search


keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2022/1925 IT cercato: 'concentrazione' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


expand index concentrazione:


whereas concentrazione:


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 266

 

Articolo 14

Obbligo di informazione in merito alle concentrazioni

1.   Un gatekeeper informa la Commissione di qualsiasi progetto di concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, qualora le entità partecipanti alla concentrazione o l'oggetto della concentrazione forniscano servizi di piattaforma di base o qualsiasi altro servizio nel settore_digitale o consentano la raccolta di dati, a prescindere dal fatto che sia notificabile alla Commissione a norma di tale regolamento o a un'autorità nazionale della concorrenza competente ai sensi delle norme nazionali sulle concentrazioni.

Un gatekeeper informa la Commissione di una siffatta concentrazione prima della relativa attuazione e a seguito della conclusione dell'accordo, dell'annuncio dell'offerta pubblica o dell'acquisizione di una partecipazione di controllo.

2.   Le informazioni fornite dal gatekeeper a norma del paragrafo 1 descrivono almeno le imprese interessate dalla concentrazione, i loro fatturati annui nell'Unione e a livello mondiale, i loro settori di attività, comprese le attività direttamente connesse alla concentrazione, e il valore di transazione dell'accordo o una stima dello stesso, unitamente a una sintesi relativa alla concentrazione, comprese la sua natura e motivazione, e a un elenco degli Stati membri interessati dalla concentrazione.

Le informazioni fornite dal gatekeeper descrivono inoltre rispettivamente, per tutti i pertinenti servizi di piattaforma di base, i rispettivi fatturati annui nell'Unione, il numero di utenti commerciali attivi su base annua e il numero di utenti finali attivi su base mensile.

3.   Se, a seguito di una concentrazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, altri servizi di piattaforma di base raggiungono individualmente le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), il gatekeeper in questione informa in merito la Commissione entro due mesi dalla realizzazione della concentrazione e fornisce alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

4.   La Commissione informa le autorità competenti degli Stati membri di tutte le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 e pubblica annualmente l'elenco delle acquisizioni di cui è stata informata dai gatekeeper a norma di tale paragrafo.

La Commissione tiene conto del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali.

5.   Le autorità competenti degli Stati membri possono utilizzare le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 del presente articolo per chiedere alla Commissione di esaminare la concentrazione a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 139/2004.

Articolo 18

Indagine di mercato su un'inosservanza sistematica

1.   La Commissione può condurre un'indagine di mercato allo scopo di accertare se un gatekeeper si sia reso responsabile di inosservanza sistematica. La Commissione conclude tale indagine di mercato entro 12 mesi dalla data di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a). Se l'indagine di mercato dimostra che il gatekeeper ha violato sistematicamente uno o più obblighi di cui agli articoli 5, 6 o 7 e ha mantenuto, rafforzato o ampliato la sua posizione di gatekeeper in relazione ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che impone a tale gatekeeper qualsiasi rimedio comportamentale o strutturale proporzionato e necessario per garantire l'effettivo rispetto del presente regolamento. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

2.   Il rimedio imposto in conformità del paragrafo 1 del presente articolo può includere, nella misura in cui tale rimedio sia proporzionato e necessario al fine di mantenere o ripristinare l'equità e la contendibilità influenzate dall'inosservanza sistematica, il divieto, per un periodo limitato, che il gatekeeper possa avviare una concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 riguardante i servizi di piattaforma di base o gli altri servizi forniti nel settore_digitale o servizi che consentano la raccolta di dati interessati dall'inosservanza sistematica.

3.   Si considera che un gatekeeper abbia violato sistematicamente gli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7 se la Commissione ha emesso nei confronti di un gatekeeper almeno tre decisioni relative all'inosservanza, a norma dell'articolo 29, in relazione a uno dei suoi servizi di piattaforma di base entro un periodo di otto anni precedente l'adozione della decisione di avvio di un'indagine di mercato in vista dell'eventuale adozione di una decisione a norma del presente articolo.

4.   La Commissione comunica al gatekeeper interessato le proprie constatazioni preliminari entro sei mesi dalla data di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a). La Commissione spiega nelle sue constatazioni preliminari se ritiene in via preliminare che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e quale rimedio o quali rimedi ritiene, in via preliminare, necessari e proporzionati.

5.   Per consentire ai terzi interessati di presentare efficacemente osservazioni, la Commissione pubblica, contestualmente alla comunicazione al gatekeeper delle sue constatazioni preliminari in conformità del paragrafo 4 o appena possibile successivamente, una sintesi non riservata del caso e dei rimedi che sta valutando di imporre. La Commissione specifica un arco temporale ragionevole entro il quale presentare tali osservazioni.

6.   Qualora intenda adottare una decisione a norma del paragrafo 1 del presente articolo rendendo vincolanti gli impegni che il gatekeeper offre di assumersi in conformità dell'articolo 25, la Commissione pubblica una sintesi non riservata del caso e del contenuto principale degli impegni. I terzi interessati possono presentare le proprie osservazioni entro un arco temporale ragionevole fissato dalla Commissione.

7.   Nel corso dell'indagine di mercato, la Commissione può prorogarne la durata se tale proroga è giustificata da motivi oggettivi e proporzionata. La proroga può applicarsi al termine entro il quale la Commissione deve presentare le sue constatazioni preliminari o al termine per l'adozione della decisione finale. La durata totale della proroga o delle proroghe a norma del presente paragrafo non supera i sei mesi.

8.   Al fine di garantire l'effettivo adempimento da parte del gatekeeper dei suoi obblighi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 7, la Commissione riesamina periodicamente i rimedi imposti ai sensi dei paragrafi 1 e 2. La Commissione ha il diritto di modificare tali rimedi se, a seguito di una nuova indagine di mercato, rileva che non sono efficaci.


whereas









keyboard_arrow_down