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keyboard_tab Contratti di vendita di beni conformi 2019/0771 IT

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Articolo 1

Oggetto e finalità

Lo scopo della presente direttiva è quello di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, offrendo al contempo un livello elevato di protezione dei consumatori, stabilendo norme comuni su determinate prescrizioni concernenti i contratti di vendita conclusi tra venditori e consumatori, in particolare le norme sulla conformità dei beni al contratto, sui rimedi in caso di difetto di conformità, sulle modalità di esercizio di tali rimedi e sulle garanzie commerciali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

« contratto_di_vendita»: il contratto in base al quale il venditore trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore, e quest’ultimo ne paga o si impegna a pagarne il prezzo;

2)

« consumatore»: qualsiasi persona fisica che, in relazione ai contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro dell’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale di tale persona;

3)

« venditore»: qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che sia di proprietà pubblica o privata, che, in relazione ai contratti oggetto della presente direttiva, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in nome o per conto di tale persona fisica o giuridica;

4)

« produttore»: il fabbricante di un bene, l’importatore di un bene nel territorio dell’Unione o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo;

5)

« bene»:

a)

qualsiasi bene mobile materiale; l’acqua, il gas e l’elettricità sono considerati beni a norma della presente direttiva quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;

b)

qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto_digitale o un servizio_digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto_digitale o servizio_digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene («beni con elementi digitali»);

6)

« contenuto_digitale»: i dati prodotti e forniti in formato digitale;

7)

« servizio_digitale»:

a)

un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, memorizzare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure

b)

un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore o da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati;

8)

« compatibilità»: la capacità del bene di funzionare con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati i beni del medesimo tipo, senza che sia necessario convertire i beni, l’hardware o il software;

9)

« funzionalità»: la capacità del bene di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo;

10)

« interoperabilità»: la capacità del bene di funzionare con hardware o software diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i beni dello stesso tipo;

11)

« supporto_durevole»: ogni strumento che permetta al consumatore o al venditore di conservare le informazioni che sono personalmente indirizzate a tale persona in modo da potervi accedere in futuro, per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate, e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

12)

« garanzia»: qualsiasi impegno del venditore o del produttore («garante»), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge del venditore in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;

13)

« durabilità»: la capacità dei beni di mantenere le loro funzioni e prestazioni richieste attraverso un uso normale;

14)

« senza_spese»: senza i costi necessari per rendere conformi i beni, in particolar modo con riferimento alle spese di spedizione, al trasporto, per la mano d’opera o i materiali;

15)

« asta_pubblica»: metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal venditore ai consumatori che partecipano o cui è data la possibilità di partecipare all’asta di persona, mediante una trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa d’aste e in cui l’aggiudicatario è tenuto all’acquisto dei beni o servizi.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica ai contratti di vendita tra un consumatore e un venditore.

2.   Anche i contratti fra un consumatore ed un venditore per la fornitura di beni da fabbricare o produrre sono considerati contratti di vendita ai fini della presente direttiva.

3.   La presente direttiva non si applica ai contratti di fornitura di un contenuto_digitale o di un servizio_digitale. Si applica tuttavia ai contenuti digitali o ai servizi digitali incorporati o interconnessi con beni, ai sensi dell’articolo 2, punto 5), lettera b), e che sono forniti con il bene ai sensi del contratto_di_vendita, indipendentemente dal fatto che detti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal venditore o da terzi. Si presume che il contenuto_digitale o il servizio_digitale rientri nel contratto_di_vendita in caso di dubbio che la fornitura di un contenuto_digitale incorporato o interconnesso o di un servizio_digitale incorporato o interconnesso faccia parte del contratto_di_vendita o meno.

4.   La presente direttiva non si applica:

a)

al supporto materiale che funge esclusivamente da vettore del contenuto_digitale; o

b)

ai beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità previste dalla legge.

5.   Gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva i contratti di vendita di:

a)

beni di seconda mano venduti in aste pubbliche; e

b)

animali vivi.

Nel caso di cui alla lettera a), devono essere facilmente messe a disposizione dei consumatori informazioni chiare e complete circa la non applicabilità dei diritti derivanti dalla presente direttiva.

6.   La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di disciplinare gli aspetti di diritto generale dei contratti, quali le norme sulla formazione, la validità, la nullità o l’efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione di un contratto, nella misura in cui gli aspetti in questione non sono disciplinati dalla presente direttiva, o il diritto al risarcimento.

7.   La presente direttiva non pregiudica la facoltà per gli Stati membri di consentire ai consumatori di scegliere un rimedio specifico se la non conformità dei beni si manifesta entro un periodo di tempo non superiore a 30 giorni dopo la consegna. Inoltre, la presente direttiva non incide nemmeno sulle norme nazionali non specifiche per i contratti stipulati con i consumatori che prevedono rimedi specifici per taluni tipi di difetti non apparenti all’atto della conclusione del contratto_di_vendita.

Articolo 22

Modifiche del regolamento (UE) 2017/2394 e della direttiva 2009/22/CE

1)   Nell’allegato del regolamento (UE) 2017/2394 il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).».

2)   Nell’allegato I della direttiva 2009/22/CE il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.

Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).».

Articolo 24

Recepimento

1.   Entro il 1o luglio 2021, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

2.   Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai contratti conclusi prima del 1o gennaio 2022.

Articolo 27

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 264 del 20.7.2016, pag. 57.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 aprile 2019.

(3)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

(4)  Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).

(5)  Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

(6)  Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto_digitale e di servizi digitali (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(7)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

(9)  Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 110 dell’1.5.2009, pag. 30).

(10)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 1999/44/CE

La presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 2, punto 2)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), primo trattino

Articolo 3, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), secondo e terzo trattino

Articolo 2, punto 5), lettera a)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 2, punto 3)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 2, punto 4)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 2, punto 12)

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2, punto 15) e Articolo 3, paragrafo 5, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 5

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 6, lettera a), e Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 6, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 8

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 3, primo comma

Articolo 13, paragrafo 2, e Articolo 14, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e c)

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 2, punto 14)

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 4

Articolo 18

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 12

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 11

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 10, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafi 6 e 7

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 4

Articolo 9

Articoli 19 e 20

Articolo 10

Articolo 22

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma

Articolo 24, paragrafo 1, primo comma

Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 24, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 24, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 12

Articolo 25

Articolo 13

Articolo 26

Articolo 14

Articolo 27


whereas









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