che recepiscono le disposizioni della presente direttiva relativamente alla modifica del contenuto_digitale o del servizio_digitale e al diritto di ricorso dovrebbero applicarsi soltanto ai contratti conclusi dopo la data di applicazione a norma della presente direttiva.
- = -