(3) È opportuno armonizzare determinati aspetti concernenti i contratti di fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali, prendendo come riferimento un livello elevato di protezione dei consumatori, al fine di instaurare un autentico mercato unico digitale, accrescere la certezza giuridica e ridurre i costi di transazione, in particolare per le piccole e medie imprese («PMI»).
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(4) Se offrono contenuti digitali o servizi digitali oltre frontiera, le imprese, in particolare le PMI, devono spesso affrontare costi aggiuntivi imputabili alla diversità delle normative nazionali di diritto contrattuale dei consumatori, e all’incertezza giuridica.
Le imprese sostengono inoltre i costi per adeguare i loro contratti alle specifiche norme imperative in materia di fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali che sono già applicate in diversi Stati membri e che creano disparità nell’ambito di applicazione e nel contenuto tra le specifiche norme nazionali che disciplinano tali contratti.
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(12) La presente direttiva non dovrebbe incidere sul diritto nazionale relativo a questioni che non sono disciplinate dalla stessa, come ad esempio le norme nazionali concernenti la formazione, la validità, la nullità o gli effetti dei contratti o la liceità del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe definire la natura giuridica dei contratti per la fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali e dovrebbe spettare al diritto nazionale determinare se tali contratti costituiscono, ad esempio, un contratto di vendita, di servizio, di noleggio o un contratto sui generis.
La presente direttiva dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate le norme nazionali che non riguardano specificamente i contratti dei consumatori e che prevedono rimedi specifici per determinati tipi di difetti non manifestatisi al momento della conclusione del contratto, vale a dire a disposizioni nazionali che possono stabilire norme specifiche relative alla responsabilità dell’ operatore_economico in caso di vizi occulti.
La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate anche le disposizioni legislative nazionali che prevedono rimedi extracontrattuali di cui il consumatore può avvalersi, nel caso di difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale, nei confronti di persone nell’ambito di passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, o di altre persone che adempiono agli obblighi di tali persone.
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(29) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi all’assistenza sanitaria, come definita nella direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
L’esclusione dell’assistenza sanitaria dal ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe applicarsi anche ai contenuti digitali o servizi digitali che costituiscono un dispositivo medico, quale definito nelle direttive 93/42/CEE (6) e 90/385/CEE (7) del Consiglio e dalla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), laddove il dispositivo medico in questione sia prescritto o fornito da un professionista sanitario ai sensi della direttiva 2011/24/UE.
La presente direttiva dovrebbe tuttavia applicarsi a qualsiasi contenuto_digitale o servizio_digitale che costituisce un dispositivo medico, come le applicazioni sanitarie, e che può essere ottenuto dal consumatore senza che sia prescritto o fornito da un professionista sanitario.
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(30) Il diritto dell’Unione in materia di servizi finanziari contiene numerose norme sulla tutela dei consumatori.
I servizi finanziari quali definiti dal diritto applicabile a tale settore, in particolare nella direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), riguardano anche i contenuti digitali o servizi digitali connessi o che danno accesso a servizi finanziari e sono pertanto disciplinati dalla tutela di cui al diritto dell’Unione sui servizi finanziari.
I contratti relativi a contenuti digitali o servizi digitali che costituiscono un servizio finanziario dovrebbero pertanto essere esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva.
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(33) I contenuti digitali o i servizi digitali sono spesso combinati alla fornitura di beni o di altri servizi e offerti al consumatore nell’ambito di uno stesso contratto che comprende un pacchetto di elementi diversi, quali la fornitura di servizi di televisione digitale e l’acquisto di apparecchiature elettroniche.
In tali casi il contratto tra il consumatore e l’ operatore_economico comprende elementi di un contratto per la fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali ma anche elementi di altri tipi di contratto, quali i contratti di vendita di beni o servizi.
La presente direttiva dovrebbe applicarsi soltanto agli elementi del contratto complessivo che consistono nella fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali.
Gli altri elementi del contratto dovrebbero essere disciplinati dalle norme applicabili a tali contratti a norma del diritto nazionale, oppure, se del caso, da altre normative dell’Unione che disciplinano un settore o una materia specifici.
Analogamente, il diritto nazionale dovrebbe disciplinare gli effetti che la risoluzione di un elemento di un contratto a pacchetto potrebbe avere sugli altri elementi di tale contratto a pacchetto.
Tuttavia, al fine di garantire la coerenza con le disposizioni specifiche per settore della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) che disciplinano i contratti a pacchetto, se un operatore_economico offre, conformemente a tale direttiva, un contenuto_digitale o un servizio_digitale in combinazione con un servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero o un servizio di accesso a Internet, le disposizioni della presente direttiva relative alla modifica del contenuto_digitale non dovrebbero applicarsi all’elemento del pacchetto costituito da contenuto_digitale o servizi digitali.
Al contrario, è opportuno che a tutti gli elementi del pacchetto, ivi compresi il contenuto_digitale o i servizi digitali, si applichino le disposizioni pertinenti della direttiva (UE) 2018/1972.
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(41) L’ operatore_economico può fornire i contenuti digitali o i servizi digitali ai consumatori attraverso diversi canali. È opportuno stabilire norme semplici e chiare per quanto riguarda le modalità e i tempi di esecuzione di tale obbligo di fornire, il quale costituisce l’obbligo contrattuale principale dell’ operatore_economico consistente nel mettere il contenuto_digitale o il servizio_digitale a disposizione del consumatore o consentendogli di accedervi.
Il contenuto_digitale o il servizio_digitale dovrebbe essere considerato disponibile o accessibile al consumatore nel momento in cui il contenuto_digitale o il servizio_digitale, ovvero qualsiasi mezzo atto ad accedervi o a scaricarlo, ha raggiunto la sfera del consumatore e non sono necessarie ulteriori azioni da parte dell’ operatore_economico per consentire al consumatore di utilizzare il contenuto_digitale o il servizio_digitale in conformità del contratto.
Considerando che l’ operatore_economico non è, in linea di principio, responsabile degli atti o delle omissioni di un terzo che gestisce un impianto fisico o virtuale, ad esempio una piattaforma elettronica o un impianto per l’archiviazione su cloud che il consumatore sceglie per ricevere o archiviare il contenuto_digitale o il servizio_digitale, dovrebbe essere sufficiente per l’ operatore_economico fornire il contenuto_digitale o il servizio_digitale a detto terzo.
Tuttavia, non si può ritenere che l’impianto fisico o virtuale sia stato scelto dal consumatore se tale impianto è controllato dall’ operatore_economico o è contrattualmente collegato all’ operatore_economico, come pure se il consumatore ha scelto detto impianto fisico o virtuale per la ricezione del contenuto_digitale o il servizio_digitale ma tale scelta è stata l’unica a essere proposta dall’ operatore_economico per accedere al contenuto_digitale o al servizio_digitale o per riceverlo.
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(48) Il regolamento (UE) 2016/679 o qualsiasi altra fonte di diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati dovrebbero applicarsi pienamente al trattamento dei dati_personali in relazione ai contratti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva.
La presente direttiva non dovrebbe inoltre pregiudicare i diritti, gli obblighi e i rimedi extracontrattuali di cui al regolamento (UE) 2016/679. È altresì possibile considerare, in funzione delle circostanze del caso, che gli elementi che determinano un difetto di conformità rispetto ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/679, inclusi principi fondamentali quali i requisiti in materia di minimizzazione dei dati, protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita, costituiscano un difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale rispetto ai requisiti di conformità soggettivi od oggettivi di cui alla presente direttiva.
Un esempio potrebbe essere rappresentato dai casi in cui un operatore_economico assume in maniera esplicita un obbligo contrattuale, o il contratto può essere interpretato in tal senso, che è altresì connesso agli obblighi dell’ operatore_economico di cui al regolamento (UE) 2016/679.
In tal caso, l’impegno contrattuale può essere inserito tra i requisiti di conformità soggettivi.
Un secondo esempio potrebbe essere rappresentato dai casi in cui la mancata conformità agli obblighi di cui al regolamento (UE) 2016/679 potrebbe allo stesso tempo rendere il contenuto_digitale o il servizio_digitale inadeguato alla sua finalità prevista e costituire pertanto un difetto di conformità ai requisiti di conformità oggettivi, che prevedono che il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia adeguato alle finalità per le quali è abitualmente utilizzato un contenuto_digitale o un servizio_digitale dello stesso tipo.
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(54) I vizi giuridici costituiscono una questione particolarmente importante nell’ambito dei contenuti digitali o dei servizi digitali, che sono oggetto di diritti di proprietà intellettuale.
Le restrizioni all’uso del contenuto_digitale o del servizio_digitale da parte del consumatore a norma della presente direttiva potrebbero derivare da una violazione dei diritti di terzi.
Tale violazione potrebbe effettivamente impedire al consumatore di godere del contenuto_digitale o del servizio_digitale o di alcune sue componenti, ad esempio, se il consumatore non può accedere affatto al contenuto_digitale o al servizio_digitale o se non può accedervi legalmente.
Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il terzo costringe legittimamente l’ operatore_economico a cessare ogni violazione di tali diritti e a interrompere l’offerta del contenuto_digitale o del servizio_digitale in questione, o che il consumatore non può utilizzare il contenuto_digitale o il servizio_digitale senza violare la legge.
In caso di violazione dei diritti di terzi da cui deriva una restrizione che impedisce o limita l’uso del contenuto_digitale o del servizio_digitale nel rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi di conformità, il consumatore dovrebbe aver diritto ad avvalersi dei rimedi per difetto di conformità, a meno che il diritto nazionale preveda la nullità del contratto o la sua risoluzione, ad esempio per violazione della garanzia giuridica contro l’evizione.
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(65) Ove il ripristino della conformità del contenuto_digitale o servizio_digitale risulti de jure o de facto impossibile o qualora l’ operatore_economico si rifiuti di ripristinare la conformità del contenuto_digitale o servizio_digitale in ragione dei costi sproporzionati che gliene deriverebbero, o qualora l’ operatore_economico non abbia ripristinato la conformità del contenuto_digitale o servizio_digitale entro un termine ragionevole, senza alcun costo e senza causare disagi per il consumatore, quest’ultimo dovrebbe avere diritto di beneficiare dei rimedi della riduzione del prezzo o della risoluzione del contratto.
In talune situazioni è giustificato che il consumatore abbia diritto immediatamente alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, ad esempio se in precedenza l’ operatore_economico ha omesso di rendere conforme il contenuto_digitale o il servizio_digitale o se non ci si può attendere che il consumatore mantenga la fiducia nella capacità dell’ operatore_economico di ripristinare la conformità del contenuto_digitale o servizio_digitale a motivo della gravità del difetto di conformità.
Ad esempio, il consumatore dovrebbe avere il diritto di richiedere immediatamente la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto qualora gli sia stato fornito un software antivirus infettato esso stesso da virus e costituirebbe un caso di difetto di conformità di tale gravità.
Lo stesso dovrebbe valere nel caso in cui risulti evidente che l’ operatore_economico non procederà a ripristinare la conformità del contenuto_digitale o servizio_digitale entro un termine ragionevole o senza particolari disagi per il consumatore.
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(71) Il consumatore dovrebbe avere il diritto di recuperare il contenuto entro un periodo di tempo ragionevole, senza impedimenti da parte dell’ operatore_economico, in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico nonché senza sostenere costi, ad eccezione dei costi generati dal proprio ambiente_digitale, ad esempio i costi di una connessione di rete, poiché tali costi non derivano specificamente dal recupero del contenuto.
Tuttavia, l’obbligo per l’ operatore_economico di rendere disponibile tale contenuto non dovrebbe applicarsi se il contenuto è utile soltanto nel contesto dell’uso del contenuto_digitale o del servizio_digitale, o riguarda unicamente l’attività del consumatore nell’ambito dell’uso del contenuto_digitale o del servizio_digitale, o è stato aggregato dall’ operatore_economico ad altri dati e non può essere disaggregato se non con uno sforzo sproporzionato.
In tali casi il contenuto è privo di utilità o interesse particolare per il consumatore, tenendo conto anche degli interessi dell’ operatore_economico.
Inoltre, l’obbligo per l’ operatore_economico di mettere a disposizione del consumatore, in caso di risoluzione del contratto, qualsiasi contenuto diverso dai dati_personali che sia stato fornito o creato dal consumatore dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto dell’ operatore_economico di non divulgare determinati contenuti in conformità del diritto applicabile.
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(77) Qualora una modifica incida negativamente, in modo non trascurabile, sull’utilizzo del contenuto_digitale o del servizio_digitale o sull’accesso allo stesso da parte del consumatore, quest’ultimo dovrebbe avere il diritto di recedere dal contratto senza alcun costo a seguito della modifica in questione.
In alternativa, l’ operatore_economico può decidere di consentire al consumatore di mantenere l’accesso al contenuto_digitale o al servizio_digitale senza costi aggiuntivi, senza la modifica e in conformità, nel qual caso il consumatore non dovrebbe avere il diritto di recedere dal contratto.
Tuttavia, qualora il contenuto_digitale o il servizio_digitale che l’ operatore_economico ha consentito al consumatore di mantenere non rispetti più i requisiti soggettivi e oggettivi di conformità, il consumatore dovrebbe poter contare sui rimedi per difetto di conformità previsti dalla presente direttiva.
Se i requisiti per una modifica quali indicati nella presente direttiva non sono soddisfatti e la modifica dà luogo a un difetto di conformità, dovrebbero restare salvi i diritti del consumatore al ripristino della conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, quali previsti dalla presente direttiva.
Allo stesso modo, qualora, successivamente a una modifica, si verifichi un difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale non imputabile alla modifica, il consumatore dovrebbe continuare a poter avvalersi dei rimedi previsti dalla presente direttiva per il difetto di conformità in relazione al contenuto_digitale o al servizio_digitale in questione.
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(84) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (18), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
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