(5) Il progresso tecnologico ha contribuito all’espansione del mercato dei beni che incorporano contenuti digitali o servizi digitali o sono interconnessi ad essi.
Alla luce del numero crescente di tali dispositivi e della loro diffusione in rapido aumento tra i consumatori, occorre un’azione a livello dell’Unione per garantire che sussista un livello elevato di protezione dei consumatori e per aumentare la certezza giuridica per quanto riguarda le norme applicabili ai contratti di vendita di tali prodotti.
Una maggiore certezza del diritto contribuirebbe a rafforzare la fiducia dei consumatori e dei venditori.
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(13) La presente direttiva e la direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) dovrebbero integrarsi a vicenda.
Mentre la direttiva (UE) 2019/770 stabilisce determinate prescrizioni concernenti i contratti di fornitura di un contenuto_digitale o servizi digitali, la presente direttiva stabilisce determinate prescrizioni concernenti i contratti di vendita di beni.
Di conseguenza, per rispondere alle aspettative dei consumatori e garantire un quadro giuridico semplice e chiaro per gli operatori economici di contenuto_digitale o servizi digitali, la direttiva (UE) 2019/770 si applica anche alla fornitura di contenuti digitali o servizi digitali, ivi compresi i contenuti digitali forniti su supporti materiali, quali DVD, CD, chiavi USB e schede di memoria, nonché al supporto materiale stesso, purché quest’ultimo sia esclusivamente il vettore del contenuto_digitale.
La presente direttiva dovrebbe invece applicarsi ai contratti di vendita di beni, inclusi i beni con elementi digitali, che necessitano di contenuti digitali o di servizi digitali per funzionare.
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(15) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai contratti di vendita di beni, compresi i beni con elementi digitali nei quali l’assenza di un contenuto_digitale o di un servizio_digitale incorporato o interconnesso impedirebbe lo svolgimento delle funzioni dei beni stessi e qualora tale contenuto o servizio_digitale sia fornito con i beni secondo le condizioni del contratto_di_vendita relativo a tali beni.
L’inserimento, nel contratto_di_vendita stipulato con il venditore, della fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale incorporato o interconnesso dovrebbe dipendere dal contenuto di tale contratto.
Dovrebbero essere inclusi i contenuti digitali o i servizi digitali incorporati o interconnessi la cui fornitura è esplicitamente prevista dal contratto.
Essa dovrebbe inoltre includere i contratti di vendita per i quali si può presumere che sia compresa la fornitura di uno specifico contenuto_digitale o di uno specifico servizio_digitale in ragione del fatto che sono abituali di un bene dello stesso tipo e che rientrano tra le ragionevoli aspettative che il consumatore potrebbe avere, tenuto conto della natura dei beni e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore o altre persone nell’ambito dei passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore.
Se, ad esempio, nella pubblicità di una smart TV si è fatto riferimento alla presenza di una particolare applicazione video, tale applicazione video dovrebbe essere considerata quale facente parte del contratto_di_vendita.
Ciò si dovrebbe applicare indipendentemente dal fatto che il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia preinstallato nel bene stesso o debba essere successivamente scaricato su un altro dispositivo e sia soltanto interconnesso con il bene in questione.
Ad esempio, uno smartphone potrebbe essere dotato di applicazioni standard preinstallate fornite secondo il contratto_di_vendita, quali l’applicazione della sveglia o della fotocamera.
Un altro possibile esempio è dato dallo smartwatch.
In tal caso, l’orologio stesso sarebbe considerato il bene con elementi digitali in grado di svolgere le rispettive funzioni solo in combinazione con un’applicazione prevista dal contratto_di_vendita ma che deve essere scaricata dal consumatore su uno smartphone; l’elemento digitale interconnesso sarebbe l’applicazione.
Ciò dovrebbe applicarsi anche se il contenuto_digitale o il servizio_digitale incorporato o interconnesso non è fornito direttamente dal venditore ma, conformemente al contratto_di_vendita, è fornito da un terzo.
Al fine di evitare incertezze sia per i venditori che per i consumatori, qualora sussistano dubbi circa il fatto che la fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali faccia parte del contratto_di_vendita, dovrebbero applicarsi le norme della presente direttiva.
Inoltre, l’accertamento della relazione contrattuale bilaterale tra il venditore e il consumatore nella quale si inserisce la fornitura di contenuti digitali o di servizi digitali incorporati o interconnessi non dovrebbe essere pregiudicato dal semplice fatto che il consumatore è tenuto ad accettare un accordo di licenza con un terzo per potere beneficiare del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
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(28) Poiché i contenuti o servizi digitali incorporati o interconnessi con beni sono in costante evoluzione, i venditori potrebbero convenire con i consumatori di fornire aggiornamenti per tali beni.
Gli aggiornamenti convenuti nel contratto_di_vendita possono migliorare e potenziare l’elemento di contenuto_digitale o servizio_digitale dei beni, ampliarne le funzionalità, adattarli agli sviluppi tecnici, proteggerli da nuove minacce alla sicurezza o servire ad altri scopi.
La conformità dei beni con contenuti o servizi digitali incorporati o interconnessi con essi dovrebbe pertanto essere valutata altresì in relazione all’eventualità che l’elemento di contenuto_digitale o servizio_digitale di tali beni sia aggiornato nel modo stabilito nel contratto_di_vendita.
La mancata fornitura degli aggiornamenti convenuti nel contratto_di_vendita dovrebbe essere considerata un difetto di conformità dei beni.
Inoltre, gli aggiornamenti difettosi o incompleti dovrebbero altresì essere considerati come un difetto di conformità dei beni, in quanto ciò significherebbe che tali aggiornamenti non sono eseguiti conformemente alle modalità stabilite nel contratto.
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(30) Oltre agli aggiornamenti convenuti contrattualmente, il venditore dovrebbe altresì fornire aggiornamenti, compresi aggiornamenti di sicurezza, per garantire che beni con elementi digitali restino conformi.
L’obbligo del venditore dovrebbe essere limitato agli aggiornamenti necessari a mantenere la conformità dei beni con i requisiti di conformità oggettivi e soggettivi definiti nella presente direttiva.
Salvo diversa disposizione contrattuale, il venditore non dovrebbe avere l’obbligo di fornire versioni aggiornate dei contenuti o servizi digitali dei beni, né di migliorare o ampliare le funzionalità dei beni andando oltre i requisiti di conformità.
Se un aggiornamento fornito dal venditore o da una terza parte che fornisce il contenuto o il servizio_digitale in base al contratto_di_vendita causa un difetto di conformità del bene con elementi digitali, il venditore dovrebbe essere tenuto a rendere nuovamente conforme il bene.
Il consumatore dovrebbe mantenere la facoltà di scegliere se installare gli aggiornamenti forniti.
Qualora il consumatore decida di non installare gli aggiornamenti necessari affinché i beni con elementi digitali mantengano la loro conformità, esso non dovrebbe aspettarsi che detti beni mantengano la conformità.
Il venditore dovrebbe informare il consumatore del fatto che la decisione di quest’ultimo di non installare gli aggiornamenti necessari per far sì che i beni con elementi digitali continuino a essere conformi, inclusi gli aggiornamenti di sicurezza, inciderà sulla responsabilità del venditore in relazione al difetto di conformità delle caratteristiche del bene con elementi digitali di cui i pertinenti aggiornamenti intendono garantire la conformità.
La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi relativi alla fornitura di aggiornamenti di sicurezza previsti da altri atti del diritto dell’Unione o nazionale.
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