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Articolo 5

Obblighi dei gatekeeper

1.   Il gatekeeper soddisfa tutti gli obblighi di cui al presente articolo con riguardo a ciascuno dei propri servizi di piattaforma di base elencati nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9.

2.   Il gatekeeper:

a)

non tratta, ai fini della fornitura di servizi pubblicitari online, i dati personali degli utenti finali che utilizzano servizi di terzi che si avvalgono di servizi di piattaforma di base del gatekeeper;

b)

non combina dati personali provenienti dal pertinente servizio_di_piattaforma_di_base con dati personali provenienti da altri servizi di piattaforma di base o da eventuali ulteriori servizi forniti dal gatekeeper o con dati personali provenienti da servizi di terzi;

c)

non utilizza in modo incrociato dati personali provenienti dal pertinente servizio_di_piattaforma_di_base in altri servizi forniti separatamente dal gatekeeper, compresi altri servizi di piattaforma di base, e viceversa; e

d)

non fa accedere con registrazione gli utenti finali ad altri servizi del gatekeeper al fine di combinare dati personali,

a meno che sia stata presentata all' utente_finale la scelta specifica e quest'ultimo abbia dato il proprio consenso ai sensi dell'articolo 4, punto 11), e dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/679.

Se l' utente_finale ha negato o revocato il consenso prestato ai fini del primo comma, il gatekeeper non ripete la sua richiesta di consenso per la stessa finalità più di una volta nell'arco di un anno.

Il presente paragrafo lascia impregiudicata la possibilità per il gatekeeper di avvalersi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), del regolamento (UE) 2016/679, se del caso.

3.   Il gatekeeper non impedisce agli utenti commerciali di offrire gli stessi prodotti o servizi agli utenti finali attraverso servizi_di_intermediazione_online di terzi o attraverso il proprio canale di vendita diretta online a prezzi o condizioni diversi da quelli offerti attraverso i servizi_di_intermediazione_online del gatekeeper.

4.   Il gatekeeper consente agli utenti commerciali, a titolo gratuito, di comunicare e promuovere offerte, anche a condizioni diverse, agli utenti finali acquisiti attraverso il proprio servizio_di_piattaforma_di_base o attraverso altri canali, e di stipulare contratti con tali utenti finali, a prescindere dal fatto che, a tal fine, essi si avvalgano dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper.

5.   Il gatekeeper consente agli utenti finali di accedere a contenuti, abbonamenti, componenti o altri elementi e di utilizzarli attraverso i suoi servizi di piattaforma di base avvalendosi dell' applicazione_software di un utente_commerciale, anche se tali utenti finali hanno acquistato tali elementi dall' utente_commerciale in questione senza utilizzare i servizi di piattaforma di base del gatekeeper.

6.   Il gatekeeper non impedisce né limita, direttamente o indirettamente, la possibilità per gli utenti commerciali o gli utenti finali di sollevare questioni in materia di inosservanza del pertinente diritto dell'Unione o del diritto nazionale da parte del gatekeeper presso qualsiasi autorità pubblica competente, compresi gli organi giurisdizionali nazionali, per quanto riguarda le pratiche del gatekeeper. Ciò lascia impregiudicato il diritto degli utenti commerciali e dei gatekeeper di fissare nei loro accordi le condizioni d'uso dei meccanismi legittimi di gestione dei reclami.

7.   Il gatekeeper non impone agli utenti finali di utilizzare, o agli utenti commerciali di utilizzare, offrire o essere interoperabili con un servizio_di_identificazione, un motore di rendering dei browser_web o un servizio_di_pagamento, o servizi tecnici funzionali alla fornitura dei servizi di pagamento, quali i sistemi di pagamento per gli acquisti in-app, di tale gatekeeper nel contesto dei servizi forniti dagli utenti commerciali che si avvalgono dei servizi di piattaforma di base di tale gatekeeper.

8.   Il gatekeeper non impone agli utenti commerciali o agli utenti finali l'abbonamento o l'iscrizione a qualsiasi ulteriore servizio_di_piattaforma_di_base elencato nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, o che raggiunge le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), quale condizione per poter utilizzare, accedere, registrarsi o iscriversi a uno dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper inserito nell'elenco a norma del medesimo articolo.

9.   Il gatekeeper fornisce a ogni inserzionista cui eroga servizi pubblicitari online, o a terzi autorizzati dagli inserzionisti, su richiesta dell'inserzionista, informazioni su base giornaliera e a titolo gratuito relative a ogni annuncio pubblicitario pubblicato dall'inserzionista, per quanto riguarda:

a)

il prezzo e le commissioni pagati da tale inserzionista, incluse eventuali trattenute e sovrapprezzi, per ciascuno dei pertinenti servizi pubblicitari online forniti dal gatekeeper;

b)

la remunerazione percepita dall'editore, incluse eventuali trattenute e sovrapprezzi, fatto salvo il consenso dell'editore; e

c)

i parametri di calcolo di ogni prezzo, commissione e remunerazione.

Nel caso in cui un editore non presti il proprio consenso alla condivisione delle informazioni relative alla remunerazione percepita di cui al primo comma, lettera b), il gatekeeper fornisce gratuitamente a ciascun inserzionista informazioni sulla remunerazione media giornaliera percepita da tale editore, comprese eventuali detrazioni e sovrapprezzi, per gli annunci pubblicitari in questione.

10.   Il gatekeeper fornisce a ogni editore cui eroga servizi pubblicitari online, o a terzi autorizzati dagli editori, su richiesta dell'editore, informazioni su base giornaliera e a titolo gratuito relative a ogni annuncio pubblicitario che appare nello spazio pubblicitario dell'editore, per quanto riguarda:

a)

la remunerazione percepita e le commissioni pagate da tale editore, incluse eventuali trattenute e sovrapprezzi, per ciascuno dei pertinenti servizi pubblicitari online forniti dal gatekeeper;

b)

il prezzo pagato dall'inserzionista, incluse eventuali trattenute e sovrapprezzi, fatto salvo il consenso dell'inserzionista; e

c)

i parametri di calcolo di ogni prezzo e remunerazione.

Nel caso in cui un inserzionista non presti il proprio consenso alla condivisione delle informazioni, il gatekeeper fornisce gratuitamente a ciascun editore informazioni sul prezzo medio giornaliero pagato da tale inserzionista, comprese eventuali detrazioni e sovrapprezzi, per gli annunci pubblicitari in questione.

Articolo 6

Obblighi dei gatekeeper che potranno essere oggetto di ulteriori specifiche a norma dell'articolo 8

1.   Il gatekeeper soddisfa tutti gli obblighi di cui al presente articolo con riguardo a ciascuno dei propri servizi di piattaforma di base elencati nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9.

2.   Il gatekeeper non utilizza, in concorrenza con gli utenti commerciali, dati non accessibili al pubblico generati o forniti da tali utenti commerciali nel quadro del loro utilizzo dei pertinenti servizi di piattaforma di base o dei servizi forniti contestualmente o in ausilio ai pertinenti servizi di piattaforma di base, compresi i dati generati o forniti dai clienti di tali utenti commerciali.

Ai fini del primo comma, i dati non accessibili al pubblico comprendono tutti i dati aggregati e non aggregati generati dagli utenti commerciali che possono essere ricavati o raccolti attraverso le attività commerciali degli utenti commerciali o dei loro clienti, compresi i dati relativi a click, ricerche e visualizzazioni e i dati vocali, relativi ai pertinenti servizi di piattaforma di base o ai servizi forniti contestualmente o in ausilio ai pertinenti servizi di piattaforma di base del gatekeeper.

3.   Il gatekeeper consente, anche a livello tecnico, agli utenti finali, di disinstallare con facilità qualsiasi applicazione_software presente nel sistema_operativo del gatekeeper, fatta salva la possibilità per tale gatekeeper di limitare tale disinstallazione in relazione alle applicazioni software essenziali per il funzionamento del sistema_operativo o del dispositivo e la cui fornitura come applicazioni software autonome (standalone) di terzi è impossibile a livello tecnico.

Il gatekeeper consente, anche a livello tecnico, agli utenti finali di modificare facilmente le impostazioni predefinite del sistema_operativo, assistente_virtuale e browser_web del gatekeeper che indirizzano od orientano gli utenti finali verso prodotti o servizi forniti dal gatekeeper. Ciò include la richiesta, rivolta agli utenti finali al momento del loro primo utilizzo di un motore_di_ricerca_online, di un assistente_virtuale o di un browser_web del gatekeeper elencati nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, di scegliere, da un elenco dei principali fornitori di servizi disponibili, il motore_di_ricerca_online, l' assistente_virtuale o il browser_web verso cui il sistema_operativo del gatekeeper indirizza od orienta in maniera predefinita gli utenti, e il motore_di_ricerca_online al quale l' assistente_virtuale e il browser_web del gatekeeper indirizzano od orientano in maniera predefinita gli utenti.

4.   Il gatekeeper consente, anche a livello tecnico, l'installazione e l'uso effettivo di applicazioni software o di negozi_di_applicazioni_software di terzi che utilizzano il suo sistema_operativo o che sono interoperabili con esso e consente l'accesso a tali applicazioni software o negozi_di_applicazioni_software con mezzi diversi dai pertinenti servizi di piattaforma di base di tale gatekeeper. Il gatekeeper, se del caso, non impedisce che le applicazioni software scaricate o i negozi_di_applicazioni_software di terzi chiedano agli utenti finali di decidere se desiderano impostare come predefiniti tale applicazione_software scaricata o tale negozio di applicazioni software. Il gatekeeper consente, a livello tecnico, agli utenti finali che decidono di impostare come predefiniti tale applicazione_software scaricata o tale negozio di applicazioni software di effettuare facilmente tale modifica.

Il gatekeeper ha facoltà di adottare misure volte a garantire che le applicazioni software o i negozi_di_applicazioni_software di terzi non presentino rischi per l'integrità dell'hardware o del sistema_operativo fornito dal gatekeeper, a condizione che tali misure non vadano oltre quanto strettamente necessario e proporzionato e siano debitamente giustificate dal gatekeeper.

Inoltre, il gatekeeper ha la facoltà di applicare misure e impostazioni diverse dalle impostazioni predefinite, che permettano agli utenti finali di proteggere efficacemente la sicurezza in relazione ad applicazioni software o negozi_di_applicazioni_software di terzi, a condizione che tali misure e impostazioni diverse dalle impostazioni predefinite non vadano oltre quanto strettamente necessario e proporzionato e siano debitamente giustificate dal gatekeeper.

5.   Il gatekeeper non garantisce un trattamento più favorevole, in termini di posizionamento e relativi indicizzazione e crawling, ai servizi e prodotti offerti dal gatekeeper stesso rispetto a servizi o prodotti analoghi di terzi. Il gatekeeper applica condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie a tale posizionamento.

6.   Il gatekeeper non limita a livello tecnico o in altra maniera la possibilità per gli utenti finali di passare, e di abbonarsi, a servizi e applicazioni software diversi, cui hanno accesso avvalendosi dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper; ciò vale anche per la scelta dei servizi di accesso a internet da parte degli utenti finali.

7.   Il gatekeeper consente, a titolo gratuito, ai fornitori di servizi e ai fornitori di hardware l'effettiva interoperabilità, nonché l'accesso ai fini dell' interoperabilità, con le stesse componenti hardware e software che sono disponibili per i servizi o l'hardware forniti dal gatekeeper e alle quali si accede o che sono controllate tramite il sistema_operativo o l' assistente_virtuale elencati nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9. Inoltre, il gatekeeper consente, a titolo gratuito, agli utenti commerciali e ai fornitori alternativi di servizi forniti contestualmente o in ausilio ai servizi di piattaforma di base, l'effettiva interoperabilità, nonché l'accesso ai fini dell' interoperabilità, con lo stesso sistema_operativo e le stesse componenti hardware o software che sono disponibili per il gatekeeper, o da esso utilizzati, al momento della fornitura di tali servizi, a prescindere dal fatto che tali componenti siano parte del sistema_operativo.

Il gatekeeper ha facoltà di adottare misure strettamente necessarie e proporzionate volte a garantire che l' interoperabilità non comprometta l'integrità del sistema_operativo, dell' assistente_virtuale e delle componenti hardware o software fornite dal gatekeeper, a condizione che tali misure siano debitamente giustificate dal gatekeeper.

8.   Il gatekeeper fornisce a inserzionisti ed editori, nonché a terzi autorizzati da inserzionisti ed editori, su loro richiesta e a titolo gratuito, l'accesso ai propri strumenti di misurazione delle prestazioni e i dati necessari agli inserzionisti e agli editori affinché possano effettuare una verifica indipendente dell'offerta di spazio pubblicitario, compresi dati aggregati e non aggregati. Tali dati sono forniti in modo da consentire agli inserzionisti e agli editori di utilizzare i propri strumenti di verifica e misurazione per valutare le prestazioni dei servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper.

9.   Il gatekeeper fornisce, su richiesta e a titolo gratuito, agli utenti finali e a terzi autorizzati da un utente_finale l'effettiva portabilità dei dati forniti dall' utente_finale o generati mediante l'attività dell' utente_finale nel contesto dell’utilizzo del pertinente servizio_di_piattaforma_di_base, anche fornendo a titolo gratuito strumenti per agevolare l'effettivo esercizio di tale portabilità dei dati, nonché fornendo un accesso continuo e in tempo reale a tali dati.

10.   Il gatekeeper fornisce a titolo gratuito agli utenti commerciali e a terzi autorizzati da un utente_commerciale, su richiesta, un accesso efficace, di elevata qualità, continuo e in tempo reale a dati aggregati e non aggregati, compresi i dati personali, e garantisce alle stesse condizioni l'uso di tali dati, che sono forniti o generati nel contesto dell'uso dei pertinenti servizi di piattaforma di base o dei servizi forniti contestualmente o in ausilio ai pertinenti servizi di piattaforma di base da parte di tali utenti commerciali e degli utenti finali che si avvalgono di prodotti o servizi forniti da tali utenti commerciali. Quanto ai dati personali, il gatekeeper fornisce tale accesso ai dati personali e ne garantisce l'uso solo se i dati sono direttamente connessi con l'uso effettuato dagli utenti finali in relazione ai prodotti o servizi offerti dal pertinente utente_commerciale mediante il pertinente servizio_di_piattaforma_di_base e nel caso in cui gli utenti finali accettano tale condivisione esprimendo il suo consenso.

11.   Il gatekeeper garantisce alle imprese terze che forniscono motori di ricerca online, su loro richiesta, l'accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie a dati relativi a posizionamento, ricerca, click e visualizzazione per quanto concerne le ricerche gratuite e a pagamento generate dagli utenti finali sui suoi motori di ricerca online. I  dati relativi a ricerca, click e visualizzazione che costituisce dati personali sono resi anonimi.

12.   Il gatekeeper applica condizioni generali eque, ragionevoli e non discriminatorie per l'accesso degli utenti commerciali ai propri negozi_di_applicazioni_software, motori di ricerca online e servizi di social network online elencati nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9.

A tal fine, il gatekeeper pubblica le condizioni generali di accesso, compreso un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie.

La Commissione valuta se le condizioni generali di accesso pubblicate sono conformi al presente paragrafo.

13.   Il gatekeeper si astiene dal dotarsi di condizioni generali di risoluzione della fornitura di un servizio_di_piattaforma_di_base che non siano proporzionate. Il gatekeeper garantisce che le condizioni di risoluzione possano essere esercitate senza indebite difficoltà.

Articolo 22

Potere di procedere ad audizioni e raccogliere dichiarazioni

1.   Per l'assolvimento dei suoi compiti in conformità del presente regolamento, la Commissione può sentire ogni persona fisica o giuridica che vi acconsenta ai fini della raccolta di informazioni relative all'oggetto di un'indagine. La Commissione ha il diritto di registrare tali audizioni mediante qualsiasi mezzo tecnico.

2.   Se un'audizione ai sensi del paragrafo 1 si svolge nei locali di un' impresa, la Commissione informa l'autorità nazionale competente responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, nello Stato membro nel cui territorio ha luogo l'audizione. Se tale autorità lo richiede, i suoi funzionari possono assistere i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a svolgere l'audizione.

Articolo 23

Poteri di effettuare ispezioni

1.   Per l'assolvimento dei suoi compiti in conformità del presente regolamento, la Commissione può effettuare tutte le ispezioni necessarie nei confronti di un' impresa o associazione di imprese.

2.   I funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a procedere alle ispezioni dispongono dei seguenti poteri:

a)

accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese e associazioni di imprese;

b)

esaminare i libri e qualsiasi altro documento relativo all'attività dell'azienda, su qualsiasi forma di supporto;

c)

prendere o ottenere sotto qualsiasi forma copie o estratti dei suddetti libri e documenti;

d)

richiedere all' impresa o associazione di imprese di fornire l'accesso all'organizzazione, al funzionamento, al sistema informatico, agli algoritmi, alla gestione dei dati e alle pratiche commerciali dell' impresa o associazione di imprese nonché chiarimenti in merito, come anche di verbalizzare o documentare i chiarimenti forniti mediante qualsiasi mezzo tecnico;

e)

apporre sigilli ai locali e ai libri o documenti aziendali per la durata delle ispezioni e nella misura necessaria al loro espletamento;

f)

chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell' impresa o dell'associazione di imprese chiarimenti relativi a fatti o documenti inerenti all'oggetto e allo scopo dell'ispezione e verbalizzarne le risposte mediante qualsiasi mezzo tecnico.

3.   Per effettuare ispezioni, la Commissione può richiedere l'assistenza di revisori o esperti nominati dalla Commissione a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, nonché l'assistenza dell'autorità nazionale competente responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, nello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione.

4.   Nel corso delle ispezioni la Commissione, i revisori o gli esperti da essa nominati e l'autorità nazionale competente responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, nello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione possono chiedere all' impresa o associazione di imprese di fornire l'accesso all'organizzazione, al funzionamento, al sistema informatico, agli algoritmi, alla gestione dei dati e ai comportamenti commerciali dell' impresa o associazione di imprese nonché chiarimenti in merito. La Commissione e i revisori o gli esperti da essa nominati e l'autorità nazionale competente responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, nello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione possono rivolgere domande a qualsiasi rappresentante o membro del personale.

5.   I funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a procedere a un'ispezione esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che precisa l'oggetto e lo scopo dell'ispezione stessa, nonché le ammende previste dall'articolo 30 applicabile qualora i libri e gli altri documenti connessi all'azienda richiesti siano presentati in modo incompleto e le risposte fornite alle domande poste a norma dei paragrafi 2 e 4 siano inesatte o fuorvianti. In tempo utile prima dell'ispezione, la Commissione avvisa dell’ispezione l'autorità nazionale competente dello Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, nel cui territorio deve essere compiuto.

6.   Le imprese o associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi a ispezioni disposte mediante una decisione della Commissione. La decisione precisa l'oggetto e lo scopo dell'ispezione, ne fissa la data di inizio e indica le ammende e le penalità di mora previste rispettivamente agli articoli 30 e 31 nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione.

7.   I funzionari dell'autorità nazionale competente responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, nello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione nonché le persone autorizzate o nominate da detta autorità prestano attivamente assistenza, su richiesta di tale autorità o della Commissione, ai funzionari e alle altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione. Dispongono a tal fine dei poteri definiti ai paragrafi 2 e 4.

8.   Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione constatino che un' impresa o associazione di imprese si oppone a un'ispezione disposta a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta l'assistenza necessaria per consentire loro di effettuare l'ispezione, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un'autorità di contrasto equivalente.

9.   Se l'assistenza di cui al paragrafo 8 del presente articolo richiede, ai sensi della legislazione nazionale, l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria, la Commissione o l'autorità nazionale competente dello Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, o i funzionari autorizzati da tali autorità richiedono tale autorizzazione. Essa può anche essere richiesta in via preventiva.

10.   Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 9, l'autorità giudiziaria nazionale verifica l'autenticità della decisione della Commissione e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere alla Commissione, direttamente o tramite l'autorità nazionale competente dello Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, di fornire chiarimenti dettagliati, in particolare in merito ai motivi per i quali la Commissione sospetta una violazione del presente regolamento nonché alla gravità della presunta violazione e alla natura del coinvolgimento dell' impresa interessata. Tuttavia l'autorità giudiziaria nazionale non può né mettere in discussione la necessità dell'ispezione né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo della Commissione. Solo la Corte di giustizia esercita il controllo di legittimità sulla decisione della Commissione.


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