search


keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2022/1925 IT cercato: 'territorio' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


expand index territorio:


whereas territorio:


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 320

 

Articolo 22

Potere di procedere ad audizioni e raccogliere dichiarazioni

1.   Per l'assolvimento dei suoi compiti in conformità del presente regolamento, la Commissione può sentire ogni persona fisica o giuridica che vi acconsenta ai fini della raccolta di informazioni relative all'oggetto di un'indagine. La Commissione ha il diritto di registrare tali audizioni mediante qualsiasi mezzo tecnico.

2.   Se un'audizione ai sensi del paragrafo 1 si svolge nei locali di un' impresa, la Commissione informa l'autorità nazionale competente responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, nello Stato membro nel cui territorio ha luogo l'audizione. Se tale autorità lo richiede, i suoi funzionari possono assistere i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a svolgere l'audizione.

Articolo 23

Poteri di effettuare ispezioni

1.   Per l'assolvimento dei suoi compiti in conformità del presente regolamento, la Commissione può effettuare tutte le ispezioni necessarie nei confronti di un' impresa o associazione di imprese.

2.   I funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a procedere alle ispezioni dispongono dei seguenti poteri:

a)

accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese e associazioni di imprese;

b)

esaminare i libri e qualsiasi altro documento relativo all'attività dell'azienda, su qualsiasi forma di supporto;

c)

prendere o ottenere sotto qualsiasi forma copie o estratti dei suddetti libri e documenti;

d)

richiedere all' impresa o associazione di imprese di fornire l'accesso all'organizzazione, al funzionamento, al sistema informatico, agli algoritmi, alla gestione dei dati e alle pratiche commerciali dell' impresa o associazione di imprese nonché chiarimenti in merito, come anche di verbalizzare o documentare i chiarimenti forniti mediante qualsiasi mezzo tecnico;

e)

apporre sigilli ai locali e ai libri o documenti aziendali per la durata delle ispezioni e nella misura necessaria al loro espletamento;

f)

chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell' impresa o dell'associazione di imprese chiarimenti relativi a fatti o documenti inerenti all'oggetto e allo scopo dell'ispezione e verbalizzarne le risposte mediante qualsiasi mezzo tecnico.

3.   Per effettuare ispezioni, la Commissione può richiedere l'assistenza di revisori o esperti nominati dalla Commissione a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, nonché l'assistenza dell'autorità nazionale competente responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, nello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione.

4.   Nel corso delle ispezioni la Commissione, i revisori o gli esperti da essa nominati e l'autorità nazionale competente responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, nello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione possono chiedere all' impresa o associazione di imprese di fornire l'accesso all'organizzazione, al funzionamento, al sistema informatico, agli algoritmi, alla gestione dei dati e ai comportamenti commerciali dell' impresa o associazione di imprese nonché chiarimenti in merito. La Commissione e i revisori o gli esperti da essa nominati e l'autorità nazionale competente responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, nello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione possono rivolgere domande a qualsiasi rappresentante o membro del personale.

5.   I funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a procedere a un'ispezione esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che precisa l'oggetto e lo scopo dell'ispezione stessa, nonché le ammende previste dall'articolo 30 applicabile qualora i libri e gli altri documenti connessi all'azienda richiesti siano presentati in modo incompleto e le risposte fornite alle domande poste a norma dei paragrafi 2 e 4 siano inesatte o fuorvianti. In tempo utile prima dell'ispezione, la Commissione avvisa dell’ispezione l'autorità nazionale competente dello Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, nel cui territorio deve essere compiuto.

6.   Le imprese o associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi a ispezioni disposte mediante una decisione della Commissione. La decisione precisa l'oggetto e lo scopo dell'ispezione, ne fissa la data di inizio e indica le ammende e le penalità di mora previste rispettivamente agli articoli 30 e 31 nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione.

7.   I funzionari dell'autorità nazionale competente responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, nello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione nonché le persone autorizzate o nominate da detta autorità prestano attivamente assistenza, su richiesta di tale autorità o della Commissione, ai funzionari e alle altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione. Dispongono a tal fine dei poteri definiti ai paragrafi 2 e 4.

8.   Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione constatino che un' impresa o associazione di imprese si oppone a un'ispezione disposta a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta l'assistenza necessaria per consentire loro di effettuare l'ispezione, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un'autorità di contrasto equivalente.

9.   Se l'assistenza di cui al paragrafo 8 del presente articolo richiede, ai sensi della legislazione nazionale, l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria, la Commissione o l'autorità nazionale competente dello Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, o i funzionari autorizzati da tali autorità richiedono tale autorizzazione. Essa può anche essere richiesta in via preventiva.

10.   Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 9, l'autorità giudiziaria nazionale verifica l'autenticità della decisione della Commissione e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere alla Commissione, direttamente o tramite l'autorità nazionale competente dello Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, di fornire chiarimenti dettagliati, in particolare in merito ai motivi per i quali la Commissione sospetta una violazione del presente regolamento nonché alla gravità della presunta violazione e alla natura del coinvolgimento dell' impresa interessata. Tuttavia l'autorità giudiziaria nazionale non può né mettere in discussione la necessità dell'ispezione né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo della Commissione. Solo la Corte di giustizia esercita il controllo di legittimità sulla decisione della Commissione.

Articolo 38

Cooperazione e coordinamento con le autorità nazionali competenti che applicano le norme in materia di concorrenza

1.   La Commissione e le autorità nazionali competenti degli Stati membri responsabili dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, collaborano e si scambiano informazioni sulle rispettive azioni di esecuzione attraverso la rete europea della concorrenza (ECN). Esse hanno il potere di comunicarsi reciprocamente qualsiasi informazione concernente un elemento di fatto o di diritto, comprese le informazioni riservate. Qualora l'autorità competente non sia membro dell'ECN, la Commissione adotta le disposizioni necessarie per la cooperazione e lo scambio di informazioni sui casi riguardanti l'applicazione del presente regolamento e l'applicazione delle norme nei casi di cui all'articolo 1, paragrafo 6, da parte di tali autorità. La Commissione può stabilire tali disposizioni in un atto di esecuzione, conformemente all'articolo 46, paragrafo 1, lettera l).

2.   Qualora un'autorità nazionale competente di uno Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, intenda avviare un'indagine sui gatekeeper sulla base della legislazione nazionale di cui all'articolo 1, paragrafo 6, tale autorità informa la Commissione per iscritto della prima misura formale di indagine, prima dell'avvio di tale misura o immediatamente dopo di esso. Tali informazioni possono essere fornite anche alle autorità nazionali competenti degli altri Stati membri che applicano le norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6.

3.   Qualora un'autorità nazionale competente di uno Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, intenda imporre obblighi ai gatekeeper sulla base della legislazione nazionale di cui all'articolo 1, paragrafo 6, tale autorità comunica alla Commissione, al più tardi 30 giorni prima della sua adozione, il progetto di misura indicandone i motivi. Nel caso di misure provvisorie, l'autorità nazionale competente di uno Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, comunica alla Commissione il progetto di misure previste quanto prima e al più tardi immediatamente dopo l'adozione di tali misure. Tali informazioni possono essere fornite anche alle autorità nazionali competenti degli altri Stati membri che applicano le norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6.

4.   I meccanismi di informazione di cui ai paragrafi 2 e 3 non si applicano alle decisioni previste ai sensi delle norme nazionali sulle concentrazioni.

5.   Le informazioni scambiate a norma dei paragrafi da 1 a 3 del presente articolo sono scambiate e utilizzate unicamente ai fini del coordinamento dell'applicazione del presente regolamento e delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6.

6.   La Commissione può chiedere alle autorità nazionali competenti degli Stati membri responsabili dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, di sostenere le sue indagini di mercato a norma del presente regolamento.

7.   Se dotata della competenza e dei poteri di indagine previsti a tal fine dal diritto nazionale, un'autorità nazionale competente di uno Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, può, di sua iniziativa, svolgere nel suo territorio un'indagine su un caso di possibile non conformità agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento. Prima di adottare la prima misura formale di indagine, tale autorità ne informa la Commissione per iscritto.

L'apertura, da parte della Commissione, di un procedimento a norma dell'articolo 20 preclude alle autorità nazionali competenti degli Stati membri responsabili dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, la possibilità di condurre tale indagine o determina la sua conclusione qualora essa sia già in corso. Tali autorità riferiscono alla Commissione in merito ai risultati dell'indagine al fine di sostenere la Commissione nel suo ruolo di unica autorità preposta all'applicazione del presente regolamento.


whereas









keyboard_arrow_down