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keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT

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Articolo 13

Antielusione

1.   Un' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base non segmenta, divide, suddivide, frammenta o separa tali servizi mediante mezzi contrattuali, commerciali, tecnici o di qualsiasi altro tipo per eludere le soglie quantitative di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Nessuna di tali pratiche dell' impresa impedisce alla Commissione di designarla come gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 4.

2.   Se sospetta che un' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base metta in atto una pratica di cui al paragrafo 1, la Commissione può richiedere a tale impresa tutte le informazioni che ritiene necessarie per determinare se l' impresa interessata abbia messo in atto detta pratica.

3.   Il gatekeeper garantisce la piena ed effettiva osservanza degli obblighi di cui agli articoli 5, 6 e 7.

4.   Il gatekeeper non adotta alcun comportamento che pregiudichi l'effettiva osservanza degli obblighi di cui agli articoli 5, 6 e 7, indipendentemente dal fatto che si tratti di un comportamento di natura contrattuale, commerciale o tecnica, o di qualsiasi altra natura, o consistente nell'utilizzo di tecniche comportamentali o della progettazione di interfacce.

5.   Nei casi in cui è richiesto un consenso per la raccolta, il trattamento, l'utilizzo in modo incrociato e la condivisione dei dati personali al fine di garantire la conformità al presente regolamento, un gatekeeper adotta i provvedimenti necessari per consentire agli utenti commerciali di ottenere direttamente il consenso necessario al loro trattamento, ove tale consenso sia richiesto a norma del regolamento (UE) 2016/679 o della direttiva 2002/58/CE, o per conformarsi in altro modo alle norme e ai principi dell'Unione in materia di protezione dei dati e privacy, anche fornendo agli utenti commerciali, ove opportuno, dati debitamente anonimizzati. Il gatekeeper non rende l'ottenimento di tale consenso da parte dell' utente_commerciale più oneroso di quanto non sia previsto per i propri servizi.

6.   Il gatekeeper non altera negativamente le condizioni o la qualità dei servizi di piattaforma di base forniti agli utenti commerciali o agli utenti finali che si avvalgono dei diritti o delle scelte di cui agli articoli 5, 6 e 7 né rende l'avvalersi di tali diritti o scelte oltremodo difficile, anche offrendo scelte all' utente_finale in maniera non neutrale oppure compromettendo l'autonomia, il processo decisionale o la libera scelta degli utenti finali o degli utenti commerciali attraverso la struttura, la progettazione, la funzione o le modalità di funzionamento di un'interfaccia utente o di una parte della stessa.

7.   Qualora il gatekeeper eluda o tenti di eludere uno degli obblighi di cui agli articoli 5, 6 o 7 secondo una delle modalità descritte ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo, la Commissione può aprire un procedimento a norma dell'articolo 20 e adottare un atto di esecuzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, al fine di specificare le misure che il gatekeeper deve attuare.

8.   Il paragrafo 6 del presente articolo lascia impregiudicati i poteri conferiti alla Commissione dagli articoli 29, 30 e 31.

Articolo 17

Indagine di mercato per la designazione di gatekeeper

1.   La Commissione può procedere a un'indagine di mercato al fine di valutare l'opportunità di designare un' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base come gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, o al fine di identificare i servizi di piattaforma di base da elencare nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9. La Commissione si adopera per concludere la propria indagine di mercato entro 12 mesi dalla data di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a). Al fine di concludere la sua indagine di mercato, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce la sua decisione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

2.   Nel corso di un'indagine di mercato a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione si adopera per comunicare le proprie constatazioni preliminari all' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base interessata entro sei mesi dalla data di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a). Nelle constatazioni preliminari la Commissione spiega se ritiene opportuno, in via provvisoria, designare l' impresa come gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, ed elencare i pertinenti servizi di piattaforma di base a norma dell'articolo 3, paragrafo 9.

3.   Se l' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base raggiunge le soglie stabilite dall'articolo 3, paragrafo 2, ma ha presentato argomentazioni sufficientemente fondate in conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, che hanno messo manifestamente in dubbio la presunzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la Commissione si adopera per concludere l'indagine di mercato entro cinque mesi dalla data di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a).

In tal caso la Commissione si adopera per comunicare all' impresa interessata le proprie constatazioni preliminari a norma del paragrafo 2 del presente articolo entro tre mesi dalla data di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a).

4.   Se la Commissione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, designa come gatekeeper un' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base che non detiene ancora una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività, ma che prevedibilmente acquisirà una siffatta posizione nel prossimo futuro, la Commissione può dichiarare applicabili al gatekeeper solo uno o più degli obblighi sanciti dall'articolo 5, paragrafi da 3 a 6, e dall'articolo 6, paragrafi 4, 7, 9, 10 e 13, come specificato nella decisione di designazione. La Commissione dichiara applicabili solo quegli obblighi appropriati e necessari per impedire che il gatekeeper in questione consegua con mezzi sleali una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività. La Commissione riesamina una siffatta designazione secondo la procedura di cui all'articolo 4.

Articolo 19

Indagine di mercato su nuovi servizi e nuove pratiche

1.   La Commissione può procedere a un'indagine di mercato al fine di valutare se è opportuno aggiungere uno o più servizi del settore_digitale all'elenco di servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2, o al fine di individuare pratiche che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o che sono sleali e che non sono affrontate in maniera efficace dal presente regolamento. Nella sua valutazione la Commissione tiene conto di tutti i risultati pertinenti dei procedimenti a norma degli articoli 101 e 102 TFUE in materia di mercati digitali, nonché di ogni altro sviluppo pertinente.

2.   Nel condurre un'indagine di mercato in conformità del paragrafo 1, la Commissione può consultare terze parti, ivi compresi utenti commerciali e utenti finali di servizi del settore_digitale oggetto di indagine nonché utenti commerciali e utenti finali sottoposti a pratiche che sono oggetto di indagine.

3.   La Commissione pubblica le sue conclusioni in una relazione entro 18 mesi dalla data di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a).

Tale relazione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio e, ove opportuno, è accompagnata:

a)

da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento volta a inserire altri servizi del settore_digitale nell'elenco dei servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2), o a introdurre nuovi obblighi al capo III; o

b)

da un progetto di atto delegato che integri il presente regolamento per quanto concerne gli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6, o da un progetto di atto delegato che modifichi o integri il presente regolamento per quanto concerne gli obblighi sanciti dall'articolo 7, come previsto dall'articolo 12.

Se del caso, la proposta legislativa di modifica del presente regolamento di cui alla lettera a) del secondo comma può anche proporre di eliminare servizi esistenti dall'elenco dei servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2), o di eliminare obblighi esistenti dall'articolo 5, 6 o 7.

CAPO V

POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO

Articolo 24

Misure provvisorie

Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per gli utenti commerciali o gli utenti finali dei gatekeeper, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che dispone misure provvisorie nei confronti del gatekeeper, ove constati prima facie la sussistenza di un'infrazione dell'articolo 5, 6 o 7. Tale atto di esecuzione è adottato solo nel contesto di procedimenti aperti in vista dell'eventuale adozione di una decisione relativa all'inosservanza a norma dell'articolo 29, paragrafo 1. È applicabile solo per un determinato periodo di tempo e può, se necessario e opportuno, essere rinnovato. Detto atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

Articolo 37

Cooperazione con le autorità nazionali

1.   La Commissione e gli Stati membri operano in stretta collaborazione e coordinano le loro azioni di esecuzione per garantire un'applicazione coerente, efficace e complementare degli strumenti giuridici disponibili applicati ai gatekeeper ai sensi del presente regolamento.

2.   La Commissione può consultare le autorità nazionali, ove opportuno, su qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento.


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