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Articolo 1

Oggetto e scopo

La presente direttiva è intesa a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno garantendo nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori, stabilendo norme comuni su determinate prescrizioni concernenti i contratti di fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali tra operatori economici e consumatori, in particolare le norme:

sulla conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale al contratto,

sui rimedi in caso di difetto di conformità al contratto o di mancata fornitura, e sulle modalità di esercizio degli stessi, nonché

sulla modifica del contenuto_digitale o del servizio_digitale.

Articolo 11

Responsabilità dell’ operatore_economico

1.   L’ operatore_economico è responsabile per la mancata fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale conformemente all’articolo 5.

2.   Qualora un contratto preveda un unico atto di fornitura o una serie di singoli atti di fornitura, l’ operatore_economico è responsabile per qualsiasi difetto di conformità a norma degli articoli 7, 8 e 9, esistente al momento della fornitura, fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 2, lettera b).

Se, in conformità del diritto nazionale, l’ operatore_economico è responsabile solamente per i difetti di conformità che si manifestano entro un certo periodo di tempo dalla fornitura, tale periodo di tempo non è inferiore a due anni a decorrere dal momento della fornitura, fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 2, lettera b).

Se, in conformità del diritto nazionale, i diritti previsti all’articolo 14 sono ugualmente o unicamente soggetti a termini di prescrizione, gli Stati membri provvedono affinché tale termine di prescrizione consenta comunque al consumatore di avvalersi dei mezzi di ricorso di cui all’articolo 14 per qualsiasi difetto di conformità sussistente al momento di cui al primo comma e che risulti evidente entro il termine di cui al secondo comma.

3.   Se il contratto prevede la fornitura continuativa per un periodo di tempo, l’ operatore_economico risponde di un difetto di conformità, a norma degli articoli 7, 8 e 9, che si manifesta o risulta evidente nel periodo di tempo durante il quale il contenuto_digitale o il servizio_digitale deve essere fornito a norma del contratto.

Se, a norma del diritto nazionale, i diritti previsti all’articolo 14 sono ugualmente o unicamente soggetti a termini di prescrizione, gli Stati membri provvedono affinché tale termine di prescrizione consenta comunque ai consumatori di avvalersi dei mezzi di ricorso di cui all’articolo 14 per qualsiasi difetto di conformità che si manifesti o risulti evidente durante il periodo di tempo di cui al primo comma.

Articolo 16

Obblighi del l’ operatore_economico in caso di risoluzione

1.   In caso di risoluzione del contratto l’ operatore_economico rimborsa al consumatore tutti gli importi versati in esecuzione del contratto.

Tuttavia, se il contratto prevede la fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale dietro pagamento di un prezzo e per un periodo di tempo, e il contenuto_digitale o il servizio_digitale è stato conforme per un periodo di tempo prima della risoluzione del contratto, l’ operatore_economico rimborsa al consumatore solo la proporzione dell’importo pagato corrispondente al periodo in cui il contenuto_digitale o il servizio_digitale non è stato conforme e qualsiasi parte del prezzo pagato in anticipo dal consumatore per la durata del contratto che sarebbe rimasta se il contratto non fosse stato risolto.

2.   Per quanto riguarda i dati_personali del consumatore, l’ operatore_economico rispetta gli obblighi applicabili a norma del regolamento (UE) 2016/679.

3.   L’ operatore_economico si astiene dall’utilizzare qualsiasi contenuto diverso dai dati_personali che sia stato fornito o creato dal consumatore nell’ambito dell’utilizzo del contenuto_digitale o del servizio_digitale fornito dall’ operatore_economico, fatto salvo il caso in cui tale contenuto:

a)

sia privo di utilità al di fuori del contesto del contenuto_digitale o del servizio_digitale fornito dall’operatore;

b)

si riferisca solamente all’attività del consumatore nell’utilizzo del contenuto_digitale o del servizio_digitale fornito dall’operatore;

c)

sia stato aggregato dall’ operatore_economico ad altri dati e non possa essere disaggregato o comunque non senza uno sforzo sproporzionato; o

d)

sia stato generato congiuntamente dal consumatore e altre persone, e altri consumatori possano continuare a utilizzare il contenuto.

4.   Ad eccezione delle situazioni di cui al paragrafo 3, lettere a), b) o c), l’ operatore_economico mette a disposizione del consumatore, su richiesta dello stesso, contenuti diversi dai dati_personali, che sono stati forniti o creati dal consumatore durante l’utilizzo del contenuto_digitale o del servizio_digitale fornito dall’ operatore_economico.

Il consumatore ha il diritto di recuperare dall’ operatore_economico tali contenuti digitali gratuitamente e senza impedimenti, entro un lasso di tempo ragionevole e in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

5.   L’ operatore_economico può impedire qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto_digitale o del servizio_digitale da parte del consumatore, in particolare rendendogli il contenuto_digitale o il servizio_digitale inaccessibile o disattivando il suo account utente, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 4.

Articolo 21

Controllo dell’osservanza

1.   Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare l’osservanza della presente direttiva.

2.   I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che, secondo il diritto nazionale, permettano a uno o più dei seguenti organismi di adire gli organi giurisdizionali o amministrativi competenti per fare applicare le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva:

a)

enti pubblici o loro rappresentanti;

b)

organizzazioni di consumatori aventi un interesse legittimo a proteggere i consumatori;

c)

associazioni di categoria aventi un interesse legittimo;

d)

organismi, organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro, attivi nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli interessati di cui all’articolo 80 del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 22

Imperatività delle norme

1.   Salvo altrimenti disposto dalla presente direttiva, qualsiasi clausola contrattuale che, a danno del consumatore, escluda l’applicazione delle misure nazionali che recepiscono la presente direttiva, vi deroghi o ne modifichi gli effetti prima che la mancata fornitura o il difetto di conformità siano portati all’attenzione dell’ operatore_economico da parte del consumatore o prima che la modifica del contenuto_digitale o servizio_digitale sia portata all’attenzione del consumatore da parte dell’ operatore_economico, conformemente all’articolo 19, non vincola il consumatore.

2.   La presente direttiva non impedisce agli operatori economici di offrire ai consumatori condizioni contrattuali che vanno oltre la tutela prevista dalla presente direttiva.

Articolo 27

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 264 del 20.7.2016, pag. 57.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 aprile 2019.

(3)  Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 (cfr. pag. 28 della presente Gazzetta ufficiale)

(4)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

(5)  Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

(6)  Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1).

(7)  Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17).

(8)  Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).

(9)  Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).

(10)  Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321, del 17.12.2018, pag. 36).

(11)  Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).

(12)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati_personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(13)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati_personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(14)  Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

(15)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

(16)  Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

(17)  Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (Versione codificata) (GU L 110 dell’1.5.2009, p. 30).

(18)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(19)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati_personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(20)  GU C 200 del 23.6.2017, pag. 10.

(21)  Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).

(22)  Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e le tariffe al dettaglio per le comunicazioni intra-UE regolamentate e che modifica la direttiva 2002/22/CE e il regolamento (UE) n. 531/2012 (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

(23)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).


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