keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT
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- 1 Articolo 31 Penalità di mora
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
CAPO II
GATEKEEPER
CAPO III
PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ
CAPO IV
INDAGINE DI MERCATO
CAPO V
POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- gatekeeper
- servizio di piattaforma di base
- servizio della società dell'informazione
- settore digitale
- servizi di intermediazione online
- motore di ricerca online
- servizio di social network online
- servizio di piattaforma per la condivisione di video
- servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero
- sistema operativo
- browser web
- assistente virtuale
- servizi di cloud computing
- negozi di applicazioni software
- applicazione software
- servizio di pagamento
- servizio tecnico che supporta servizi di pagamento
- sistema di pagamento per gli acquisti in-app
- servizio di identificazione
- utente finale
- utente commerciale
- posizionamento
- risultati di ricerca
- dati
- dati personali
- dati non personali
- impresa
- controllo
- interoperabilità
- fatturato
- profilazione
- consenso
- organo giurisdizionale nazionale
- articolo 11
- decisione 11
- norma 9
- paragrafo 5
- penalità 4
- mora 4
- conformarsi 4
- adottata 4
- imprese 4
- informazioni 3
- misure 2
- atto 2
- esecuzione 2
- secondo 2
- importo 2
- associazioni 2
- richiesta 2
- mediante 2
- adottare 2
- provvisorie 1
- richiesto 1
- sottoporsi 1
- ispezioni 1
- merito 1
- chiarimenti 1
- disposte 1
- fornire 1
- dispone 1
- vincolanti 1
- rispettare 1
- fissa 1
- procedura 1
- adottato 1
- originaria 1
- risulterebbe 1
- inferiore 1
- definitivo 1
- ammontare 1
- inflitta 1
- impegni 1
- stata 1
- osservanza 1
- obbligo 1
- adempiuto 1
- se 1
- risposta 1
- giuridicamente 1
- resi 1
- presentata 1
- imposto 1
Articolo 31
Penalità di mora
1. La Commissione può adottare una decisione che irroga alle imprese, compresi ove applicabile i gatekeeper, e alle associazioni di imprese penalità di mora il cui importo non superi il 5 % del fatturato medio giornaliero realizzato a livello mondiale durante l'esercizio finanziario precedente per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle:
a) | a conformarsi alle misure specificate dalla Commissione in una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2; |
b) | a conformarsi alla decisione adottata a norma dell'articolo 18, paragrafo 1; |
c) | a trasmettere informazioni esatte e complete entro il termine imposto da una richiesta di informazioni formulata mediante decisione a norma dell'articolo 21; |
d) | a garantire l'accesso ai dati, agli algoritmi e alle informazioni sulle prove in risposta a una richiesta presentata a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, e a fornire chiarimenti in merito secondo quanto richiesto da una decisione a norma dell'articolo 21; |
e) | a sottoporsi a ispezioni disposte da una decisione adottata a norma dell'articolo 23; |
f) | a conformarsi a una decisione che dispone misure provvisorie a norma dell'articolo 24; |
g) | a rispettare gli impegni resi giuridicamente vincolanti mediante decisione a norma dell'articolo 25, paragrafo 1; |
h) | a conformarsi a una decisione adottata a norma dell'articolo 29, paragrafo 1. |
2. Se le imprese o associazioni di imprese hanno adempiuto l'obbligo per la cui osservanza è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che fissa l'ammontare definitivo di tale penalità di mora a un importo inferiore a quello che risulterebbe dalla decisione originaria. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.
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