(4) Il commercio elettronico è un motore di crescita chiave nel mercato interno.
tuttavia il suo potenziale di crescita è lungi dall’essere pienamente sfruttato.
Al fine di rafforzare la competitività dell’Unione e stimolare la crescita, l’Unione deve agire rapidamente e incoraggiare gli attori economici a sfruttare al massimo il potenziale offerto dal mercato interno.
Il pieno potenziale del mercato interno può essere sfruttato soltanto se tutti gli operatori di mercato sono in grado di accedere agevolmente alle vendite transfrontaliere di beni, comprese le transazioni di commercio elettronico.
Le norme di diritto contrattuale in base alle quali gli operatori di mercato concludono transazioni commerciali sono tra i fattori fondamentali della decisione delle imprese di offrire beni oltre frontiera.
Tali norme influenzano anche la disponibilità dei consumatori a scegliere fiduciosamente questo tipo di acquisto.
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(8) Seb bene grazie all’applicazione del regolamento (CE) n. 593/2008 i consumatori godano di un livello elevato di protezione quando acquistano dall’estero, la frammentazione giuridica si ripercuote negativamente anche sul loro grado di fiducia nelle transazioni commerciali transfrontaliere.
I fattori che concorrono a minare la loro fiducia sono molteplici, tuttavia l’incertezza sui diritti contrattuali essenziali è tra le preoccupazioni principali dei consumatori.
Tale incertezza sussiste a prescindere dal fatto che il consumatore sia tutelato dalle disposizioni imperative di diritto contrattuale dei consumatori del suo Stato membro nel caso in cui i venditori dirigano la loro attività transfrontaliera verso tale Stato membro o che il consumatore concluda o meno un contratto transfrontaliero con venditori che non esercitino la loro attività commerciale nello Stato membro del consumatore.
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(22) La definizione di consumatore dovrebbe includere le persone fisiche che agiscono al di fuori della loro attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.
tuttavia, nel caso di contratti con duplice scopo, qualora il contratto sia concluso per fini che rientrano parzialmente nell’ambito delle attività commerciali della persona e parzialmente ne restano al di fuori e laddove lo scopo commerciale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale del contratto, gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di determinare se la persona in questione dovrebbe altresì essere considerata un consumatore, e a quali condizioni.
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(31) In linea di principio, nel caso di beni con elementi digitali in cui il contenuto_digitale o servizio_digitale incorporato o interconnesso con i beni è oggetto di una singola fornitura, il venditore dovrebbe essere responsabile solo di un difetto di conformità esistente al momento della consegna.
tuttavia, l’obbligo di fornire aggiornamenti dovrebbe tener conto del fatto che l’ambiente digitale di un bene di questo tipo è in costante evoluzione.
Pertanto, gli aggiornamenti sono uno strumento necessario per garantire che i beni siano in grado di funzionare come al momento della consegna.
Inoltre, a differenza dei beni tradizionali, i beni con elementi digitali non sono completamente separati dalla sfera del venditore, in quanto il venditore, o un terzo che fornisce il contenuto o il servizio_digitale ai sensi del contratto_di_vendita, può aggiornare tali beni a distanza, solitamente tramite Internet.
Pertanto, se il contenuto_digitale o servizio_digitale è oggetto di una singola fornitura, il venditore dovrebbe essere tenuto a fornire gli aggiornamenti necessari per mantenere la conformità dei beni con elementi digitali per un periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, anche se i beni erano conformi al momento della consegna.
Il periodo di tempo durante il quale il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere gli aggiornamenti dovrebbe essere valutato sulla base della tipologia e della finalità dei beni e degli elementi digitali, tenendo altresì conto delle circostanze e della natura del contratto_di_vendita.
Un consumatore dovrebbe normalmente aspettarsi di ricevere gli aggiornamenti per un periodo almeno pari a quello di responsabilità per il difetto di conformità del venditore, mentre in taluni casi la ragionevole aspettativa del consumatore potrebbe estendersi oltre detto periodo, in particolare come nel caso degli aggiornamenti di sicurezza.
In altri casi, ad esempio per i beni con elementi digitali le cui finalità sono limitate nel tempo, l’obbligo incombente al venditore di fornire gli aggiornamenti sarebbe di norma limitato a tale periodo.
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(37) Per rafforzare la certezza giuridica per i consumatori e i venditori occorre che sia chiaramente indicato il momento in cui la conformità del bene deve essere valutata.
Il momento rilevante per la valutazione della conformità dei beni dovrebbe essere quello della loro consegna.
Ciò dovrebbe valere anche per i beni che incorporano o sono interconnessi con un contenuto_digitale o un servizio_digitale fornito tramite una singola fornitura.
tuttavia, qualora il contenuto_digitale o il servizio_digitale incorporato o interconnesso con i beni debba essere fornito in modo continuativo per un certo periodo di tempo, il momento rilevante ai fini della determinazione della conformità di tale elemento di contenuto_digitale o di servizio_digitale non dovrebbe essere un momento preciso nel tempo, bensì un periodo di tempo decorrente dal momento della consegna.
Per motivi di certezza giuridica, tale periodo di tempo dovrebbe corrispondere al periodo durante il quale il venditore è responsabile di un difetto di conformità.
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(41) Al fine di garantire la certezza giuridica per i venditori e, in generale, la fiducia dei consumatori negli acquisti transfrontalieri, è necessario prevedere un periodo durante il quale il consumatore ha diritto ai rimedi per qualsiasi difetto di conformità sussistente al momento rilevante per la determinazione della conformità.
Visto che nell’attuare la direttiva 1999/44/CE la grande maggioranza degli Stati membri ha previsto un periodo di due anni, e che nella pratica tale periodo è considerato dagli operatori di mercato un lasso di tempo ragionevole, tale periodo dovrebbe essere mantenuto.
Lo stesso periodo dovrebbe applicarsi nel caso di beni con elementi digitali.
tuttavia, se il contratto prevede la fornitura continuativa per più di due anni, il consumatore dovrebbe avere diritto ai rimedi per qualsiasi difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale che si verifica o si manifesta durante il periodo durante il quale il contenuto_digitale o il servizio_digitale deve essere fornito a norma del contratto.
Al fine di garantire agli Stati membri la flessibilità per aumentare il livello di protezione dei consumatori nella rispettiva legislazione nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di prevedere termini più lunghi per la responsabilità del venditore rispetto a quelli stabiliti nella presente direttiva.
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(43) Per quanto riguarda determinati aspetti potrebbe essere giustificabile un trattamento differente dei beni di seconda mano.
Seb bene un periodo di responsabilità o un termine di prescrizione di due anni o superiore solitamente riconcilia gli interessi sia del venditore che del consumatore, questo potrebbe non essere il caso per quanto riguarda i beni di seconda mano.
Gli Stati membri dovrebbero, pertanto, poter consentire alle parti di accordarsi su un periodo di responsabilità o un termine di prescrizione più breve per tali beni.
Lasciare tale questione ad un accordo contrattuale tra le parti aumenta la libertà contrattuale e assicura che il consumatore debba essere informato sia della natura del bene in quanto di seconda mano, sia del periodo di responsabilità o del termine di prescrizione abbreviato.
Tale periodo o termine convenuto contrattualmente non dovrebbe tuttavia essere inferiore a un anno.
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(63) Considerato che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità del bene risultante da un atto o da un’omissione del venditore o di un terzo, il venditore dovrebbe poter agire nei confronti della persona responsabile in un passaggio precedente della catena di transazioni commerciali.
Tali rimedi dovrebbero includere quelli per un difetto di conformità derivante dall’omissione di un aggiornamento, incluso un aggiornamento di sicurezza, che sarebbe stato necessario per mantenere la conformità del bene con elementi digitali.
tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il principio della libertà contrattuale nei rapporti tra il venditore e le altre parti della catena di transazioni commerciali.
Le precisazioni sull’esercizio di quel diritto, in particolare la persona nei cui confronti tali rimedi devono essere esercitati e le modalità di esercizio, nonché l’eventuale carattere obbligatorio dei rimedi, dovrebbero essere determinate dagli Stati membri.
La questione di sapere se anche il consumatore possa presentare un reclamo direttamente nei confronti di una persona in un passaggio precedente della catena di transazioni commerciali non dovrebbe essere disciplinata dalla presente direttiva, salvo laddove un produttore offra al consumatore una garanzia commerciale per i beni.
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