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Articolo 23

Poteri di effettuare ispezioni

1.   Per l'assolvimento dei suoi compiti in conformità del presente regolamento, la Commissione può effettuare tutte le ispezioni necessarie nei confronti di un' impresa o associazione di imprese.

2.   I funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a procedere alle ispezioni dispongono dei seguenti poteri:

a)

accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese e associazioni di imprese;

b)

esaminare i libri e qualsiasi altro documento relativo all'attività dell'azienda, su qualsiasi forma di supporto;

c)

prendere o ottenere sotto qualsiasi forma copie o estratti dei suddetti libri e documenti;

d)

richiedere all' impresa o associazione di imprese di fornire l'accesso all'organizzazione, al funzionamento, al sistema informatico, agli algoritmi, alla gestione dei dati e alle pratiche commerciali dell' impresa o associazione di imprese nonché chiarimenti in merito, come anche di verbalizzare o documentare i chiarimenti forniti mediante qualsiasi mezzo tecnico;

e)

apporre sigilli ai locali e ai libri o documenti aziendali per la durata delle ispezioni e nella misura necessaria al loro espletamento;

f)

chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell' impresa o dell'associazione di imprese chiarimenti relativi a fatti o documenti inerenti all'oggetto e allo scopo dell'ispezione e verbalizzarne le risposte mediante qualsiasi mezzo tecnico.

3.   Per effettuare ispezioni, la Commissione può richiedere l'assistenza di revisori o esperti nominati dalla Commissione a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, nonché l'assistenza dell'autorità nazionale competente responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, nello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione.

4.   Nel corso delle ispezioni la Commissione, i revisori o gli esperti da essa nominati e l'autorità nazionale competente responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, nello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione possono chiedere all' impresa o associazione di imprese di fornire l'accesso all'organizzazione, al funzionamento, al sistema informatico, agli algoritmi, alla gestione dei dati e ai comportamenti commerciali dell' impresa o associazione di imprese nonché chiarimenti in merito. La Commissione e i revisori o gli esperti da essa nominati e l'autorità nazionale competente responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, nello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione possono rivolgere domande a qualsiasi rappresentante o membro del personale.

5.   I funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a procedere a un'ispezione esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che precisa l'oggetto e lo scopo dell'ispezione stessa, nonché le ammende previste dall'articolo 30 applicabile qualora i libri e gli altri documenti connessi all'azienda richiesti siano presentati in modo incompleto e le risposte fornite alle domande poste a norma dei paragrafi 2 e 4 siano inesatte o fuorvianti. In tempo utile prima dell'ispezione, la Commissione avvisa dell’ispezione l'autorità nazionale competente dello Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, nel cui territorio deve essere compiuto.

6.   Le imprese o associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi a ispezioni disposte mediante una decisione della Commissione. La decisione precisa l'oggetto e lo scopo dell'ispezione, ne fissa la data di inizio e indica le ammende e le penalità di mora previste rispettivamente agli articoli 30 e 31 nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione.

7.   I funzionari dell'autorità nazionale competente responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, nello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione nonché le persone autorizzate o nominate da detta autorità prestano attivamente assistenza, su richiesta di tale autorità o della Commissione, ai funzionari e alle altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione. Dispongono a tal fine dei poteri definiti ai paragrafi 2 e 4.

8.   Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione constatino che un' impresa o associazione di imprese si oppone a un'ispezione disposta a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta l'assistenza necessaria per consentire loro di effettuare l'ispezione, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un'autorità di contrasto equivalente.

9.   Se l'assistenza di cui al paragrafo 8 del presente articolo richiede, ai sensi della legislazione nazionale, l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria, la Commissione o l'autorità nazionale competente dello Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, o i funzionari autorizzati da tali autorità richiedono tale autorizzazione. Essa può anche essere richiesta in via preventiva.

10.   Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 9, l'autorità giudiziaria nazionale verifica l'autenticità della decisione della Commissione e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere alla Commissione, direttamente o tramite l'autorità nazionale competente dello Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, di fornire chiarimenti dettagliati, in particolare in merito ai motivi per i quali la Commissione sospetta una violazione del presente regolamento nonché alla gravità della presunta violazione e alla natura del coinvolgimento dell' impresa interessata. Tuttavia l'autorità giudiziaria nazionale non può né mettere in discussione la necessità dell'ispezione né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo della Commissione. Solo la Corte di giustizia esercita il controllo di legittimità sulla decisione della Commissione.

Articolo 39

Cooperazione con gli organi giurisdizionali nazionali

1.   Nei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, gli organi giurisdizionali nazionali possono chiedere alla Commissione di trasmettere loro le informazioni in suo possesso o il suo parere su questioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri inoltrano alla Commissione copia di tutte le sentenze scritte emesse dagli organi giurisdizionali nazionali sull'applicazione del presente regolamento. Tale copia è trasmessa senza indugio dopo che il testo integrale della sentenza scritta è stato notificato alle parti.

3.   Ove necessario ai fini dell'applicazione coerente del presente regolamento, la Commissione può, agendo di propria iniziativa, presentare osservazioni scritte agli organi giurisdizionali nazionali. Previa autorizzazione dell'organo giurisdizionale in questione, la Commissione può inoltre formulare osservazioni orali.

4.   Ai soli fini della preparazione delle sue osservazioni, la Commissione può chiedere all' organo_giurisdizionale_nazionale in questione di trasmetterle o di fare in modo che le vengano trasmessi i documenti necessari alla valutazione del caso.

5.   Gli organi giurisdizionali nazionali non formulano decisioni che siano in contrasto con una decisione adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento. Essi evitano inoltre decisioni in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati a norma del presente regolamento. A tal fine l' organo_giurisdizionale_nazionale può valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da essa avviati. Ciò lascia impregiudicata la possibilità degli organi giurisdizionali nazionali di chiedere una pronuncia pregiudiziale a norma dell'articolo 267 TFUE.


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