(14) Ai fini della presente direttiva, il termine «beni» dovrebbe essere inteso come comprensivo dei «beni con elementi digitali» e si riferisce pertanto anche a qualsiasi contenuto o servizio_digitale incorporato o interconnesso con tali beni, in modo tale che la mancanza di detto contenuto_digitale o servizio_digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni di tali beni.
Per contenuto_digitale incorporato o interconnesso con un bene si può intendere qualsiasi dato prodotto e fornito in forma digitale, come i sistemi operativi, le applicazioni e qualsiasi altro software.
Il contenuto_digitale può essere preinstallato al momento della conclusione del contratto_di_vendita o installato successivamente, qualora tale contratto lo preveda.
Tra i servizi digitali interconnessi con un bene possono figurare i servizi che consentono la creazione, la trasformazione o la memorizzazione di dati in formato digitale, nonché l’accesso a tali dati, quali i software come servizio offerti nell’ambiente di cloud computing, la fornitura continua di dati relativi al traffico in un sistema di navigazione oppure la fornitura continua di programmi di allenamento personalizzati nel caso di uno smartwatch.
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(15) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai contratti di vendita di beni, compresi i beni con elementi digitali nei quali l’assenza di un contenuto_digitale o di un servizio_digitale incorporato o interconnesso impedirebbe lo svolgimento delle funzioni dei beni stessi e qualora tale contenuto o servizio_digitale sia fornito con i beni secondo le condizioni del contratto_di_vendita relativo a tali beni.
L’inserimento, nel contratto_di_vendita stipulato con il venditore, della fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale incorporato o interconnesso dovrebbe dipendere dal contenuto di tale contratto.
Dovrebbero essere inclusi i contenuti digitali o i servizi digitali incorporati o interconnessi la cui fornitura è esplicitamente prevista dal contratto.
Essa dovrebbe inoltre includere i contratti di vendita per i quali si può presumere che sia compresa la fornitura di uno specifico contenuto_digitale o di uno specifico servizio_digitale in ragione del fatto che sono abituali di un bene dello stesso tipo e che rientrano tra le ragionevoli aspettative che il consumatore potrebbe avere, tenuto conto della natura dei beni e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore o altre persone nell’ambito dei passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore.
Se, ad esempio, nella pubblicità di una smart TV si è fatto riferimento alla presenza di una particolare applicazione video, tale applicazione video dovrebbe essere considerata quale facente parte del contratto_di_vendita.
Ciò si dovrebbe applicare indipendentemente dal fatto che il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia preinstallato nel bene stesso o debba essere successivamente scaricato su un altro dispositivo e sia soltanto interconnesso con il bene in questione.
Ad esempio, uno smartphone potrebbe essere dotato di applicazioni standard preinstallate fornite secondo il contratto_di_vendita, quali l’applicazione della sveglia o della fotocamera.
Un altro possibile esempio è dato dallo smartwatch.
In tal caso, l’orologio stesso sarebbe considerato il bene con elementi digitali in grado di svolgere le rispettive funzioni solo in combinazione con un’applicazione prevista dal contratto_di_vendita ma che deve essere scaricata dal consumatore su uno smartphone; l’elemento digitale interconnesso sarebbe l’applicazione.
Ciò dovrebbe applicarsi anche se il contenuto_digitale o il servizio_digitale incorporato o interconnesso non è fornito direttamente dal venditore ma, conformemente al contratto_di_vendita, è fornito da un terzo.
Al fine di evitare incertezze sia per i venditori che per i consumatori, qualora sussistano dubbi circa il fatto che la fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali faccia parte del contratto_di_vendita, dovrebbero applicarsi le norme della presente direttiva.
Inoltre, l’accertamento della relazione contrattuale bilaterale tra il venditore e il consumatore nella quale si inserisce la fornitura di contenuti digitali o di servizi digitali incorporati o interconnessi non dovrebbe essere pregiudicato dal semplice fatto che il consumatore è tenuto ad accettare un accordo di licenza con un terzo per potere beneficiare del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
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(16) Al contrario, se la mancanza del contenuto_digitale o del servizio_digitale incorporato o interconnesso non impedisce lo svolgimento delle funzioni dei beni, o se il consumatore conclude un contratto di fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali che non è parte di un contratto_di_vendita concernente beni con elementi digitali, tale contratto dovrebbe essere distinto dal contratto per la vendita di beni, anche qualora il venditore agisca da intermediario in relazione a tale secondo contratto con l’operatore economico terzo, e potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/770, qualora siano soddisfatte le condizioni previste da tale direttiva.
Se, per esempio, il consumatore scarica un’applicazione di giochi da un app store su uno smartphone, il contratto di fornitura dell’applicazione di giochi è distinto dal contratto_di_vendita dello smartphone stesso.
La presente direttiva dovrebbe pertanto applicarsi solo ai contratti di vendita riguardanti lo smartphone, mentre la fornitura dell’applicazione di giochi dovrebbe rientrare nella direttiva (UE) 2019/770 se le condizioni di tale direttiva sono soddisfatte.
Un altro esempio può essere quello in cui sia espressamente convenuto che il consumatore acquisti uno smartphone senza uno specifico sistema operativo e il consumatore concluda successivamente un contratto di fornitura di un sistema operativo da parte di un terzo.
In tal caso, la fornitura di un sistema operativo acquistato separatamente non dovrebbe far parte del contratto_di_vendita e quindi non rientrerebbe nell’ambito di applicazione della presente direttiva ma potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/770, se le condizioni di tale direttiva sono soddisfatte.
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(31) In linea di principio, nel caso di beni con elementi digitali in cui il contenuto_digitale o servizio_digitale incorporato o interconnesso con i beni è oggetto di una singola fornitura, il venditore dovrebbe essere responsabile solo di un difetto di conformità esistente al momento della consegna.
Tuttavia, l’obbligo di fornire aggiornamenti dovrebbe tener conto del fatto che l’ambiente digitale di un bene di questo tipo è in costante evoluzione.
Pertanto, gli aggiornamenti sono uno strumento necessario per garantire che i beni siano in grado di funzionare come al momento della consegna.
Inoltre, a differenza dei beni tradizionali, i beni con elementi digitali non sono completamente separati dalla sfera del venditore, in quanto il venditore, o un terzo che fornisce il contenuto o il servizio_digitale ai sensi del contratto_di_vendita, può aggiornare tali beni a distanza, solitamente tramite Internet.
Pertanto, se il contenuto_digitale o servizio_digitale è oggetto di una singola fornitura, il venditore dovrebbe essere tenuto a fornire gli aggiornamenti necessari per mantenere la conformità dei beni con elementi digitali per un periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, anche se i beni erano conformi al momento della consegna.
Il periodo di tempo durante il quale il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere gli aggiornamenti dovrebbe essere valutato sulla base della tipologia e della finalità dei beni e degli elementi digitali, tenendo altresì conto delle circostanze e della natura del contratto_di_vendita.
Un consumatore dovrebbe normalmente aspettarsi di ricevere gli aggiornamenti per un periodo almeno pari a quello di responsabilità per il difetto di conformità del venditore, mentre in taluni casi la ragionevole aspettativa del consumatore potrebbe estendersi oltre detto periodo, in particolare come nel caso degli aggiornamenti di sicurezza.
In altri casi, ad esempio per i beni con elementi digitali le cui finalità sono limitate nel tempo, l’obbligo incombente al venditore di fornire gli aggiornamenti sarebbe di norma limitato a tale periodo.
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(34) Un gran numero di beni deve essere installato prima di poter essere efficacemente usato dal consumatore.
Inoltre, nel caso di beni con elementi digitali è solitamente necessaria l’installazione del contenuto_digitale o del servizio_digitale affinché il consumatore possa usare tali beni in linea con lo scopo cui sono destinati.
Pertanto, qualsiasi difetto di conformità derivante dall’imperfetta installazione dei beni, ivi compreso dall’imperfetta installazione del contenuto_digitale o del servizio_digitale incorporato o interconnesso con i beni, dovrebbe essere considerato un difetto di conformità, se l’installazione è stata eseguita dal venditore o sotto il suo controllo.
In caso di beni destinati a essere installati dal consumatore, un difetto di conformità derivante da un’imperfetta installazione dovrebbe essere considerato un difetto di conformità dei beni, indipendentemente dal fatto che l’installazione sia stata eseguita dal consumatore o da un terzo sotto la responsabilità del consumatore, se l’imperfetta installazione deriva da una carenza delle istruzioni di installazione, quali l’incompletezza o la mancanza di precisione delle istruzioni di installazione che rendono le istruzioni di installazione difficili da usare per il consumatore medio.
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(37) Per rafforzare la certezza giuridica per i consumatori e i venditori occorre che sia chiaramente indicato il momento in cui la conformità del bene deve essere valutata.
Il momento rilevante per la valutazione della conformità dei beni dovrebbe essere quello della loro consegna.
Ciò dovrebbe valere anche per i beni che incorporano o sono interconnessi con un contenuto_digitale o un servizio_digitale fornito tramite una singola fornitura.
Tuttavia, qualora il contenuto_digitale o il servizio_digitale incorporato o interconnesso con i beni debba essere fornito in modo continuativo per un certo periodo di tempo, il momento rilevante ai fini della determinazione della conformità di tale elemento di contenuto_digitale o di servizio_digitale non dovrebbe essere un momento preciso nel tempo, bensì un periodo di tempo decorrente dal momento della consegna.
Per motivi di certezza giuridica, tale periodo di tempo dovrebbe corrispondere al periodo durante il quale il venditore è responsabile di un difetto di conformità.
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