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Articolo 18

Indagine di mercato su un'inosservanza sistematica

1.   La Commissione può condurre un'indagine di mercato allo scopo di accertare se un gatekeeper si sia reso responsabile di inosservanza sistematica. La Commissione conclude tale indagine di mercato entro 12 mesi dalla data di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a). Se l'indagine di mercato dimostra che il gatekeeper ha violato sistematicamente uno o più obblighi di cui agli articoli 5, 6 o 7 e ha mantenuto, rafforzato o ampliato la sua posizione di gatekeeper in relazione ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che impone a tale gatekeeper qualsiasi rimedio comportamentale o strutturale proporzionato e necessario per garantire l'effettivo rispetto del presente regolamento. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

2.   Il rimedio imposto in conformità del paragrafo 1 del presente articolo può includere, nella misura in cui tale rimedio sia proporzionato e necessario al fine di mantenere o ripristinare l'equità e la contendibilità influenzate dall'inosservanza sistematica, il divieto, per un periodo limitato, che il gatekeeper possa avviare una concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 riguardante i servizi di piattaforma di base o gli altri servizi forniti nel settore_digitale o servizi che consentano la raccolta di dati interessati dall'inosservanza sistematica.

3.   Si considera che un gatekeeper abbia violato sistematicamente gli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7 se la Commissione ha emesso nei confronti di un gatekeeper almeno tre decisioni relative all'inosservanza, a norma dell'articolo 29, in relazione a uno dei suoi servizi di piattaforma di base entro un periodo di otto anni precedente l'adozione della decisione di avvio di un'indagine di mercato in vista dell'eventuale adozione di una decisione a norma del presente articolo.

4.   La Commissione comunica al gatekeeper interessato le proprie constatazioni preliminari entro sei mesi dalla data di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a). La Commissione spiega nelle sue constatazioni preliminari se ritiene in via preliminare che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e quale rimedio o quali rimedi ritiene, in via preliminare, necessari e proporzionati.

5.   Per consentire ai terzi interessati di presentare efficacemente osservazioni, la Commissione pubblica, contestualmente alla comunicazione al gatekeeper delle sue constatazioni preliminari in conformità del paragrafo 4 o appena possibile successivamente, una sintesi non riservata del caso e dei rimedi che sta valutando di imporre. La Commissione specifica un arco temporale ragionevole entro il quale presentare tali osservazioni.

6.   Qualora intenda adottare una decisione a norma del paragrafo 1 del presente articolo rendendo vincolanti gli impegni che il gatekeeper offre di assumersi in conformità dell'articolo 25, la Commissione pubblica una sintesi non riservata del caso e del contenuto principale degli impegni. I terzi interessati possono presentare le proprie osservazioni entro un arco temporale ragionevole fissato dalla Commissione.

7.   Nel corso dell'indagine di mercato, la Commissione può prorogarne la durata se tale proroga è giustificata da motivi oggettivi e proporzionata. La proroga può applicarsi al termine entro il quale la Commissione deve presentare le sue constatazioni preliminari o al termine per l'adozione della decisione finale. La durata totale della proroga o delle proroghe a norma del presente paragrafo non supera i sei mesi.

8.   Al fine di garantire l'effettivo adempimento da parte del gatekeeper dei suoi obblighi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 7, la Commissione riesamina periodicamente i rimedi imposti ai sensi dei paragrafi 1 e 2. La Commissione ha il diritto di modificare tali rimedi se, a seguito di una nuova indagine di mercato, rileva che non sono efficaci.

Articolo 25

impegni

1.   Qualora nel corso dei procedimenti a norma dell'articolo 18 il gatekeeper interessato offra di assumersi impegni relativi ai pertinenti servizi di piattaforma di base tali da garantire l'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che rende tali impegni vincolanti per tale gatekeeper e dichiarare che il proprio intervento non è più giustificato. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

2.   La Commissione può, su richiesta o di propria iniziativa, riaprire mediante decisione i pertinenti procedimenti nei seguenti casi:

a)

si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava la decisione;

b)

il gatekeeper interessato contravviene agli impegni assunti;

c)

la decisione si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti trasmesse dalle parti;

d)

gli impegni non sono efficaci.

3.   Qualora ritenga che gli impegni presentati dal gatekeeper interessato non siano tali da garantire l'effettiva osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7, la Commissione chiarisce le ragioni per cui non rende vincolanti tali impegni nella decisione che conclude il pertinente procedimento.

Articolo 28

Funzione di controllo della conformità

1.   I gatekeeper introducono una funzione di controllo della conformità indipendente dalle funzioni operative del gatekeeper e composta da uno o più responsabili della conformità, compreso il capo della funzione di controllo della conformità.

2.   Il gatekeeper garantisce che la funzione di controllo della conformità di cui al paragrafo 1 disponga di autorità, statura e risorse sufficienti, nonché dell'accesso all'organo di gestione del gatekeeper per monitorare la conformità del gatekeeper al presente regolamento.

3.   L'organo di gestione del gatekeeper garantisce che i responsabili della conformità nominati a norma del paragrafo 1 siano in possesso delle qualifiche professionali, delle conoscenze, dell'esperienza e delle capacità necessarie per svolgere i compiti di cui al paragrafo 5.

L'organo di gestione del gatekeeper garantisce altresì che detto capo della funzione di controllo della conformità sia un alto dirigente indipendente con responsabilità distinte per la funzione di controllo della conformità.

4.   Il capo della funzione di controllo della conformità riferisce direttamente all'organo di gestione del gatekeeper e può sollevare preoccupazioni e segnalare a tale organo i rischi di non conformità al presente regolamento, fatte salve le responsabilità dell'organo di gestione nelle sue funzioni di supervisione e gestione.

Il capo della funzione di controllo della conformità non è rimosso senza previa approvazione dell'organo di gestione del gatekeeper.

5.   I responsabili del controllo della conformità nominati dal gatekeeper a norma del paragrafo 1 hanno i seguenti compiti:

a)

organizzare, controllare e supervisionare le misure e le attività dei gatekeeper che mirano a garantire il rispetto del presente regolamento;

b)

informare e consigliare i dirigenti e i dipendenti del gatekeeper in merito al rispetto del presente regolamento;

c)

se del caso, controllare il rispetto degli impegni resi vincolanti a norma dell'articolo 25, fatta salva la possibilità per la Commissione di nominare esperti esterni indipendenti a norma dell'articolo 26, paragrafo 2;

d)

collaborare con la Commissione ai fini del presente regolamento.

6.   I gatekeeper comunicano alla Commissione il nome e le coordinate del capo della funzione di controllo della conformità.

7.   L'organo di gestione del gatekeeper definisce, supervisiona ed è responsabile dell'attuazione delle disposizioni di governance del gatekeeper che garantiscono l'indipendenza della funzione di controllo della conformità, compresa la ripartizione delle responsabilità nell'organizzazione del gatekeeper e la prevenzione dei conflitti di interesse.

8.   L'organismo di gestione approva e rivede periodicamente, almeno una volta l'anno, le strategie e le politiche per la realizzazione, la gestione e il controllo della conformità al presente regolamento.

9.   L'organo di gestione dedica tempo sufficiente alla gestione e al monitoraggio della conformità al presente regolamento. Partecipa attivamente alle decisioni relative alla gestione e all'applicazione del presente regolamento e garantisce che risorse adeguate siano assegnate a tal fine.

Articolo 29

Inosservanza

1.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce la sua constatazione di inosservanza («decisione relativa all'inosservanza») se constata che un gatekeeper non rispetta una o più dei seguenti elementi:

a)

ciascuno degli obblighi sanciti dall'articolo 5, 6 o 7;

b)

le misure specificate dalla Commissione in una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2;

c)

i rimedi imposti a norma dell'articolo 18, paragrafo 1;

d)

le misure provvisorie disposte a norma dell'articolo 24; o

e)

gli impegni resi giuridicamente vincolanti a norma dell'articolo 25.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

2.   La Commissione si adopera per adottare la decisione relativa all'inosservanza entro 12 mesi dall'apertura di procedimenti a norma dell'articolo 20.

3.   Prima di adottare la decisione relativa all'inosservanza la Commissione comunica al gatekeeper interessato le proprie constatazioni preliminari. In tali constatazioni preliminari la Commissione illustra le misure che sta valutando di adottare o che ritiene debbano essere adottate dal gatekeeper interessato al fine di rispondere in maniera efficace alle constatazioni preliminari.

4.   Qualora intenda adottare una decisione relativa all'inosservanza, la Commissione può consultare terze parti.

5.   Nella decisione relativa all'inosservanza la Commissione ingiunge al gatekeeper di porre fine all'inosservanza entro un termine adeguato e di fornire chiarimenti su come intende conformarsi a tale decisione.

6.   Il gatekeeper fornisce alla Commissione la descrizione delle misure che ha adottato per garantire la conformità alla decisione relativa all'inosservanza.

7.   Se decide di non adottare una decisione relativa all'inosservanza, la Commissione chiude i procedimenti mediante decisione.

Articolo 30

Ammende

1.   Nella decisione relativa all'inosservanza la Commissione può irrogare a un gatekeeper ammende il cui importo non supera il 10 % del fatturato totale di quest'ultimo realizzato a livello mondiale nel corso del precedente esercizio finanziario se constata che il gatekeeper, intenzionalmente o per negligenza, non rispetta:

a)

ciascuno degli obblighi stabiliti agli articoli 5, 6 e 7;

b)

le misure specificate dalla Commissione in una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2;

c)

i rimedi imposti a norma dell'articolo 18, paragrafo 1;

d)

le misure provvisorie disposte a norma dell'articolo 24; o

e)

gli impegni resi giuridicamente vincolanti a norma dell'articolo 25.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nella decisione relativa all'inosservanza la Commissione può imporre a un gatekeeper ammende fino al 20 % del fatturato totale di quest'ultimo realizzato a livello mondiale nel corso del precedente esercizio finanziario se constata che il gatekeeper ha commesso, in relazione allo stesso servizio_di_piattaforma_di_base, un'infrazione di un obbligo di cui all'articolo 5, 6 o 7 identica o simile a un'infrazione constatata in una decisione relativa all'inosservanza adottata negli otto anni precedenti.

3.   La Commissione può adottare una decisione che irroga alle imprese, compresi ove applicabile i gatekeeper, e alle associazioni di imprese ammende il cui importo non superi l'1 % del loro fatturato totale realizzato a livello mondiale nel corso del precedente esercizio finanziario se esse, intenzionalmente o per negligenza:

a)

non forniscono entro il termine previsto le informazioni richieste ai fini della valutazione della loro designazione come gatekeeper a norma dell'articolo 3, o forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti;

b)

non rispettano l'obbligo di notifica alla Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3;

c)

non notificano informazioni richieste a norma dell'articolo 14 o forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti;

d)

non trasmettono la descrizione richiesta a norma dell'articolo 15 o forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti;

e)

non forniscono accesso ai dati, agli algoritmi o alle informazioni sulle prove in risposta a una richiesta presentata a norma dell'articolo 21, paragrafo 3;

f)

non trasmettono le informazioni richieste entro il termine fissato a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, o forniscono chiarimenti inesatti, incompleti o fuorvianti o spiegazioni richiesti a norma dell'articolo 21 o forniti in un'audizione a norma dell'articolo 22;

g)

non rettificano entro un termine stabilito dalla Commissione le informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti fornite da un rappresentante o da un membro del personale oppure non forniscono o rifiutano di fornire informazioni complete su fatti relativi all'oggetto e allo scopo di un'ispezione a norma dell'articolo 23;

h)

rifiutano di sottoporsi a ispezioni a norma dell'articolo 23;

i)

non rispettano gli obblighi imposti dalla Commissione a norma dell'articolo 26;

j)

non introducono una funzione di controllo ai sensi dell'articolo 28; o

k)

non rispettano le condizioni di accesso al fascicolo della Commissione a norma dell'articolo 34, paragrafo 4.

4.   Nel determinare l'importo dell'ammenda, la Commissione tiene conto della gravità, della durata, della frequenza e, per quanto attiene alle ammende irrogate a norma del paragrafo 3, del ritardo causato ai procedimenti.

5.   Se è irrogata un'ammenda a un'associazione di imprese tenendo conto del fatturato dei suoi membri realizzato a livello mondiale e l'associazione non è solvibile, quest'ultima è tenuta a richiedere ai propri membri contributi a concorrenza dell'importo dell'ammenda.

Se tali contributi non sono stati versati all'associazione di imprese entro un termine stabilito dalla Commissione, quest'ultima può esigere il pagamento dell'ammenda direttamente da ciascuna delle imprese i cui rappresentanti erano membri degli organi decisionali interessati dell'associazione.

Una volta richiesto il pagamento conformemente al secondo comma, la Commissione può esigere, se necessario per garantire il pagamento totale dell'ammenda, il pagamento del saldo da parte di ciascuno dei membri dell'associazione di imprese.

Tuttavia la Commissione non esige il pagamento a norma del secondo e del terzo comma dalle imprese che dimostrino che non hanno attuato la decisione dell'associazione di imprese che ha violato il presente regolamento e che o non erano al corrente della sua esistenza o si sono attivamente dissociate da essa anteriormente all'avvio dei procedimenti da parte della Commissione a norma dell'articolo 20.

La responsabilità finanziaria di ciascuna impresa in relazione al pagamento dell'ammenda non supera il 20 % del suo fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio finanziario precedente.

Articolo 31

Penalità di mora

1.   La Commissione può adottare una decisione che irroga alle imprese, compresi ove applicabile i gatekeeper, e alle associazioni di imprese penalità di mora il cui importo non superi il 5 % del fatturato medio giornaliero realizzato a livello mondiale durante l'esercizio finanziario precedente per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle:

a)

a conformarsi alle misure specificate dalla Commissione in una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2;

b)

a conformarsi alla decisione adottata a norma dell'articolo 18, paragrafo 1;

c)

a trasmettere informazioni esatte e complete entro il termine imposto da una richiesta di informazioni formulata mediante decisione a norma dell'articolo 21;

d)

a garantire l'accesso ai dati, agli algoritmi e alle informazioni sulle prove in risposta a una richiesta presentata a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, e a fornire chiarimenti in merito secondo quanto richiesto da una decisione a norma dell'articolo 21;

e)

a sottoporsi a ispezioni disposte da una decisione adottata a norma dell'articolo 23;

f)

a conformarsi a una decisione che dispone misure provvisorie a norma dell'articolo 24;

g)

a rispettare gli impegni resi giuridicamente vincolanti mediante decisione a norma dell'articolo 25, paragrafo 1;

h)

a conformarsi a una decisione adottata a norma dell'articolo 29, paragrafo 1.

2.   Se le imprese o associazioni di imprese hanno adempiuto l'obbligo per la cui osservanza è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che fissa l'ammontare definitivo di tale penalità di mora a un importo inferiore a quello che risulterebbe dalla decisione originaria. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.


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